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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 01218/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'esistenza della scriminante della legittima difesa o dell'assenza di dolo, pecca di aspecificità, perché articolato senza alcun confronto, men che meno critico con le rationes decidendi della statuizione sul punto, ossia: 1) con quella per la quale quando le offese sono contemporanee e reciproche, ognuno dei due contendenti versa 'in re illecita' per cui né l'aggressore né l'aggredito possono invocare il beneficio dell'esimente della legittima difesa, giacche presupposto essenziale di essa e che si reagisca al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non ad una offesa già in atto; 2) con quella per la quale le stesse modalità dell'azione deponevano univocamente per un uso della bottiglia di vetro come strumento destinato a provocare una lesione dell'integrità fisica dell'avversario e, quindi, per l'esistenza del dolo; - che il secondo motivo è parimenti generico, avendo la Corte territoriale ben illustrato le ragione che portavano ad escludere l'esistenza di una preordinazione unitaria dei delitti per i quali è stato invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che per integrare il concreto, unitario progetto criminoso, necessario per la configurabilità della continuazione, non basta il generico programma di delinquere nella stessa direzione, secondo l'occasione, la spinta ricorrente del bisogno, lo stimolo abitudinario, l'indirizzo dato alla propria condotta di vita, ma occorre che le singole manifestazioni di volontà di delinquere, anche in direzione di diverso tipo criminoso, si riannodino ad una specifica preordinazione di fondo e ne costituiscono attuazione, anche dilazionata nel tempo, ma sempre rientrante nella previsione originaria, che funge da elemento di congiunzione intellettiva fra i singoli episodi delittuosi (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo dell'esistenza della scriminante della legittima difesa o dell'assenza di dolo, pecca di aspecificità, perché articolato senza alcun confronto, men che meno critico con le rationes decidendi della statuizione sul punto, ossia: 1) con quella per la quale quando le offese sono contemporanee e reciproche, ognuno dei due contendenti versa 'in re illecita' per cui né l'aggressore né l'aggredito possono invocare il beneficio dell'esimente della legittima difesa, giacche presupposto essenziale di essa e che si reagisca al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non ad una offesa già in atto; 2) con quella per la quale le stesse modalità dell'azione deponevano univocamente per un uso della bottiglia di vetro come strumento destinato a provocare una lesione dell'integrità fisica dell'avversario e, quindi, per l'esistenza del dolo; - che il secondo motivo è parimenti generico, avendo la Corte territoriale ben illustrato le ragione che portavano ad escludere l'esistenza di una preordinazione unitaria dei delitti per i quali è stato invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che per integrare il concreto, unitario progetto criminoso, necessario per la configurabilità della continuazione, non basta il generico programma di delinquere nella stessa direzione, secondo l'occasione, la spinta ricorrente del bisogno, lo stimolo abitudinario, l'indirizzo dato alla propria condotta di vita, ma occorre che le singole manifestazioni di volontà di delinquere, anche in direzione di diverso tipo criminoso, si riannodino ad una specifica preordinazione di fondo e ne costituiscono attuazione, anche dilazionata nel tempo, ma sempre rientrante nella previsione originaria, che funge da elemento di congiunzione intellettiva fra i singoli episodi delittuosi (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Rv. 242098); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estenso
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