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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 24814/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo .6 u-5-5->-..-1.3.12-02---›-x->—..->jb ì-t1/4nvvn\> r.44144ù14.1fer15.pre [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha prosciolto l' imputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art 131 bis cp, dal delitto di cui agli artt 110, 56,610 cp compiuto in concorso con altri.

Fatti di Luglio 2016 e Febbraio 2017. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG presso la Corte territoriale, che ha lamentato l'errata applicazione della causa di non punibilità ed il vizio di motivazione illogica.

La Corte di appello avrebbe errato nell'applicazione delle diposizione in parola, che vieta l'applicazione dell'ad 131 bis cp a chi abbia compiuto più fatti della stessa indole.

Il ricorrente sottolinea che l'imputato è gravato da recidiva reiterata e che nel suo certificato penale sono presenti più condanne per il delitto ex art 388 cp, unificate ex art 81 cpv cp in fase di esecuzione ed il processo in esame si riferisce a due episodi a loro volta uniti ex art 81 cpv cp.

La valutazione della Corte sarebbe, altresì, illogica per non aver tenuto conto in concreto dei precedenti penali mentre altro profilo di illogicità è dedotto quanto alla giustificazione resa per la quale il Giudice di appello si era riferito alla remissione di querela da parte delle persone offese, parametro non significativo allo scopo.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:RITTO Il ricorso è inammissibile, per mancanza di interesse ad impugnare.

Occorre premettere e sottolineare che i delitti di violenza privata oggetto di imputazione e per i quali il PG propone ricorso/ sono diventati procedibili a querela di parte a seguito dell'entrata in vigore del digs 150/2022 ed il PG ricorrente non ha fornito dimostrazione dell'interesse a proporre impugnazione, se del caso facendo riferimento alla querela sporta dalla persone offese.

In proposito va, al contrario,sottolineato che dalla sentenza impugnai:a e dallo stesso atto di impugnazione emerge con chiarezza che le persone offese dai delitti di violenza privata avevano rimesso la querela, essendo la remissione accettata dagli imputati, e nel corso del processo non vi è stata costituzione di parte civile, essendosi riappacificate le parti, come si legge nell'ultima pagina della sentenza per cui è ricorso.

Poiché il ricorso del PM si è disinteressato di tema dell'intervenuta procedibilità a querela dei delitti di violenza privata, riguardo al quale avrebbe pur potuto far pervenire memoria, deve osservarsi che non vi è interesse all'impugnazione della sentenza, poiché neppure in astratto la parte ricorrente ricaverebbe un vantaggio dall'accoglimento dell'impugnazione in presenza di reato per il quale manca la condizione di procedibilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 9.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drs u aria Vesichelli [1) CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo .6 u-5-5->-..-1.3.12-02---›-x->—..->jb ì-t1/4nvvn\> r.44144ù14.1fer15.pre [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha prosciolto l' imputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art 131 bis cp, dal delitto di cui agli artt 110, 56,610 cp compiuto in concorso con altri. Fatti di Luglio 2016 e Febbraio 2017. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG presso la Corte territoriale, che ha lamentato l'errata applicazione della causa di non punibilità ed il vizio di motivazione illogica. La Corte di appello avrebbe errato nell'applicazione delle diposizione in parola, che vieta l'applicazione dell'ad 131 bis cp a chi abbia compiuto più fatti della stessa indole. Il ricorrente sottolinea che l'imputato è gravato da recidiva reiterata e che nel suo certificato penale sono presenti più condanne per il delitto ex art 388 cp, unificate ex art 81 cpv cp in fase di esecuzione ed il processo in esame si riferisce a due episodi a loro volta uniti ex art 81 cpv cp. La valutazione della Corte sarebbe, altresì, illogica per non aver tenuto conto in concreto dei precedenti penali mentre altro profilo di illogicità è dedotto quanto alla giustificazione resa per la quale il Giudice di appello si era riferito alla remissione di querela da parte delle persone offese, parametro non significativo allo scopo. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:RITTO Il ricorso è inammissibile, per mancanza di interesse ad impugnare. Occorre premettere e sottolineare che i delitti di violenza privata oggetto di imputazione e per i quali il PG propone ricorso/ sono diventati procedibili a querela di parte a seguito dell'entrata in vigore del digs 150/2022 ed il PG ricorrente non ha fornito dimostrazione dell'interesse a proporre impugnazione, se del caso facendo riferimento alla querela sporta dalla persone offese. In proposito va, al contrario,sottolineato che dalla sentenza impugnai:a e dallo stesso atto di impugnazione emerge con chiarezza che le persone offese dai delitti di violenza privata avevano rimesso la querela, essendo la remissione accettata dagli imputati, e nel corso del processo non vi è stata costituzione di parte civile, essendosi riappacificate le parti, come si legge nell'ultima pagina della sentenza per cui è ricorso. Poiché il ricorso del PM si è disinteressato di tema dell'intervenuta procedibilità a querela dei delitti di violenza privata, riguardo al quale avrebbe pur potuto far pervenire memoria, deve osservarsi che non vi è interesse all'impugnazione della sentenza, poiché neppure in astratto la parte ricorrente ricaverebbe un vantaggio dall'accoglimento dell'impugnazione in presenza di reato per il quale manca la condizione di procedibilità. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 9.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drs u aria Vesichelli [1) CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] C
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