CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, commesso in concorso; considerato che il primo motivo di ricorso (che assume il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati), il secondo e il terzo motivo (che denunciano la violazione degli artt. 110 e 585 cod. pen. e il vizio di motivazione) non contengono compiute censure di legittimità poiché prospettano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell'attendibilità dei dichiaranti, alla luce delle lesioni riscontrate e del mancato rinvenimento dei bastoni de quibus, con riguardo alla ricostruzione dell'accaduto, alla specifica condotta attribuita nell'occorso ai due coimputati e all'uso dell'arma, con quel che ne conseguirebbe in termini di competenza e di sanzione applicabile) senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della sussistenza dell'aggravante e della responsabilità in concorso dei ricorrenti; considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la Corte di merito ha evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto conforme al rito la decisione del primo Giudice di non disporre la citazione ex art. 507 cod. proc. pen. del teste il cui esame era stato oggetto di rinuncia della difesa, in particolare escludendo che l'assunzione della prova in discorso fosse assolutamente necessaria ai fini del decidere (come in effetti previsto dall'art. 507 cit.), e ribadendo tale statuizione, avendo stimato credibili le deposizioni delle persone offese (tema rispetto al quale la Corte di merito ha compiutamente argomentato: cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata), così chiarendo le ragioni per cui ha escluso di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01) ossia dando conto della ragione posta a fondamento dell'esercizio del proprio prudente apprezzamento che, pertanto, non è censurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.), a fortiori per il tramite della prospettazione difensiva che ne ha addotto la necessità in ragione del fatto che la condanna si fonderebbe soltanto sulle affermazioni delle persone offese (il cui narrato, invero, è stato ritenuto corroborato dalle certificazioni mediche in atti: cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende