Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 21051/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 9306 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza GiurisdizionaleCentrale d’Appello n. 340 del 202 2 , depositata il 19 ottobre2022.

Rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiil 30 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.

Roma, lì 18lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 9306 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza GiurisdizionaleCentrale d’Appello n. 340 del 202 2 , depositata il 19 ottobre2022. Rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle partiil 30 maggio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Roma, lì 18lu
Sentenza Cassazione n. 21051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris