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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10875/2026

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ontroAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.3410/2022 depositata il 25/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR ha rigettatol‘appello della contribuente, in giudizio relativo ad impugnazione diNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026cartella emessa in recupero di pagamento rateale su dichiarazione disuccessione;2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con 5 motivi di ricorso,integrati da memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna allespese e con il raddoppio del contributo unificato.2.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 177 e 279 cod. proc. civ. e dell’art. 35, d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. .La sentenza sarebbe errata in quanto la stessa avrebbe ritenutodi contenuto decisorio l’ordinanza della CTR del Lazio, Sez. staccatadi Latina del 22 febbraio 2008.Con il provvedimento citato la CTR disponeva la sospensionedella riscossione delle cartelle (e nel dispositivo rigettava l’appello inordine alle richieste di annullamento del ruolo e per il rimborso dellesomme pagate).Nel processo tributario non sono ammesse le sentenze nondefinitive: «In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimoperiodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisceuna norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispettoal regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale derogaè giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui ilfrazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processocivile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario edal sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istitutoNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quellodell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebberoinevitabilmente a confliggere» (Cass. Sez. 5, 05/12/2018, n. 31439,Rv. 651626 - 01).Tuttavia, il richiamo alla decisione (della CTR del Lazio, Sez.staccata di Latina del 22 febbraio 2008) pur errato, non ha inciso sulladecisione di rigetto dell’appello – della sentenza oggi impugnata - chenon si fonda certamente sulla sussistenza di un giudicato, ma su altreragioni decisorie scollegate dalla precedente “ordinanza”, come taliautonome.3.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 57 e 58 d. lgs. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata ha erroneamente qualificato comedomanda nuova la richiesta di riliquidazione dell’imposta disuccessione e dichiarato inammissibile la produzione documentale.Il motivo risulta infondato in quanto nel processo relativo adimpugnazione delle cartelle non può essere messa in discussionel’entità del credito già liquidato con l’avviso di liquidazione (dopo lapresentazione della dichiarazione di successione) e nel caso ingiudizio, peraltro, era stata richiesta anche una dilazione delpagamento (rateizzazione) con il versamento poi interrotto di alcunesomme.

Anche relativamente alle sanzioni e agli accessori (interessi)la domanda deve ritenersi nuova in appello, in quanto la sospensionedel processo fino alla pubblicazione dell’ordinanza della Cassazionedel 5 marzo 2021 che poneva fine alla vicenda civile di falsità deltestamento olografo e alla considerazione della ricorrente qualeerede, non incide sulla debenza degli interessi e delle sanzioni a caricodell’obbligata.Numero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026La sospensione necessaria del processo risulta applicabile anchenel processo tributario, e quella disposta nel caso in giudizio deveritenersi una sospensione necessaria in attesa dell’accertamento dellaqualità di erede, in relazione al testamento olografo impugnato insede civile («La sospensione necessaria del processo, di cui all'art.295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultinopendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da unrapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituiscaindispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso chel'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto digiudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi diconflitto di giudicati» Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254- 01).4.

Con il terzo motivo la parte ricorrente prospetta violazione efalsa applicazione dell’art. 31 d. lgs. n. 346 del 1990, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenzaimpugnata ritenuto irrilevanti i fatti sopravvenuti alla liquidazionedell’imposta di successione (diminuzione del valore dei beni caduti insuccessione, in relazione al tempo trascorso dalla dichiarazione disuccessione alla decisione).Il motivo è infondato, la determinazione dell’imposta è avvenutacon l’avviso di liquidazione, neanche impugnato, e le vicendesuccessive relative alla valutazione dei beni non incidono sul quantumdovuto.

Sono impugnati il ruolo e le cartelle esecutive e non l’avvisodi liquidazione che deve ritenersi ormai definitivo ed intangibile,indipendentemente dagli eventuali scostamenti di valore che possanomedio tempore essere intervenuti.La dichiarazione di successione è sempre emendabile, ma pererrori della dichiarazione non per evenienze esterne: «In temad'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nellaNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principiogenerale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e nonè fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principicostituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione,nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare irapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Allacorrezione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per lapresentazione della denunzia di successione, che non ha naturadecadenziale, né l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, checoncerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettividella dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione,riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova ingiudizio» (Cass. Sez. 5, 30/05/2018, n. 13595, Rv. 648672 - 01).Nel caso in giudizio sono impugnate le cartelle e l’avviso diliquidazione è definitivo, quindi, non può essere rimessa indiscussione la pretesa del fisco, per fatti sopravvenuti; non puòriaprirsi la definitività dell’accertamento, cristallizzato dalla mancataimpugnazione e dalla richiesta di rateizzazione.

Il valore dei beni è exlege riferito al momento della dichiarazione di successione.5. con il quarto ed il quinto motivo (che si trattanocongiuntamente per connessione logica) la ricorrente prospettaomessa pronuncia (art. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.).La prima omessa pronuncia riguarderebbe la mancatacompensazione tra l’imposta di successione liquidata ed il diritto dicredito della ricorrente per interessi legali relativi alle somme versate.Per la ricorrente, sui versamenti effettuati prima della soluzionedella causa civile che accertava la sua qualifica di erede (in relazioneall’impugnazione del testamento) sarebbero dovuti gli interessi daNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte dell’Agenzia per evitare anche un ingiustificato arricchimentodella stessa.La sentenza ha implicitamente rigettato la domanda di interessicon il rigetto totale dell’appello; tale statuizione è logicamenteincompatibile con il riconoscimento degli interessi sulle sommeversate.Del resto, nessun rimborso compete alla ricorrente che hapagato in relazione all’avviso di liquidazione non impugnato.Solo se fosse dovuto un rimborso, sarebbero dovuti gli interessisulle somme versate.6.

La seconda omessa pronuncia è riferita alla prospettataillegittimità del calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.

LaCTR si è pronunciata sulla domanda del calcolo degli interessi e dellesanzioni ritenendo la domanda di riliquidazione (nel suo complesso)una domanda nuova inammissibile.Infatti, la discussione posta con l’originario ricorso dellacontribuente riguardava solo la qualifica di erede e non il calcolo dellesomme, precluso, peraltro, per la definitività dell’avviso diaccertamento.

P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.3410/2022 depositata il 25/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR ha rigettatol‘appello della contribuente, in giudizio relativo ad impugnazione diNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026cartella emessa in recupero di pagamento rateale su dichiarazione disuccessione;2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con 5 motivi di ricorso,integrati da memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna allespese e con il raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 177 e 279 cod. proc. civ. e dell’art. 35, d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ. .La sentenza sarebbe errata in quanto la stessa avrebbe ritenutodi contenuto decisorio l’ordinanza della CTR del Lazio, Sez. staccatadi Latina del 22 febbraio 2008.Con il provvedimento citato la CTR disponeva la sospensionedella riscossione delle cartelle (e nel dispositivo rigettava l’appello inordine alle richieste di annullamento del ruolo e per il rimborso dellesomme pagate).Nel processo tributario non sono ammesse le sentenze nondefinitive: «In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimoperiodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisceuna norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispettoal regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale derogaè giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui ilfrazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processocivile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario edal sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istitutoNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quellodell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebberoinevitabilmente a confliggere» (Cass. Sez. 5, 05/12/2018, n. 31439,Rv. 651626 - 01).Tuttavia, il richiamo alla decisione (della CTR del Lazio, Sez.staccata di Latina del 22 febbraio 2008) pur errato, non ha inciso sulladecisione di rigetto dell’appello – della sentenza oggi impugnata - chenon si fonda certamente sulla sussistenza di un giudicato, ma su altreragioni decisorie scollegate dalla precedente “ordinanza”, come taliautonome.3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 57 e 58 d. lgs. 546 del 1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata ha erroneamente qualificato comedomanda nuova la richiesta di riliquidazione dell’imposta disuccessione e dichiarato inammissibile la produzione documentale.Il motivo risulta infondato in quanto nel processo relativo adimpugnazione delle cartelle non può essere messa in discussionel’entità del credito già liquidato con l’avviso di liquidazione (dopo lapresentazione della dichiarazione di successione) e nel caso ingiudizio, peraltro, era stata richiesta anche una dilazione delpagamento (rateizzazione) con il versamento poi interrotto di alcunesomme. Anche relativamente alle sanzioni e agli accessori (interessi)la domanda deve ritenersi nuova in appello, in quanto la sospensionedel processo fino alla pubblicazione dell’ordinanza della Cassazionedel 5 marzo 2021 che poneva fine alla vicenda civile di falsità deltestamento olografo e alla considerazione della ricorrente qualeerede, non incide sulla debenza degli interessi e delle sanzioni a caricodell’obbligata.Numero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026La sospensione necessaria del processo risulta applicabile anchenel processo tributario, e quella disposta nel caso in giudizio deveritenersi una sospensione necessaria in attesa dell’accertamento dellaqualità di erede, in relazione al testamento olografo impugnato insede civile («La sospensione necessaria del processo, di cui all'art.295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultinopendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da unrapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituiscaindispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso chel'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto digiudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi diconflitto di giudicati» Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254- 01).4. Con il terzo motivo la parte ricorrente prospetta violazione efalsa applicazione dell’art. 31 d. lgs. n. 346 del 1990, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenzaimpugnata ritenuto irrilevanti i fatti sopravvenuti alla liquidazionedell’imposta di successione (diminuzione del valore dei beni caduti insuccessione, in relazione al tempo trascorso dalla dichiarazione disuccessione alla decisione).Il motivo è infondato, la determinazione dell’imposta è avvenutacon l’avviso di liquidazione, neanche impugnato, e le vicendesuccessive relative alla valutazione dei beni non incidono sul quantumdovuto. Sono impugnati il ruolo e le cartelle esecutive e non l’avvisodi liquidazione che deve ritenersi ormai definitivo ed intangibile,indipendentemente dagli eventuali scostamenti di valore che possanomedio tempore essere intervenuti.La dichiarazione di successione è sempre emendabile, ma pererrori della dichiarazione non per evenienze esterne: «In temad'imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nellaNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principiogenerale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e nonè fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principicostituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione,nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare irapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Allacorrezione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per lapresentazione della denunzia di successione, che non ha naturadecadenziale, né l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, checoncerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettividella dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione,riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova ingiudizio» (Cass. Sez. 5, 30/05/2018, n. 13595, Rv. 648672 - 01).Nel caso in giudizio sono impugnate le cartelle e l’avviso diliquidazione è definitivo, quindi, non può essere rimessa indiscussione la pretesa del fisco, per fatti sopravvenuti; non puòriaprirsi la definitività dell’accertamento, cristallizzato dalla mancataimpugnazione e dalla richiesta di rateizzazione. Il valore dei beni è exlege riferito al momento della dichiarazione di successione.5. con il quarto ed il quinto motivo (che si trattanocongiuntamente per connessione logica) la ricorrente prospettaomessa pronuncia (art. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.).La prima omessa pronuncia riguarderebbe la mancatacompensazione tra l’imposta di successione liquidata ed il diritto dicredito della ricorrente per interessi legali relativi alle somme versate.Per la ricorrente, sui versamenti effettuati prima della soluzionedella causa civile che accertava la sua qualifica di erede (in relazioneall’impugnazione del testamento) sarebbero dovuti gli interessi daNumero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte dell’Agenzia per evitare anche un ingiustificato arricchimentodella stessa.La sentenza ha implicitamente rigettato la domanda di interessicon il rigetto totale dell’appello; tale statuizione è logicamenteincompatibile con il riconoscimento degli interessi sulle sommeversate.Del resto, nessun rimborso compete alla ricorrente che hapagato in relazione all’avviso di liquidazione non impugnato.Solo se fosse dovuto un rimborso, sarebbero dovuti gli interessisulle somme versate.6. La seconda omessa pronuncia è riferita alla prospettataillegittimità del calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate. LaCTR si è pronunciata sulla domanda del calcolo degli interessi e dellesanzioni ritenendo la domanda di riliquidazione (nel suo complesso)una domanda nuova inammissibile.Infatti, la discussione posta con l’originario ricorso dellacontribuente riguardava solo la qualifica di erede e non il calcolo dellesomme, precluso, peraltro, per la definitività dell’avviso diaccertamento. P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25837/2022Numero sezionale 2145/2026Numero di raccolta generale 10875/2026Data pubblicazione 23/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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