CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio e la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato sub C), con eliminazione della relativa pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Rimini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi era stato giudicato responsabile di due diversi reati in relazione ad episodio di illecita cessione e di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, qualificati ai sensi dell'art. 73, co. 5 T.U. Stup, ma aggravati dall'esser stato l'Hidra armato di un coltello a serramanico, e del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 e pertanto condannato alla pena ritenuta congrua. La Corte di appello ha ritenuto che i plurimi episodi di detenzione illecita di sostanza stupefacente concretassero un unico reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. (aggravato) e pertanto ha ridotto la pena inflitta all'Hidra, confermando ogni altra statuizione. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, il quale con un primo motivo deduce la violazione dell'art.129 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello dichiarato estinta la contravvenzione contestata all'imputato, ancorchè fossero decorsi i termini di prescrizione. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. in relazione alla detenzione dello stupefacente rinvenuto sulla persona dell'imputato. La motivazione che la Corte di appello ha reso per giustificare il giudizio di una destinazione della marijuana a terzi non è convincente, perché il fatto che la droga detenuta avesse le medesime caratteristiche di quella ceduta e il fatto che essa fosse divisa in dosi non è sufficiente a comprovare la sua destinazione allo spaccio. Si sarebbe dovuto considerare che all'epoca dei fatti l'Hidra era soggetto dedito all'assunzione di una pluralità di sostanze stupefacenti. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 69 cod. pen. ed il vizio della motivazione in relazione alla negazione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla concorrente circostanza aggravante perché la Corte di appello ha fondato tale giudizio unicamente sul porto abusivo dell'arma, senza considerare la non gravità dei fatti ed invece facendo leva su una recidiva reiterata non sussistente. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 62-bis, 81 cpv., 133 cod. pen., 73, co. 5 T.U. Stup., 4 legge n. 110/1975, 125, 546, co. 2 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla pena base determinata dalla Corte di appello che in relazione all'aumento di pena disposto per la continuazione con la contravvenzione. La Corte di appello ha errato nel calcolo della pena perché dopo aver escluso il reato più grave sub a) riduce la pena finale solo di dieci giorni e tiene ferma la pena base per il meno grave reato sub b). Inoltre ha determinato in soli quindici giorni la pena che il primo giudice aveva inflitto per il reato sub a) nonostante questi l'avesse indicata in sette mesi di reclusione; ed ha interpretato in modo non corretto l'aumento per la continuazione disposto dal Tribunale, così finendo per determinare per la contravvenzione una pena superiore a quella ritenuta dal primo giudice, così violando il divieto di reformatio in peius. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, in relazione alla negazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie ricorrono tutti gli indici previsti dall'art. 131-bis cod. pen.; La Corte di appello si è limitata a richiamare i plurimi reati contro il patrimonio commessi dall'Hidra, ma in realtà inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 3.1. L'accertamento processuale si è consolidato sulla circostanza che la contravvenzione ascritta all'Hidra è stata commessa il 10.1.2014. La sentenza di primo grado è stata pronunciata il 21.10.2015, mentre quella di secondo grado è intervenuta il 13.2.2020. La disciplina della interruzione del termine di prescrizione prevede che, verificatasi una causa interruttiva, il termine riprende a decorrere; nel complesso, quante che siano le interruzioni, il termine massimo non può superare per le contravvenzioni i cinque anni. Nel caso che occupa il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 2.8.2019, al quale si perviene tenendo conto della sospensione dello stesso registratasi nel corso del procedimento di merito. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato sub c) per essere il medesimo estinto per prescrizione. 3.2. I restanti motivi sono inammissibili. Il secondo motivo si concreta in una valutazione alternativa delle circostanze di fatto accertate nel processo; valutazione che si vorrebbe la Corte di cassazione facesse propria, sostituendola a quella dei giudici di merito. Vale quindi ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del meriìo e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). Nel caso che occupa la Corte di appello ha considerato che l'Hidra venne visto dagli operanti cedere in strada sostanza stupefacente a diverse persone e tratto in arresto e sottoposto a perquisizione personale furono rinvenute sulla sua persona altre sette dosi di sostanza stupefacente; il confezionamento era simile a quello delle dosi cedute (e recuperate fermando l'acquirente) e anche la sostanza era della medesima tipologia (marijuana). Sulla scorta della sicura cessione fatta all'acquirente fermato dagli operanti e delle comuni caratteristiche tra la droga ceduta e quella rinvenuta sulla persona dell'Hidra, la Corte di appello ha respinto la tesi difensiva di una destinazione all'uso personale delle sette dosi. Si tratta di una motivazione in alcun modo manifestamente illogica, del tutto coerente ai dati probatori acquisiti. Ad esso, come si è già scritto, il ricorrente oppone unicamente un diverso avviso.3.3. Del tutto analogo è il terzo motivo, con il quale si pongono in rilievo alcune circostanze che si ritiene rilevanti ai fini del giudizio di bilanciamento. Ma la valutazione che delle stesse ha operato il giudice di merito, anche solo implicitamente negativa, non è censurabile in sede di legittimità, ove il giudizio sia sostenuto da una motivazione non manifestamente illogica. Invero, l'insegnamento di questa Corte è che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato prevalente rilievo alla negativa personalità dell'imputato, indicato come plurirecidivo per reati anche gravi (e sul punto il ricorrente ha opposto una mera negativa, non soddisfacendo il principio di autosufficienza del ricorso), come soggetto che nel corso del processo aveva violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto. 3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che nel caso di specie fosse stato commesso un unico reato e, conseguentemente, ha dovuto rideterminare la pena. Il primo giudice aveva individuato quale pena base per il reato sub a) quella di sette mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, alla quale aveva apportato un aumento di due mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per i due reati ritenuti in continuazione, senza specificare i singoli addendi. La Corte di appello ha mantenuto ferma la pena base, riferendola evidentemente al reato sub b) (detenzione illecita), nel quale ha ritenuto assorbito il reato sub a) (cessione illecita), intervenendo sull'entità dell'aumento disposto a titolo di continuazione, che ha ridotto a 15 giorni di reclusione ed euro 200,00 di multa. Il ricorrente articola la propria censura muovendo dall'assunto che la Corte di appello avrebbe dovuto eliminare la pena base ed infliggere soltanto la pena inflitta a titolo di continuazione. Si tratta di un assunto manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, allorquando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima, il giudice può rideterminare la pena anche apportando per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, fermo il divieto di irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, irrogando per il reato sub b), divenuto il reato più grave (rispetto al solo superstite reato sub c), la pena nuovamente determinata (si veda il successivo 3.6.) e diminuendo la pena in aumento a titolo di continuazione. 3.5. Anche l'ultimo motivo attinge il merito. La Corte di appello ha reso motivazione non manifestamente illogica con la quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto il fatto di detenzione e cessione illecita non particolarmente tenue, facendo riferimento al luogo dello spaccio (il centro di Rimini), la pluralità dei giovani che lo avevano avvicinato, il possesso di una pluralità di dosi confezionate in modo da essere prontamente cedute, il porto in luogo aperto al pubblico di un coltello, ma anche i plurimi reati contro il patrimonio per i quali l'Hidra risulta già definitivamente condannato. La censura del ricorrente consiste unicamente nella prospettazione di una valutazione una meramente antagonista. 3.6. Da quanto sin qui esposto deriva altresì che la pena deve essere nuovamente determinata escludendo quella inflitta per la contravvenzione che qui viene dichiarata estinta. Tale rideterminazione può essere operata da questa Corte, poiché non involge valutazioni discrezionali. Va rilevato che sul punto la Corte di appello non ha espresso il proprio pensiero in modo cristallino. Si comprende, tuttavia, che non ha specificato quale abbia inteso essere stato l'aumento per il reato sub a) da eliminare; ed ha indicato in 15 giorni di reclusione ed euro 300 di multa la pena da apportare in aumento per il reato sub c). Infatti, la pena finale è la risultante di una riduzione dell'aumento già definito dal Tribunale (due mesi di reclusione e mille euro di multa) di quindici giorni e trecento euro. Conferma viene dal rilievo che, tenuto conto della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, la pena finale di cinque mesi e giorni venti di reclusione ed euro 1.800 di multa si rapporta a mesi otto e giorni quindici di reclusione ed euro 2700 di multa; per la Corte di appello quindici giorni di reclusione ed euro 300 di multa sono relativi al 'reato sub c). Pertanto, alla stregua delle statuizioni qui adottate, la pena finale va determinata in mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo C essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; ridetermina il trattamento sanzionatorio negt confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. Dichiara il ricorso inammissib