CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 11804/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta ordinanza chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione dell'atto di appello. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ète estensore Il