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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:328
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998C0026 - IT Avviso legale importante | 61998C0026 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 25 giugno 1998. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/26/CE - Omessa trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]26/98. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06393 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il presente ricorso per inadempimento contro l'[OSCURATO:PERSONA], la Commissione conclude che la Corte voglia: - dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare o di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE (1), che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE (2) del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU L 157, pag. 33), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva; - condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 2 La direttiva 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE, è entrata in vigore, conformemente al suo art. 3, il 24 giugno 1994, venti giorni dopo la sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

L'art. 2 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di prendere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 31 marzo 1995. 3 Nonostante la diffida della Commissione del 2 agosto 1995 e il parere motivato del 30 settembre 1996, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto a tale obbligo entro il termine di due mesi ivi impartito. 4 Nel controricorso, il governo irlandese fa valere di aver previsto il necessario adattamento legislativo, che sarà realizzato prima del passaggio alla fase orale del presente procedimento.

Entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni orali, così che la Corte ha deciso di statuire senza udienza.

Conclusioni 5 Non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza dell'inadempimento contestato all'[OSCURATO:PERSONA]; propongo pertanto che l'[OSCURATO:PERSONA] sia condannata conformemente a quanto richiesto nel ricorso. (1) - GU L 157, pag.

33. (2) - Direttiva 6 febbraio 1979 (GU L 43, pag. 20).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0026 - IT Avviso legale importante | 61998C0026 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 25 giugno 1998. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/26/CE - Omessa trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]26/98. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06393 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il presente ricorso per inadempimento contro l'[OSCURATO:PERSONA], la Commissione conclude che la Corte voglia: - dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA], omettendo di adottare o di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE (1), che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE (2) del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU L 157, pag. 33), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva; - condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 2 La direttiva 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE, è entrata in vigore, conformemente al suo art. 3, il 24 giugno 1994, venti giorni dopo la sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. L'art. 2 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di prendere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 31 marzo 1995. 3 Nonostante la diffida della Commissione del 2 agosto 1995 e il parere motivato del 30 settembre 1996, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto a tale obbligo entro il termine di due mesi ivi impartito. 4 Nel controricorso, il governo irlandese fa valere di aver previsto il necessario adattamento legislativo, che sarà realizzato prima del passaggio alla fase orale del presente procedimento. Entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni orali, così che la Corte ha deciso di statuire senza udienza. Conclusioni 5 Non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza dell'inadempimento contestato all'[OSCURATO:PERSONA]; propongo pertanto che l'[OSCURATO:PERSONA] sia condannata conformemente a quanto richiesto nel ricorso. (1) - GU L 157, pag. 33. (2) - Direttiva 6 febbraio 1979 (GU L 43, pag. 20).
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