CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per il terzo interessato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo sull'ammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7.11.2022 ed avente ad oggetto le insegne ed i marchi riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ne disponeva la restituzione all'avente diritto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 322 e 324 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Pubblico Ministero, in quanto, costituisce principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, ma può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato; da tale principio discendeva l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 4, comma- 4 bis I 401/1989 e dell'art. 1 commi 643 e 644 I 190/2014. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non rilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 comma 4 -bis I n. 401/1989, la scelta della società Stanleybet di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge I 190/2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio di concessione. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.La difesa del terzo interessato ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso; ha depositato, inoltre, memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente dell'ulteriore doglianza proposta. 2. Va data continuità al principio di diritto, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez.3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv.276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070, nonchè Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, non massimata; Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, e Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, entrambe non massimate; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019 non rnassimata; da ultimo, Sez.6, n.826 del 2023, non massiniata). Del resto, si è osservato, una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato. 3. Tale principio trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto il terzo interessato, estraneo al reato oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare, ha proposto istanza di riesame avverso il provvedimento cautelare reale, contestando anche l'esistenza dei presupposti della misura cautelare e, in accoglimento di tale censure, è stata disposta in suo favore la restituzione al predetto di quanto in sequestro. Il terzo interessato non poteva avanzare in sede di merito profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato; l'ambito del suo legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava, invece, confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione della inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, è errata in diritto e ne va disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. 5. Va, poi, dato atto che la difesa del terzo interessato ha prodotto ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26/01/2023, in semplice copia informe e della quale non consta la definitività, deducendo la cessazione della materia del contendere per essere stato il decreto di sequestro annullato a seguito di istanza di riesame proposta dal coindagato per l'imputazione provvisoria cautelare. Valuterà, quindi, il Tribunale in sede di rinvio anche la rilevanza di quanto allegato ai fini dell'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente