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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 28804/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2161/2023 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2691/2022 depositata il 09/06/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.D’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720179065287856000, relativamente a n. 17 cartelle di pagamento, n. 5 avvisi di addebito e n. 2 avvisi di accertamento, afferenti crediti di diversa natura.

Nel corso del giudizio di primo grado e di secondo grado il ricorrente ha eccepito l’intervenuto giudicato formatosi sulle sentenze rese all’esito dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento.

2. Il primo giudice ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla tassa automobilistica anno 2008, essendone stato annullato il relativo ruolo con sentenza n. 21084/2018, mentre ha rigettato il ricorso per la restante parte, ritenendo non provato, alla stregua delle sentenze n. 10050/2017e 21084/2016, l'annullamento delle cartelle sottese.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, con riferimento alla cartella di pagamento numero finale 021 di € 312,63, annullata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, rigettandolo nel resto.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha depositato anche ulteriore memoria.

5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 3 ottobre 2023.

CONSIDERATO

1. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., atteso che i giudici di merito, con motivazione apodittica, hanno ritenuto non dimostrato il giudicato esterno formatosi sui rapporti oggetto dell’intimazione di pagamento, nonostante la puntuale produzione in giudizio di tutte le sentenze definitive.

Ha chiesto, pertanto, in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impugnati per intervenuto giudicato esterno ed in via subordinata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello.

2. La concessionaria per la riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle tributarie oggetto del ricorso in Cassazione eccetto che per le cartelle nn. 09720150212468686000 e 09720160001443076000 e per il ruolo 2014/007683, sotteso alla cartella n. 09720140200718359 e relativo alla tassa automobilistica 2011, essendo stato oggetto di annullamento solo il ruolo relativo alla tassa automobilistica 2008.

Nel controricorso si legge che «t ali cartelle se, da un lato, sono state annullate per prescrizione con sentenza della C.T.P. di Roma n. 16856/2019 (sentenza depositata il 5/12/2019 su ricorso depositato 2/07/2018), dall’altro le stesse cartelle erano già state convalidate dalla precedente sentenza – non ancora definitiva, secondo il controricorrente - C.T.P di Roma n. 16387/2019 (depositata il 23/11/2019 - ricorso depositato in data 7/12/2018) che ha accertato la regolare notificazione e mancata prescrizione quinquennale dei tributi». 3.Il ricorrente, nella memoria difensiva depositata, ha contestato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo stati annullati gli atti impugnati in virtù di sentenze passate in giudicato; inoltre, ha precisato non essere stato oggetto impugnazione il ruolo per la tassa automobilistica dell’anno 2011 ed ha allegato essere pendente tra le parti altro giudizio di legittimità r.g. n. 15589/2023, relativo alle cartelle nn. 09720150212468686000 e 09720160001443076000.

4. Pertanto, in base alle allegazioni di entrambe le parti quasi tutti i rapporti tributari oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto di altri giudizi, all’esito dei quali le cartelle di pagamento sono state annullate per prescrizione. 6.Ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

Alla luce di tale regola, dunque, la presente impugnazione, con cui si è fatto valere il difetto di notifica delle precedenti cartelle, appare ammissibile.

6.1. Risulta, tuttavia, da chiarire la sorte del giudizio instaurato avverso l’intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento o l’avviso di mora) ovvero avverso tutti gli atti meramente conseguenziali rispetto ad un precedente atto impositivo, contestualmente impugnato per difetto di notifica, laddove risulti instaurato anche un giudizio autonomo avverso tale precedente atto impositivo, asseritamente non notificato o notificato in modo irregolare, e laddove i due giudizi, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, non siano stati riuniti. 6.2.E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento.

Ne deriva che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073); In definitiva, ivizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.

Tuttavia, tale orientamento non è risolutivo nel caso in cui il precedente atto impositivo sia stato impugnato e non sia, quindi, ancora definitivo.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente, deducendo proprio l’omessa notifica del precedente atto impositivo, lo impugni contestualmente a quello successivo, ma anche autonomamente o in altro giudizio avverso altro atto successivo, sembra porsi un problema - prima ancora che di rilevanza dell’eventuale giudicato esterno formatosi in epoca anteriore - di litispendenza (ove i giudizi pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi) e/o di ne bis in idem processuale. 6.3.Alla luce di tali premesse, il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo e, stante la rilevanza nomofilattica della questione prospettata, trattata alla pubblica udienza, unitamente alla causa, pure pendente dinanzi a questa Corte, r.g.a.c. n. 15589/2023.

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2161/2023 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2691/2022 depositata il 09/06/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.D’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 09720179065287856000, relativamente a n. 17 cartelle di pagamento, n. 5 avvisi di addebito e n. 2 avvisi di accertamento, afferenti crediti di diversa natura. Nel corso del giudizio di primo grado e di secondo grado il ricorrente ha eccepito l’intervenuto giudicato formatosi sulle sentenze rese all’esito dei giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento. 2. Il primo giudice ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla tassa automobilistica anno 2008, essendone stato annullato il relativo ruolo con sentenza n. 21084/2018, mentre ha rigettato il ricorso per la restante parte, ritenendo non provato, alla stregua delle sentenze n. 10050/2017e 21084/2016, l'annullamento delle cartelle sottese. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, con riferimento alla cartella di pagamento numero finale 021 di € 312,63, annullata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, rigettandolo nel resto. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, che ha depositato anche ulteriore memoria. 5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 3 ottobre 2023. CONSIDERATO 1. Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., atteso che i giudici di merito, con motivazione apodittica, hanno ritenuto non dimostrato il giudicato esterno formatosi sui rapporti oggetto dell’intimazione di pagamento, nonostante la puntuale produzione in giudizio di tutte le sentenze definitive. Ha chiesto, pertanto, in via principale la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’annullamento degli atti impugnati per intervenuto giudicato esterno ed in via subordinata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello. 2. La concessionaria per la riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle tributarie oggetto del ricorso in Cassazione eccetto che per le cartelle nn. 09720150212468686000 e 09720160001443076000 e per il ruolo 2014/007683, sotteso alla cartella n. 09720140200718359 e relativo alla tassa automobilistica 2011, essendo stato oggetto di annullamento solo il ruolo relativo alla tassa automobilistica 2008. Nel controricorso si legge che «t ali cartelle se, da un lato, sono state annullate per prescrizione con sentenza della C.T.P. di Roma n. 16856/2019 (sentenza depositata il 5/12/2019 su ricorso depositato 2/07/2018), dall’altro le stesse cartelle erano già state convalidate dalla precedente sentenza – non ancora definitiva, secondo il controricorrente - C.T.P di Roma n. 16387/2019 (depositata il 23/11/2019 - ricorso depositato in data 7/12/2018) che ha accertato la regolare notificazione e mancata prescrizione quinquennale dei tributi». 3.Il ricorrente, nella memoria difensiva depositata, ha contestato la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, essendo stati annullati gli atti impugnati in virtù di sentenze passate in giudicato; inoltre, ha precisato non essere stato oggetto impugnazione il ruolo per la tassa automobilistica dell’anno 2011 ed ha allegato essere pendente tra le parti altro giudizio di legittimità r.g. n. 15589/2023, relativo alle cartelle nn. 09720150212468686000 e 09720160001443076000. 4. Pertanto, in base alle allegazioni di entrambe le parti quasi tutti i rapporti tributari oggetto dell’intimazione di pagamento impugnata sono stati oggetto di altri giudizi, all’esito dei quali le cartelle di pagamento sono state annullate per prescrizione. 6.Ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, «ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», ma «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo». Alla luce di tale regola, dunque, la presente impugnazione, con cui si è fatto valere il difetto di notifica delle precedenti cartelle, appare ammissibile. 6.1. Risulta, tuttavia, da chiarire la sorte del giudizio instaurato avverso l’intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento o l’avviso di mora) ovvero avverso tutti gli atti meramente conseguenziali rispetto ad un precedente atto impositivo, contestualmente impugnato per difetto di notifica, laddove risulti instaurato anche un giudizio autonomo avverso tale precedente atto impositivo, asseritamente non notificato o notificato in modo irregolare, e laddove i due giudizi, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, non siano stati riuniti. 6.2.E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento. Ne deriva che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073); In definitiva, ivizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Tuttavia, tale orientamento non è risolutivo nel caso in cui il precedente atto impositivo sia stato impugnato e non sia, quindi, ancora definitivo. Inoltre, nel caso in cui il contribuente, deducendo proprio l’omessa notifica del precedente atto impositivo, lo impugni contestualmente a quello successivo, ma anche autonomamente o in altro giudizio avverso altro atto successivo, sembra porsi un problema - prima ancora che di rilevanza dell’eventuale giudicato esterno formatosi in epoca anteriore - di litispendenza (ove i giudizi pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi) e/o di ne bis in idem processuale. 6.3.Alla luce di tali premesse, il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo e, stante la rilevanza nomofilattica della questione prospettata, trattata alla pubblica udienza, unitamente alla causa, pure pendente dinanzi a questa Corte, r.g.a.c. n. 15589/2023. P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a n