CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 32562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate. Invero, come espressamente previsto dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen e come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata della Corte di appello di Lecce, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il potere del giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione ha carattere sussidiario in quanto presuppone che l'applicazione di tale disciplina non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui la Corte di appello di Lecce nel pronunciare la seconda sentenza delle due di cui alla richiesta di unificazione in executivis, ha ritenuto non accoglibile il motivo attinente al riconoscimento di detto vincolo tra i fatti di cui alla stessa e quelli di cui al precedente giudicato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024