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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 20558/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3237/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 118 C/O presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso l’ORDINANZAdella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 936/2015 depositata il15/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi alla Corte d'appello di Firenze l'azienda AUSL 2 di Lucca, proponendo opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, determinata in 7,50 euro/mq. dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla procedura promossa dall'azienda convenuta, avente ad oggetto un terreno sito in località [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, censito nel locale catasto al foglio 136, particella 1521 (ex porzione della particella 49), di cui la Pardini era proprietaria, per la costruzione di un ospedale; dedussero gli opponenti che la stima era incongrua per un’area edificabile e chiesero la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio in 150,00 euro/mq., oltre alla proporzionale indennità di occupazione temporanea.

Si costituì l'azienda AUSL 2, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata c.t.u., con ordinanza depositata il 15/6/2017 la Corte territoriale ha accolto parzialmente l’opposizione e determinato l'indennità d'esproprio in euro 47.889,77= (corrispondente a 11,12 euro/mq.) e l’indennità di occupazione in euro 3.658,20=, oltre interessi, al netto degli acconti già versati. 1.2.- La Corte fiorentina ha affermato c he la stima dell’indennizzo doveva essere parametrata al valore di mercato dei terreni come “agricoli” perché, quando venne imposto il vincolo espropriativo con la delibera consiliare n.101/2005, non vi era alcuna opportunità edificatoria, mentre la variante urbanistica poi introdotta in tal senso era finalizzata esclusivamente alla costruzione in loco dell’ospedale.

Ha escluso, inoltre, che la valutazione estimativa potesse essere ancorata al momento della formale emissione del decreto di espropriazione.

Segnatamente, ha osservato che il terreno degli attori-opponenti fino a tutto il 2002 era stato pacificamente classificato come “Area di prevalente uso agricolo”; che soltanto con delibera n.81 del 26/6/2003 venne introdotta la variante per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, con contestuale “recepimento della presente variante sul [OSCURATO:PERSONA]” ed altrettanto contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, in modo che comportava la riclassificazione dell’area in “Zona F.1.3.1. – Attrezzatura ospedaliera e relativi servizi connessi alla principale attività sanitaria”, variante non approvata.

Ha precisato, infatti, che con delibera n.25 del 16/3/2004 venne approvato definitivamente il R.U. che confermava l’originario inserimento del terreno in “Area a prevalente uso agricolo”, mentre la variante non approvata di cui alla delibera n.81/2003 venne poi rispristinata con la delibera n.101 del 20/12/2005.

Ha, quindi concluso, che a prescindere dall’andamento altalenante del procedimento amministrativo, era chiaro che i terreni espropriati non avevano mai avuto vocazione edificatoria, se non in vista della realizzazione dell’opera pubblica e che ciò imponeva di calcolare l’indennizzo secondo i valori di mercato dei terreni agricoli. 1.3.-[OSCURATO:PERSONA] e gli altri originari opponenti ricorrono in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria.

L'azienda AUSL [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motiv o si denuncia la violazione delle norme procedimentali di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici e, in particolare, dell’art. 40 della L.R.

Toscana 26.01.1995n.5 (applicabile ratione temporis ) e/o degli artt. 8 e ss. dellaL. 17.08.1942 n. 11 50; si denuncia altresì l’omessa valutazione diun fatto decisivo ai fini della controversia che ha formato oggetto didiscussione.

Aparere dei ricorrenti, la Corte territoriale ha errato laddove ha ritenutoche il terreno oggetto della controversia avess e destinazione agricola nel momento in cui è venuto ad esistenza il vincolo preordinato all’esproprio – che individuano nella delibera del Consiglio Comunale n. 81/2003 - , dal momento che, ai sensi della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998, i t erreni ricadevanoin zone edificabili a iniziativa privata.

Secondo i ricorrenti tale errore può essere qualificato: a) come omissione di un fatto decisivo(n. 5) se si ritiene che la valutazione della Corte di merito siadipesa dall’aver ignorato la desti nazione d’uso edificatoria di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998; b) come violazionedi legge (n. 3) se si ritiene che la valutazione della Corte fiorentina sia dipesa dall’aver considerato la delibera del Consiglio Comunale n. 101/2 002, con cui fu adottato il R.U. del Comune di Lucca, idonea a mutare la destinazione dei terreni in agricola, essendopacifico in giurisprudenza che l’adozione di una variante al PRG, non ancora approvata dai competenti organi regionali, è irrilevante ai fini della classificazione del fondo quale edificabile o meno:pertanto, a loro parere, anche dopo l’adozione della delibera n. 101/2002, sarebbe rimasta in vigore la disciplina di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998, secondo cui i terrenierano edificabili. 2.2.- Il controricorrente deduce che il primo motivo è inammissibile, perché tende a censurare una valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello; inoltre, è infondato, perché il vincolopreordinato all’esproprio non era stato apposto dalla delibe ra ConsiglioComunale n. 81/2003, come sostenuto dai ricorrenti, bensì dalla delibera del Consiglio Comunale n. 101/2005, alla cui data la destinazioneurbanistica del terreno era prevista dal R.U. approvato condelibera consiliare n. 25/2004, che lo annov erava tra le aree a prevalenteuso agricolo. 3.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 bis, comma 3 della L. 08.08.1992 n. 359 applicabile ratione temporis, con riguardo all’individuazione del momento dell’apposizionedel vincolo p reordinato all’espropriazione.

Ritengono, innanzitutto, i ricorrenti che la disciplina applicabile allavicenda non si rinvenga nel DPR 327/2001, bensì nell’art. 5 bis della legge 359/1992, vigente al momento dell’emanazione della delibera n. 81/2003, che – a loro parere - ha apposto il vincolo preordinatoall’esproprio.

Sostengono,infatti, che la Corte di merito ha errato laddove non haritenuto che il vincolo espropriativo era sorto in occasione della delibera n. 81/2003, perché ha ignorato: a) che la del ibera n. 81/2003,avendo provveduto alla localizzazione puntuale di un’opera pubblica,rientrava tra gli strumenti urbanistici di secondo livello che possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamenteablatori, ove si tratti di vinco li particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell’opera pubblica, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all’ente pubblico; b) che per gli effetti indennitari occorreva individuare il parametrolegale del la qualificazione in uno strumento previgente. 3.2.- Il controricorrente deduce che il secondo motivo è infondato,poiché, indipendentemente da quale fosse la normativa in vigore,ai fini della validità del vincolo espropriativo era necessario il completamentodell’iter procedurale di approvazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, la mera adozione della delibera n. 81/2003non poteva comportare l’apposizione sul terreno del vincolo espropriativo, essendo necessario che la delibera in question e venisseanche approvato dal Consiglio Comunale. 4.1.- Con il terzo motivo, proposto in subordine rispetto al secondo,si denuncia la violazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del d .P.R. n.327/2001; nonché dell’art. 34 del d.lgs . n.267/2

000. Secondoi ricorr enti, anche ove si dovesse ritenere applicabile il d.P.R. n.327/2001, la decisione non potrebbe essere confermata.

La Corte fiorentina avrebbe errato laddove ha escluso che il vincolo espropriativo fosse sorto in occasione della delibera n. 81/2003; ciò perché la dichiarazione di pubblica utilità delle opere daeseguire per la realizzazione del presidio ospedaliero, co ntenuta nella citata delibera, era idonea a costituire ex se il vincolo preordinatoall’esproprio.

Lamentano, inoltre, i ricorrenti la mancata applicazione,a partire dal 30/6/2003 (data di entrata in vigore del DPR 327/2001), delle garanzie partecipative ex art. 11 d.P.R. n.327/2001.

Sostengono, infine, che l’apposizione del vincolo espropriativo con la delibera n. 81/2003 si desumerebbe anche dal fatto che la successiva delibera n. 101/2005, con cui fu ratificata l’adesione del Sindaco di Lucca all’Accord o di Programma stipulato il 18/11/2005 per la realizzazione del presidio ospedaliero, faceva esplicito riferimento alla delibera del 2003, chiudendo così il cerchio già aperto con la delibera n. 81/2003 di adozione della modifica dello strumentourbanistico per l’individuazione dell’area su cui edificare il nuovoospedale. 4.2.-Il controricorrente deduce che il terzo motivo è infondato, poiché le deduzioni e i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrentenon superano il dato secondo cui la delibe ra n. 81/2003 non era mai stata approvata dal Consiglio Comunale e, di conseguenza, non era idonea ad imporre alcun vincolo preordinato all’espropriosul terreno.

Di contro era con la delibera n. 101/2005, intervenuta dopo l’approvazione del R.U. di Lucca, che aveva inquadratoil terreno dei ricorrenti come a destinazione agricola, che erastato imposto il vincolo preordinato all’esproprio.

Contesta altresì la ricostruzione proposta, osservando che la delibera n. 101/2005 non aveva chiuso nessun cerchio ape rto dalla delibera n. 81/2003, dalmomento che riguardavano due diversi iter procedimentali. 5.1.- Con il quarto motivo, proposto anch’esso in subordine ai precedenti,si denuncia la violazione del principio di correttezza e di leale collaborazione tra Pub blica Amministrazione e cittadino, così come desumibile dagli artt. 97 e 120 Cost. e dalla normativa in materiadi espropriazione, sia precedente che successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001.

I ricorrenti ne deducono la conseguente irrilevan za della qualificazione dell’area ove si trovavanoi terreni di loro proprietà come area agricola, operata con ladelibera del Consiglio Comunale di Lucca n. 25 del 26/3/2004.

Secondo i ricorrenti, infatti, il Comune di Lucca, nell’approvare definitivamente il R.U. con la delibera n. 25/2004, avrebbe classificato come agricola un’area che già era certo voler destinare all’edificazionedel nuovo ospedale, ignorando la delibera n. 81/2003 e realizzando un comportamento tendente ad aggirare la disciplina sulla determinazione dell’indennità di espropriazione.

Da tale violazione discenderebbe la disapplicabilità della delibera n. 25/2004, dovendosi ravvisare l’avvenuta imposizione del vincolo espropriativo con la delibera n. 81/2003, momento in cui i terreni eranoda considerarsi edificabili. 5.2.- Il controricorrente deduce che il quarto motivo è inammissibile/infondato,poiché la decisione del Comune di recepire i contenuti della variante al PRG adottati con delibera 81/2003, in sede di approvazione del R.U., ri entrava nella discrezionalità dell’Amministrazione,non sindacabile da parte del g.o. 6.1.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Sisostiene che la Corte fiorentina avrebbe errato nel compensare integralmente le spese e si l amenta una scarsa motivazione; si osserva che la domanda subordinata proposta dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], in relazione al valore agricolo del terreno, era stata accolta in modo “molto parziale”, mentre, in realtà, sarebbe stata accolta per un importorilevante.

Iricorrenti chiedono, inoltre, che in caso di riforma dell’ordinanza impugnata, le spese dei precedenti gradi di giudizio siano fatte gravaresulla controparte. 6.2.-Il controricorrente deduce che il quinto motivo è infondato, poichéla compensazione inte grale delle spese è stata giustificata dal rigettointegrale della domanda principale dei ricorrenti, in relazione allanatura edificabile del terreno. 7.1.-Il ricorso è infondato e va respinto. 7.2.-Risulta decisivo osservare che dall’ordinanza impugnata è dato evincere che la Corte di appello ha ritenuto che il vincolo preordinato all’esproprio era da ricondurre alla delibera consiliare numero 101 del 2005, emessa in vigenza del regolamento urbanistico approvato con delibera del consiglio comunale numero 25 del 2004, che classificava l’area come a prevalente uso agricolo.

In proposito, va considerato che la Corte di appello ha riportato le due ipotesi alternative proposte dal c.t.u., ed ha preferito quella indicata con la lettera B); per essa il valore espropriativo è commisurato in euro 47.889,77=, riferito al momento in cui venne adottata la delibera n.101/2005 e tale è l’importo riconosciuto all’esito del giudizio. 7.3.- La circostanza che nella parte motiva la C orte d’appello abbia affermato che il terreno fino a tutto il 2002 era classificato come area di prevalente uso agricolo, oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso, risulta pertanto non decisiva perché ciò che conta, indipendentemente dalla esattezza ditale affermazione – criticata dai ricorrenti nel primo motivo - , è la r etta individuazione della destinazione dell’area espropriata al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 7.4.-Per tale ragione, va esaminato con priorità il terzo motivo, che pone la questione decisiva e preliminare relativa alla individuazione della delibera con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio.

Il terzo motivo è infondato.

I ricorrenti sostengono che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la delibera con la quale era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio era quella del 2003 e non quella del 2005.

Assumono che la delibera del 2005 avrebbe “chiuso il cerchio” (riconoscendo che la delibera del 2003 era stata adottata dal consiglio comunale, ma non approvata dalla [OSCURATO:PERSONA]) e reso definitiva l’apposizione del vincolo.

Tale assunto è errato.

Come si evince dalla sentenza, la delibera del 2003 venne adottata, ma non venne approvata, come richiesto dall’art.40 della legge regionale Toscana n.5/1995, a cui gli stessi ricorrenti hanno fatto ampio riferimento nel primo motivo.

In mancanza dell’approvazione la delibera non era idonea a porre il vincolo preordinato all’esproprio.

Non può nemmeno condividersi la tesi de i ricorrenti, che collegano tra di loro funzionalmente la delibera del 2003 e quella del 2005.

Rileva in proposito, come osservato anche dal controricorrentee come evincibile da quanto accertato con la stessa or dinanza impugnata (fol. 4), l’autonomia delle due delibere in ragione del diverso contenuto che consente di escludere che le stesse siano in collegamento funzionale e diretto: variante al P.R.G.C. predisposto dall’Amministrazione, quella del 2003, che non venne recepita nell’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 16/3/2004; ratifica dell’accordo di programma per la costruzione del presidio ospedaliero, quella del 2005. 7.5.- Come chiarito, l’apposizion e del vincolo preordinato all’esproprio è stata rettamente collegata dalla Corte di appello alla delibera consiliare n.101/2005; ne consegue che le vicende amministrative dedotte con il primo motivo, mediante la ricostruzione degli atti amministrativi succedutisi che i ricorrenti contrappongono alle conclusioni della Corte di appello (fol.15 del Ric.), sulla premessa che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio fosse avvenuta con la delibera del consiglio comunale n. 81/2003, risultano ininfluenti ai fini della determinazione della natura edificatoria o meno dell’area e della determinazione del valore.

In proposito, va rimarcato che gli stessi ricorrenti al terzo motivo riconoscono che la Corte di appello non aveva ritenuto che la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio fosse avvenuta con la delibera del consiglio comunale numero 81 del 2003. 7.6.-Anche il secondo motivo è inammissibile perché l’invocata applicazione dell’articolo 5 bis, comma 3, della legge n. 359/1992, si fonda sull’erroneo assunto che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era avvenuta con la delibera consiliare n. 81 del 23 giugno 2003, quando il DPR n. 327/2001 non era ancora in vigore. 7.7.- Il quarto motivo è inammissibile perché la questione proposta, relativa alla violazione da parte della pubblica amministrazione dei doveri del principio di correttezza e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino desumibili dagli artt. 97 e 120 Cost., non risulta essere stata sottoposta al giudice del merito e si palesa come nuova. 7.8.-Il quinto motivo relativo alla ripartizione delle spese di lite è, in parte, inammissibile perché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass. 26912/2020).

Per altra parte, il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso. 8.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3237/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 118 C/O presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso l’ORDINANZAdella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 936/2015 depositata il15/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi alla Corte d'appello di Firenze l'azienda AUSL 2 di Lucca, proponendo opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, determinata in 7,50 euro/mq. dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla procedura promossa dall'azienda convenuta, avente ad oggetto un terreno sito in località [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, censito nel locale catasto al foglio 136, particella 1521 (ex porzione della particella 49), di cui la Pardini era proprietaria, per la costruzione di un ospedale; dedussero gli opponenti che la stima era incongrua per un’area edificabile e chiesero la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio in 150,00 euro/mq., oltre alla proporzionale indennità di occupazione temporanea. Si costituì l'azienda AUSL 2, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata c.t.u., con ordinanza depositata il 15/6/2017 la Corte territoriale ha accolto parzialmente l’opposizione e determinato l'indennità d'esproprio in euro 47.889,77= (corrispondente a 11,12 euro/mq.) e l’indennità di occupazione in euro 3.658,20=, oltre interessi, al netto degli acconti già versati. 1.2.- La Corte fiorentina ha affermato c he la stima dell’indennizzo doveva essere parametrata al valore di mercato dei terreni come “agricoli” perché, quando venne imposto il vincolo espropriativo con la delibera consiliare n.101/2005, non vi era alcuna opportunità edificatoria, mentre la variante urbanistica poi introdotta in tal senso era finalizzata esclusivamente alla costruzione in loco dell’ospedale. Ha escluso, inoltre, che la valutazione estimativa potesse essere ancorata al momento della formale emissione del decreto di espropriazione. Segnatamente, ha osservato che il terreno degli attori-opponenti fino a tutto il 2002 era stato pacificamente classificato come “Area di prevalente uso agricolo”; che soltanto con delibera n.81 del 26/6/2003 venne introdotta la variante per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, con contestuale “recepimento della presente variante sul [OSCURATO:PERSONA]” ed altrettanto contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, in modo che comportava la riclassificazione dell’area in “Zona F.1.3.1. – Attrezzatura ospedaliera e relativi servizi connessi alla principale attività sanitaria”, variante non approvata. Ha precisato, infatti, che con delibera n.25 del 16/3/2004 venne approvato definitivamente il R.U. che confermava l’originario inserimento del terreno in “Area a prevalente uso agricolo”, mentre la variante non approvata di cui alla delibera n.81/2003 venne poi rispristinata con la delibera n.101 del 20/12/2005. Ha, quindi concluso, che a prescindere dall’andamento altalenante del procedimento amministrativo, era chiaro che i terreni espropriati non avevano mai avuto vocazione edificatoria, se non in vista della realizzazione dell’opera pubblica e che ciò imponeva di calcolare l’indennizzo secondo i valori di mercato dei terreni agricoli. 1.3.-[OSCURATO:PERSONA] e gli altri originari opponenti ricorrono in cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria. L'azienda AUSL [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motiv o si denuncia la violazione delle norme procedimentali di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici e, in particolare, dell’art. 40 della L.R. Toscana 26.01.1995n.5 (applicabile ratione temporis ) e/o degli artt. 8 e ss. dellaL. 17.08.1942 n. 11 50; si denuncia altresì l’omessa valutazione diun fatto decisivo ai fini della controversia che ha formato oggetto didiscussione. Aparere dei ricorrenti, la Corte territoriale ha errato laddove ha ritenutoche il terreno oggetto della controversia avess e destinazione agricola nel momento in cui è venuto ad esistenza il vincolo preordinato all’esproprio – che individuano nella delibera del Consiglio Comunale n. 81/2003 - , dal momento che, ai sensi della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998, i t erreni ricadevanoin zone edificabili a iniziativa privata. Secondo i ricorrenti tale errore può essere qualificato: a) come omissione di un fatto decisivo(n. 5) se si ritiene che la valutazione della Corte di merito siadipesa dall’aver ignorato la desti nazione d’uso edificatoria di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998; b) come violazionedi legge (n. 3) se si ritiene che la valutazione della Corte fiorentina sia dipesa dall’aver considerato la delibera del Consiglio Comunale n. 101/2 002, con cui fu adottato il R.U. del Comune di Lucca, idonea a mutare la destinazione dei terreni in agricola, essendopacifico in giurisprudenza che l’adozione di una variante al PRG, non ancora approvata dai competenti organi regionali, è irrilevante ai fini della classificazione del fondo quale edificabile o meno:pertanto, a loro parere, anche dopo l’adozione della delibera n. 101/2002, sarebbe rimasta in vigore la disciplina di cui alla delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 585/1998, secondo cui i terrenierano edificabili. 2.2.- Il controricorrente deduce che il primo motivo è inammissibile, perché tende a censurare una valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello; inoltre, è infondato, perché il vincolopreordinato all’esproprio non era stato apposto dalla delibe ra ConsiglioComunale n. 81/2003, come sostenuto dai ricorrenti, bensì dalla delibera del Consiglio Comunale n. 101/2005, alla cui data la destinazioneurbanistica del terreno era prevista dal R.U. approvato condelibera consiliare n. 25/2004, che lo annov erava tra le aree a prevalenteuso agricolo. 3.1.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 bis, comma 3 della L. 08.08.1992 n. 359 applicabile ratione temporis, con riguardo all’individuazione del momento dell’apposizionedel vincolo p reordinato all’espropriazione. Ritengono, innanzitutto, i ricorrenti che la disciplina applicabile allavicenda non si rinvenga nel DPR 327/2001, bensì nell’art. 5 bis della legge 359/1992, vigente al momento dell’emanazione della delibera n. 81/2003, che – a loro parere - ha apposto il vincolo preordinatoall’esproprio. Sostengono,infatti, che la Corte di merito ha errato laddove non haritenuto che il vincolo espropriativo era sorto in occasione della delibera n. 81/2003, perché ha ignorato: a) che la del ibera n. 81/2003,avendo provveduto alla localizzazione puntuale di un’opera pubblica,rientrava tra gli strumenti urbanistici di secondo livello che possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamenteablatori, ove si tratti di vinco li particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell’opera pubblica, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all’ente pubblico; b) che per gli effetti indennitari occorreva individuare il parametrolegale del la qualificazione in uno strumento previgente. 3.2.- Il controricorrente deduce che il secondo motivo è infondato,poiché, indipendentemente da quale fosse la normativa in vigore,ai fini della validità del vincolo espropriativo era necessario il completamentodell’iter procedurale di approvazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, la mera adozione della delibera n. 81/2003non poteva comportare l’apposizione sul terreno del vincolo espropriativo, essendo necessario che la delibera in question e venisseanche approvato dal Consiglio Comunale. 4.1.- Con il terzo motivo, proposto in subordine rispetto al secondo,si denuncia la violazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del d .P.R. n.327/2001; nonché dell’art. 34 del d.lgs . n.267/2 000. Secondoi ricorr enti, anche ove si dovesse ritenere applicabile il d.P.R. n.327/2001, la decisione non potrebbe essere confermata. La Corte fiorentina avrebbe errato laddove ha escluso che il vincolo espropriativo fosse sorto in occasione della delibera n. 81/2003; ciò perché la dichiarazione di pubblica utilità delle opere daeseguire per la realizzazione del presidio ospedaliero, co ntenuta nella citata delibera, era idonea a costituire ex se il vincolo preordinatoall’esproprio. Lamentano, inoltre, i ricorrenti la mancata applicazione,a partire dal 30/6/2003 (data di entrata in vigore del DPR 327/2001), delle garanzie partecipative ex art. 11 d.P.R. n.327/2001. Sostengono, infine, che l’apposizione del vincolo espropriativo con la delibera n. 81/2003 si desumerebbe anche dal fatto che la successiva delibera n. 101/2005, con cui fu ratificata l’adesione del Sindaco di Lucca all’Accord o di Programma stipulato il 18/11/2005 per la realizzazione del presidio ospedaliero, faceva esplicito riferimento alla delibera del 2003, chiudendo così il cerchio già aperto con la delibera n. 81/2003 di adozione della modifica dello strumentourbanistico per l’individuazione dell’area su cui edificare il nuovoospedale. 4.2.-Il controricorrente deduce che il terzo motivo è infondato, poiché le deduzioni e i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrentenon superano il dato secondo cui la delibe ra n. 81/2003 non era mai stata approvata dal Consiglio Comunale e, di conseguenza, non era idonea ad imporre alcun vincolo preordinato all’espropriosul terreno. Di contro era con la delibera n. 101/2005, intervenuta dopo l’approvazione del R.U. di Lucca, che aveva inquadratoil terreno dei ricorrenti come a destinazione agricola, che erastato imposto il vincolo preordinato all’esproprio. Contesta altresì la ricostruzione proposta, osservando che la delibera n. 101/2005 non aveva chiuso nessun cerchio ape rto dalla delibera n. 81/2003, dalmomento che riguardavano due diversi iter procedimentali. 5.1.- Con il quarto motivo, proposto anch’esso in subordine ai precedenti,si denuncia la violazione del principio di correttezza e di leale collaborazione tra Pub blica Amministrazione e cittadino, così come desumibile dagli artt. 97 e 120 Cost. e dalla normativa in materiadi espropriazione, sia precedente che successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001. I ricorrenti ne deducono la conseguente irrilevan za della qualificazione dell’area ove si trovavanoi terreni di loro proprietà come area agricola, operata con ladelibera del Consiglio Comunale di Lucca n. 25 del 26/3/2004. Secondo i ricorrenti, infatti, il Comune di Lucca, nell’approvare definitivamente il R.U. con la delibera n. 25/2004, avrebbe classificato come agricola un’area che già era certo voler destinare all’edificazionedel nuovo ospedale, ignorando la delibera n. 81/2003 e realizzando un comportamento tendente ad aggirare la disciplina sulla determinazione dell’indennità di espropriazione. Da tale violazione discenderebbe la disapplicabilità della delibera n. 25/2004, dovendosi ravvisare l’avvenuta imposizione del vincolo espropriativo con la delibera n. 81/2003, momento in cui i terreni eranoda considerarsi edificabili. 5.2.- Il controricorrente deduce che il quarto motivo è inammissibile/infondato,poiché la decisione del Comune di recepire i contenuti della variante al PRG adottati con delibera 81/2003, in sede di approvazione del R.U., ri entrava nella discrezionalità dell’Amministrazione,non sindacabile da parte del g.o. 6.1.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. Sisostiene che la Corte fiorentina avrebbe errato nel compensare integralmente le spese e si l amenta una scarsa motivazione; si osserva che la domanda subordinata proposta dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], in relazione al valore agricolo del terreno, era stata accolta in modo “molto parziale”, mentre, in realtà, sarebbe stata accolta per un importorilevante. Iricorrenti chiedono, inoltre, che in caso di riforma dell’ordinanza impugnata, le spese dei precedenti gradi di giudizio siano fatte gravaresulla controparte. 6.2.-Il controricorrente deduce che il quinto motivo è infondato, poichéla compensazione inte grale delle spese è stata giustificata dal rigettointegrale della domanda principale dei ricorrenti, in relazione allanatura edificabile del terreno. 7.1.-Il ricorso è infondato e va respinto. 7.2.-Risulta decisivo osservare che dall’ordinanza impugnata è dato evincere che la Corte di appello ha ritenuto che il vincolo preordinato all’esproprio era da ricondurre alla delibera consiliare numero 101 del 2005, emessa in vigenza del regolamento urbanistico approvato con delibera del consiglio comunale numero 25 del 2004, che classificava l’area come a prevalente uso agricolo. In proposito, va considerato che la Corte di appello ha riportato le due ipotesi alternative proposte dal c.t.u., ed ha preferito quella indicata con la lettera B); per essa il valore espropriativo è commisurato in euro 47.889,77=, riferito al momento in cui venne adottata la delibera n.101/2005 e tale è l’importo riconosciuto all’esito del giudizio. 7.3.- La circostanza che nella parte motiva la C orte d’appello abbia affermato che il terreno fino a tutto il 2002 era classificato come area di prevalente uso agricolo, oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso, risulta pertanto non decisiva perché ciò che conta, indipendentemente dalla esattezza ditale affermazione – criticata dai ricorrenti nel primo motivo - , è la r etta individuazione della destinazione dell’area espropriata al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 7.4.-Per tale ragione, va esaminato con priorità il terzo motivo, che pone la questione decisiva e preliminare relativa alla individuazione della delibera con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio. Il terzo motivo è infondato. I ricorrenti sostengono che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la delibera con la quale era stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio era quella del 2003 e non quella del 2005. Assumono che la delibera del 2005 avrebbe “chiuso il cerchio” (riconoscendo che la delibera del 2003 era stata adottata dal consiglio comunale, ma non approvata dalla [OSCURATO:PERSONA]) e reso definitiva l’apposizione del vincolo. Tale assunto è errato. Come si evince dalla sentenza, la delibera del 2003 venne adottata, ma non venne approvata, come richiesto dall’art.40 della legge regionale Toscana n.5/1995, a cui gli stessi ricorrenti hanno fatto ampio riferimento nel primo motivo. In mancanza dell’approvazione la delibera non era idonea a porre il vincolo preordinato all’esproprio. Non può nemmeno condividersi la tesi de i ricorrenti, che collegano tra di loro funzionalmente la delibera del 2003 e quella del 2005. Rileva in proposito, come osservato anche dal controricorrentee come evincibile da quanto accertato con la stessa or dinanza impugnata (fol. 4), l’autonomia delle due delibere in ragione del diverso contenuto che consente di escludere che le stesse siano in collegamento funzionale e diretto: variante al P.R.G.C. predisposto dall’Amministrazione, quella del 2003, che non venne recepita nell’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 16/3/2004; ratifica dell’accordo di programma per la costruzione del presidio ospedaliero, quella del 2005. 7.5.- Come chiarito, l’apposizion e del vincolo preordinato all’esproprio è stata rettamente collegata dalla Corte di appello alla delibera consiliare n.101/2005; ne consegue che le vicende amministrative dedotte con il primo motivo, mediante la ricostruzione degli atti amministrativi succedutisi che i ricorrenti contrappongono alle conclusioni della Corte di appello (fol.15 del Ric.), sulla premessa che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio fosse avvenuta con la delibera del consiglio comunale n. 81/2003, risultano ininfluenti ai fini della determinazione della natura edificatoria o meno dell’area e della determinazione del valore. In proposito, va rimarcato che gli stessi ricorrenti al terzo motivo riconoscono che la Corte di appello non aveva ritenuto che la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio fosse avvenuta con la delibera del consiglio comunale numero 81 del 2003. 7.6.-Anche il secondo motivo è inammissibile perché l’invocata applicazione dell’articolo 5 bis, comma 3, della legge n. 359/1992, si fonda sull’erroneo assunto che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era avvenuta con la delibera consiliare n. 81 del 23 giugno 2003, quando il DPR n. 327/2001 non era ancora in vigore. 7.7.- Il quarto motivo è inammissibile perché la questione proposta, relativa alla violazione da parte della pubblica amministrazione dei doveri del principio di correttezza e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino desumibili dagli artt. 97 e 120 Cost., non risulta essere stata sottoposta al giudice del merito e si palesa come nuova. 7.8.-Il quinto motivo relativo alla ripartizione delle spese di lite è, in parte, inammissibile perché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. , è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass. 26912/2020). Per altra parte, il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso. 8.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle