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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02973/2023

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ORDINANZA sul ricorso 25913/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; —ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato— avverso la sentenza n. 184/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda può essere riassunta come segue.

La Corte d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così confermando quella di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda attorea di condanna alla rimozione di una costruzione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di condanna al risarcimento del danno.

Avverso la già menzionata statuizione il Calderaro propone ricorso sulla base di un solo motivo.

La controparte è rimasta intimata.

La doglianza con la quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905 e 907, cod. civ. e 115, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere gli appellati costruito una tettoia, appoggiata al balcone del ricorrente, che impedisce la veduta in appiombo di quest'ultimo, appare fondata per le ragioni di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio espresso più volte da questa Corte, al quale intende dare continuità, secondo il quale il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (da ultimo, Sez. 2, n. 5732, 27/2/2019, Rv. 652708; conf., Cass. n. 955/013).

Interpretazione questa passata immune dal vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale affermato quanto segue: «La ratio sottesa alla vigente normativa codicistica sull'apertura e la tutela delle vedute è mutuata dal codice civile del 1865, che - ribadendo il nesso di necessaria complementarità tra la c.d. servitus ne luminibus officiatur e il diritto di veduta, senza inoltre distinguere tra i diversi modi d'acquisto di tale diritto - aveva predeterminato un contemperamento legale tra gli interessi con fliggenti dei proprietari di fondi contigui, nel quadro d'un armonico assetto dei rapporti di vicinato.

Il legislatore ha tenuto presente che il conflitto si pone essenzialmente tra l'interesse del proprietario del muro di ricevere luce, aria e amenità all'interno della sua costruzione, anche mediante la possibilità di spaziare con lo sguardo al di fuori di questa, e l'interesse del vicino di impedire che l'esercizio delle facoltà altrui incida sull'esclusività del suo dominio cagionando la lesione o la messa in pericolo della sua sfera di sicurezza e riservatezza.

La normativa (che comunque, per diritto vivente, fa salva una diversa regolamentazione pattizia) compone appunto il contrasto immanente alle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi: conformando il diritto di proprietà in modo da tutelare gli interessi contrapposti.

Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario di rispettare una determinata distanza per aprire vedute dirette, laterali o oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), così garantendo il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce che, una volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non può essere neutralizzata unilateralmente dal confinante, al quale viene inibito di costruire a una distanza tale da impedire l'esercizio della veduta stessa (art. 907).

La priorità dell'acquisto del diritto di veduta giustifica, all'evidenza, la corrispondente compressione del/ 'altrui diritto alla riservatezza.

Compressione che, del resto, può considerarsi intrinseca a quel diritto, regolato da una normativa (appunto i citati artt. 905 e 906) di cui il successivo art. 907 non è che lo sviluppo logico-giuridico.

Né appare irragionevole che a codesto contemperamento si sia provveduto attraverso la fissazione di misure rigidamente oggettive delle distanze minime, così prescindendo dalle particolarità del caso di specie e, quindi, non rimettendosi alla valutazione in concreto del giudice.

La necessità di prevenire un contenzioso dalle imprevedibili dimensioni tra soggetti confinanti offre, infatti, adeguata ragione d'una consimile scelta di politica legislativa, ispirata al criterio dell'uso normale della proprietà nel rispetto dei diritti fondamentali, i cui modi e limiti - come questa Corte ha più volte precisato - spetta al legislatore individuare, restando poi affidato alla sua stessa discrezionalità valutare se rimettere alla intermediazione del giudice la soluzione caso per caso dei relativi conflitti>>(sent. n. 394/1999).

Di conseguenza, la sentenza deve essere cassata con rinvio con rimessione al Giudice del rinvio anche del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25913/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; —ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato— avverso la sentenza n. 184/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda può essere riassunta come segue. La Corte d'appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così confermando quella di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda attorea di condanna alla rimozione di una costruzione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di condanna al risarcimento del danno. Avverso la già menzionata statuizione il Calderaro propone ricorso sulla base di un solo motivo. La controparte è rimasta intimata. La doglianza con la quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 905 e 907, cod. civ. e 115, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere gli appellati costruito una tettoia, appoggiata al balcone del ricorrente, che impedisce la veduta in appiombo di quest'ultimo, appare fondata per le ragioni di cui appresso. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio espresso più volte da questa Corte, al quale intende dare continuità, secondo il quale il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (da ultimo, Sez. 2, n. 5732, 27/2/2019, Rv. 652708; conf., Cass. n. 955/013). Interpretazione questa passata immune dal vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale affermato quanto segue: «La ratio sottesa alla vigente normativa codicistica sull'apertura e la tutela delle vedute è mutuata dal codice civile del 1865, che - ribadendo il nesso di necessaria complementarità tra la c.d. servitus ne luminibus officiatur e il diritto di veduta, senza inoltre distinguere tra i diversi modi d'acquisto di tale diritto - aveva predeterminato un contemperamento legale tra gli interessi con fliggenti dei proprietari di fondi contigui, nel quadro d'un armonico assetto dei rapporti di vicinato. Il legislatore ha tenuto presente che il conflitto si pone essenzialmente tra l'interesse del proprietario del muro di ricevere luce, aria e amenità all'interno della sua costruzione, anche mediante la possibilità di spaziare con lo sguardo al di fuori di questa, e l'interesse del vicino di impedire che l'esercizio delle facoltà altrui incida sull'esclusività del suo dominio cagionando la lesione o la messa in pericolo della sua sfera di sicurezza e riservatezza. La normativa (che comunque, per diritto vivente, fa salva una diversa regolamentazione pattizia) compone appunto il contrasto immanente alle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi: conformando il diritto di proprietà in modo da tutelare gli interessi contrapposti. Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario di rispettare una determinata distanza per aprire vedute dirette, laterali o oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), così garantendo il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce che, una volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non può essere neutralizzata unilateralmente dal confinante, al quale viene inibito di costruire a una distanza tale da impedire l'esercizio della veduta stessa (art. 907). La priorità dell'acquisto del diritto di veduta giustifica, all'evidenza, la corrispondente compressione del/ 'altrui diritto alla riservatezza. Compressione che, del resto, può considerarsi intrinseca a quel diritto, regolato da una normativa (appunto i citati artt. 905 e 906) di cui il successivo art. 907 non è che lo sviluppo logico-giuridico. Né appare irragionevole che a codesto contemperamento si sia provveduto attraverso la fissazione di misure rigidamente oggettive delle distanze minime, così prescindendo dalle particolarità del caso di specie e, quindi, non rimettendosi alla valutazione in concreto del giudice. La necessità di prevenire un contenzioso dalle imprevedibili dimensioni tra soggetti confinanti offre, infatti, adeguata ragione d'una consimile scelta di politica legislativa, ispirata al criterio dell'uso normale della proprietà nel rispetto dei diritti fondamentali, i cui modi e limiti - come questa Corte ha più volte precisato - spetta al legislatore individuare, restando poi affidato alla sua stessa discrezionalità valutare se rimettere alla intermediazione del giudice la soluzione caso per caso dei relativi conflitti>>(sent. n. 394/1999). Di conseguenza, la sentenza deve essere cassata con rinvio con rimessione al Giudice del rinvio anche del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così
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