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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34913/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 14488/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 43 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di società cessionaria del ramo d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata in Roma, via Ferrari, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1185/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CH-[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di energia, a seguito di emissione di relativa fattura. 2.-Ch-[OSCURATO:PERSONA] si è opposta, adducendo la nullità della clausola contrattuale su cui era basata la pretesa del somministrante. 3.-Il giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di procura, rilasciata prima della emissione dello stesso decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Torino ha confermato la decisione. 4.-Ch-[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], succeduta, per cessione di azienda a [OSCURATO:SOCIETA], ha notificato controricorso.

Considerato che 5.-Nelle more, Ch-[OSCURATO:PERSONA] srl ha rinunciato al ricorso, con atto basato su procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] ha, con separata dichiarazione, accettato la rinuncia.

Va dunque pronunciata estinzione del giudizio di cassazione, a cagione della rinuncia.

Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non èa farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 14488/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 43 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di società cessionaria del ramo d’azienda di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata in Roma, via Ferrari, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1185/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di CH-[OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di energia, a seguito di emissione di relativa fattura. 2.-Ch-[OSCURATO:PERSONA] si è opposta, adducendo la nullità della clausola contrattuale su cui era basata la pretesa del somministrante. 3.-Il giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di procura, rilasciata prima della emissione dello stesso decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Torino ha confermato la decisione. 4.-Ch-[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], succeduta, per cessione di azienda a [OSCURATO:SOCIETA], ha notificato controricorso. Considerato che 5.-Nelle more, Ch-[OSCURATO:PERSONA] srl ha rinunciato al ricorso, con atto basato su procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] ha, con separata dichiarazione, accettato la rinuncia. Va dunque pronunciata estinzione del giudizio di cassazione, a cagione della rinuncia. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non èa farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Decreto Cassazione n. 34913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris