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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 33369/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16673-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16673/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1909/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 2679/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, e impugnavano la cartella esattoriale n. 04320070015605188 dell’importo di euro 28.252,31 relativa a contributi non versati per gli anni 2003, 2005 e 2006.

Le opponenti sollevavano numerose eccezioni formali e, tra l’altro, deducevano che la notifica della cartella era stata effettuata a nome del loro dante causa quando questi era già deceduto, e no n agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio,e che tanto determinava la nullità assoluta e insanabile della notifica e del ruolo opposto.

Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva il ricorso rilevando la nullità insanabile della notifica della cartella.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’INPS si costituiva, invece, aderendo all’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con la sentenza n. 1909/2021 depositata in data 23/12/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, respingeva l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’INPS si è limitata al deposito della procura.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello valutato come nullità assoluta e insanabile il vizio di notificazione dell’atto impugnato mentre era applicabile il principio della sanatoria della nullità dell’atto per raggiungimento dello scopo, anche sulla scorta di Cass.Sez.

Un.n.19704del 2015.

2. Va premesso che, come rilevato dalla sentenza impugnata, nella motivazione alla fine di pagina 4 e di seguito all’inizio di pagina 5, la cartella in questione è stata intestata al de cuiuse di seguito notificata al de cuius [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, all’erede [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio della stessa erede, la moglie del de cuius, che era anche l’ultimo domicilio di [OSCURATO:PERSONA].

3. La formazione del ruolo, per tributi maturati in capo al soggetto deceduto, può avvenire a nome del de cuius: in tal senso si consideri Cass.9/01/2014, n. 228 secondo la quale «in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica dellacartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo».

4. La notifica della cartella, assume la Corte di Appello, non è stata effettuata personalmente agli eredi e a ciascuno nel proprio domicilio ma, appunto , è stata effettuata al de cuius [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, all’erede [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio della stessa erede, la moglie del de cuius, che era anche l’ultimo domicilio di [OSCURATO:PERSONA], come riferisce la stessa sentenza impugnata e come innanzi rilevato.

5. Tale vizio della notifica vale a determinarne una nullità sanabile e non la nullità insanabile ovvero l’inesistenza, come invece affermato dalla Corte di Appello.

6. Il più risalente orientamento di questa Corte che ravvisava l’inesistenza della notifica è stato successivamente superato.

7. Si consideri in proposito quanto affermato da Cass.5/07/2022, n. 21184: «alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n.1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n.17198/2017), che questo collegio condivide, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod.proc.civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; in primo luogo deve rilevarsi l'evoluzione, in generale, in senso restrittivo, del concetto di inesistenza della notifica, come affermato, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14916/2016; inoltre, la sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l'avviso di accertamento, costituisce un approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria»; tali principi operano anche in tema di notifica delle cartelle esattoriali, per le quali si è detto che la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata se la consegna della stessa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3;cod. proc. civ. (v.Cass. n. 11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018; Cass.,Sez.U. n. 7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass. n. 13760/2019)» ( Cass. n. 21184 /2022 cit.).

8. Si consideri, ancora, quanto affermato da Cass. 17/01/2019, n. 1156: «La notifica del ruolo intestato al de cuíus presso l'ultimo domicilio del medesimo, senza indicazione dei nominativi degli eredi, sebbene all'Ufficio fossero noti da tempo le generalità ed il domicilio degli stessi, è causa di nullità dell'atto, nel quale non risultano individuate le controparti del rapporto tributario, dovendosi considerare superata la facoltà dell'Ufficio di notificare l'atto in questione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, proprio a causa della piena conoscenza che l'Ufficio aveva delle loro generalità e del domicilio fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/04/2006).

Secondo un più risalente orientamento, se la comunicazione viene effettuata dagli eredi, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli stessi nel domicilio fiscale da loro indicato, con la conseguenza che l'inosservanza di tale procedimento di notificazione comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso (Sez. 5, Sentenza n. 12886 del 01/06/2007).

L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sarebbero, secondo questo indirizzo, affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (Sez. 5, Sentenza n. 11447 del 01/08/2002; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 10659 del 07/07/2003, Sez. 5, Sentenza n. 3225 del 14/02/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 18729 del 05/09/2014).

Tuttavia, alla luce di un più recente orientamento, che va condiviso, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 17251 del 12/07/2013; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017).

La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza chela proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza -previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento (Sez.

U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011).

La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014).

Questo secondo indirizzo si lascia preferire anche alla luce del principio di recente enunciato sia in termini generali che in ambito tributario secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016)» ( Cass.n. 1156del 2019 cit.).

9. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al più recente orientamento della Corte nei termini appena descritti e, per questa via, merita di essere cassata la sentenza impugnata che non si è attenuta ai medesimi principi.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16673-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16673/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1909/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 2679/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, e impugnavano la cartella esattoriale n. 04320070015605188 dell’importo di euro 28.252,31 relativa a contributi non versati per gli anni 2003, 2005 e 2006. Le opponenti sollevavano numerose eccezioni formali e, tra l’altro, deducevano che la notifica della cartella era stata effettuata a nome del loro dante causa quando questi era già deceduto, e no n agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio,e che tanto determinava la nullità assoluta e insanabile della notifica e del ruolo opposto. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva il ricorso rilevando la nullità insanabile della notifica della cartella. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si costituiva, invece, aderendo all’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Con la sentenza n. 1909/2021 depositata in data 23/12/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, respingeva l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si è limitata al deposito della procura. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello valutato come nullità assoluta e insanabile il vizio di notificazione dell’atto impugnato mentre era applicabile il principio della sanatoria della nullità dell’atto per raggiungimento dello scopo, anche sulla scorta di Cass.Sez. Un.n.19704del 2015. 2. Va premesso che, come rilevato dalla sentenza impugnata, nella motivazione alla fine di pagina 4 e di seguito all’inizio di pagina 5, la cartella in questione è stata intestata al de cuiuse di seguito notificata al de cuius [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, all’erede [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio della stessa erede, la moglie del de cuius, che era anche l’ultimo domicilio di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La formazione del ruolo, per tributi maturati in capo al soggetto deceduto, può avvenire a nome del de cuius: in tal senso si consideri Cass.9/01/2014, n. 228 secondo la quale «in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica dellacartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo». 4. La notifica della cartella, assume la Corte di Appello, non è stata effettuata personalmente agli eredi e a ciascuno nel proprio domicilio ma, appunto , è stata effettuata al de cuius [OSCURATO:PERSONA] e, per esso, all’erede [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio della stessa erede, la moglie del de cuius, che era anche l’ultimo domicilio di [OSCURATO:PERSONA], come riferisce la stessa sentenza impugnata e come innanzi rilevato. 5. Tale vizio della notifica vale a determinarne una nullità sanabile e non la nullità insanabile ovvero l’inesistenza, come invece affermato dalla Corte di Appello. 6. Il più risalente orientamento di questa Corte che ravvisava l’inesistenza della notifica è stato successivamente superato. 7. Si consideri in proposito quanto affermato da Cass.5/07/2022, n. 21184: «alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n.1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n.17198/2017), che questo collegio condivide, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod.proc.civ., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; in primo luogo deve rilevarsi l'evoluzione, in generale, in senso restrittivo, del concetto di inesistenza della notifica, come affermato, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14916/2016; inoltre, la sanatoria dell'eventuale vizio di nullità della notifica, per raggiungimento dello scopo, riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l'avviso di accertamento, costituisce un approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria»; tali principi operano anche in tema di notifica delle cartelle esattoriali, per le quali si è detto che la nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata se la consegna della stessa ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3;cod. proc. civ. (v.Cass. n. 11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018; Cass.,Sez.U. n. 7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass. n. 13760/2019)» ( Cass. n. 21184 /2022 cit.). 8. Si consideri, ancora, quanto affermato da Cass. 17/01/2019, n. 1156: «La notifica del ruolo intestato al de cuíus presso l'ultimo domicilio del medesimo, senza indicazione dei nominativi degli eredi, sebbene all'Ufficio fossero noti da tempo le generalità ed il domicilio degli stessi, è causa di nullità dell'atto, nel quale non risultano individuate le controparti del rapporto tributario, dovendosi considerare superata la facoltà dell'Ufficio di notificare l'atto in questione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, proprio a causa della piena conoscenza che l'Ufficio aveva delle loro generalità e del domicilio fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/04/2006). Secondo un più risalente orientamento, se la comunicazione viene effettuata dagli eredi, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli stessi nel domicilio fiscale da loro indicato, con la conseguenza che l'inosservanza di tale procedimento di notificazione comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso (Sez. 5, Sentenza n. 12886 del 01/06/2007). L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sarebbero, secondo questo indirizzo, affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (Sez. 5, Sentenza n. 11447 del 01/08/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 10659 del 07/07/2003, Sez. 5, Sentenza n. 3225 del 14/02/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 18729 del 05/09/2014). Tuttavia, alla luce di un più recente orientamento, che va condiviso, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venir meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 17251 del 12/07/2013; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017). La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza chela proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza -previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento (Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011). La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014). Questo secondo indirizzo si lascia preferire anche alla luce del principio di recente enunciato sia in termini generali che in ambito tributario secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016)» ( Cass.n. 1156del 2019 cit.). 9. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al più recente orientamento della Corte nei termini appena descritti e, per questa via, merita di essere cassata la sentenza impugnata che non si è attenuta ai medesimi principi. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sent
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