CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni uno di reclusione, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. L'imputazione concerneva l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi e IVA per l'anno 2017, di elementi passivi fittizi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesseo dalla società "MA,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", per un imponibile complessivo di euro 61.073,60 e un'IVA evasa pari a euro 13.436,17. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 121 c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta l'omessa e comunque inadeguata valutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata in primo grado e riproposte con il gravame. La difesa sostiene che la Corte territoriale, pur riconoscendo una "non compiuta disamina di tutti gli argomenti della memoria" da parte del primo giudice, avrebbe, a sua volta, offerto un apparato argomentativo inconsistente. In particolare, si censurano un presunto "errore percettivo" e un "travisamento dei fatti", in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, che invaliderebbero la conclusione secondo cui la società "MA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." era "una cartiera". Tale qualificazione, secondo la ricorrente, non solo non troverebbe riscontro negli atti processuali, ma sarebbe in contraddizione con la stessa imputazione, che contesta operazioni soggettivamente e non oggettivamente inesistenti. L'erronea qualificazione della società fornitrice come entità inesistente "in rerum natura" avrebbe viziato geneticamente l'intero impianto argomentativo della sentenza, portando a trascurare elementi di prova decisivi a favore della ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 74/2000 nonché degli artt. 192 e 533 c.p.p. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si fondi su un quadro indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La difesa critica punto per punto gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello, sostenendo che: la prova del pagamento delle fatture tramite bonifici bancari sarebbe stata liquidata come mero "espediente" senza un'adeguata indagine sui flussi finanziari volta a dimostrare l'esistenza di una "triangolazione" fraudolenta; l'estraneità della merce ("ricambi per camion") rispetto all'oggetto sociale della società cedente (commercio di alimenti) e della ditta individuale cessionaria (impresa agricola) sarebbe un argomento debole, dato che l'oggetto sociale della MA [OSCURATO:PERSONA] era "commercio all'ingrosso non specializzato" e un'impresa agricola necessita di mezzi meccanici; la valutazione delle testimonianze a discarico (Federico e D'Auria), ritenute in sentenza come "contraddittorie e inaffidabili", si baserebbe su mere imprecisioni che non minavano la credibilità complessiva del loro narrato circa l'effettiva consegna della merce; 2gli indizi relativi all'inconsistenza aziendale della MA [OSCURATO:PERSONA] (sede legale abbandonata, assenza di utenze e automezzi) sarebbero scarsamente significativi, poiché gli accertamenti erano stati eseguiti a notevole distanza di tempo dai fatti e non escludevano una passata operatività della S.r.l., in particolare, la possibilità dell'utilizzo di vettori terzi per il trasporto dei ricambi. Si aggiunge che MA Businnes si avvaleva per lo stoccaggio temporaneo della merce dei capannoni di altra impresa e che dalle fatture risultava che il trasporto era stato affidato a "Franco": il collegamento fra le fatture incriminate e quelle emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]", dalla sentenza definita una "cartiera", non sarebbe stato provato, rendendo ancor più fragile il ragionamento deduttivo del giudice. In sintesi, la difesa ritiene che la Corte di appello abbia violato la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, fondando la condanna su una sommatoria di indizi inconsistenti e trascurando le plausibili spiegazioni alternative fornite dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 603 c.p.p., per insufficiente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La ricorrente sostiene che l'escussione dei residui testi di lista, "ingiustamente negata", costituisse una "prova decisiva" e che la Corte territoriale aveva respinto l'istanza con una motivazione meramente apparente, definendo l'approfondimento istruttorio invocato "del tutto ultroneo" senza spiegarne la ragione. Tale omissione avrebbe precluso un accertamento completo dei fatti, viziando la logicità della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o privi di un effettivo confronto con la motivazione contestata o, comunque, manifestamente infondati. 2. Il primo motivo risulta, nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione in relazione alla memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale, generico e, per il resto, prospettante la non corretta valutazione delle prove testimoniali e documentali, meramente rivalutativo. 2.1 La Corte territoriale, in relazione alla memoria che si assume ignorata, ha osservato che molti degli argomenti difensivi in essa esposti erano stati esaminati dal Tribunale allorquando aveva proceduto a ricostruire gli accadimenti verificatisi, risultando pretermesse solo le deduzioni relative al regime fiscale, con cui la sentenza di primo grado effettivamente non si era confrontata, ma che nulla precludeva che la carenza argomentativa riscontrata potesse essere colmata dalgiudice di appello, come effettivamente avvenuto, dando conto la sentenza impugnata della non fondatezza dell'argomento difensivo. A fronte della risposta della Corte territoriale il ricorso non espone quali, fra gli argomenti difensivi esposti nella memoria pretermessa dal Tribunale, sarebbero stati ignorati anche dalla Corte territoriale, per cui non può che concludersi che le lacune argomentative del primo giudice sono state sanate, garantendo la pienezza del contraddittorio e la salvaguardia del diritto di difesa, nel successivo grado di giudizio. La motivazione della Corte territoriale, pertanto, sul punto non è né mancante, né contraddittoria né manifestamente illogica. Giova ricordare che l'orientamento oramai prevalente, a cui il collegio aderisce, ritiene che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte (Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, ,Rv. 272009 - 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). 2.2 Nel prosieguo, il motivo muta la natura delle sue censure lamentando non più la mancata considerazione degli argomenti difensivi ma il peso, ritenuto inadeguato, assegnato alle deposizioni rese dai testi indicati dalla difesa e alla "copie delle contabili" attestanti il pagamento della merce, così anticipando argomenti che sono riproposti nel secondo motivo del ricorso. Anche questa seconda parte del motivo, che risulta incentrata su prove dichiarative e documentali che non sono allegate al ricorso o in esso riprodotte o oggetto di specifica indicazione così da consentirne alla cancelleria la pronta individuazione, ai fini dell'inserimento nel separato fascicolo previsto dall'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., non supera il vaglio di ammissibilità. Va, in primo luogo, ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto 4processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato ( Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F.; Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). Deve, quindi, essere ribadito che risultano inammissibili, per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o l'individuazione precisa della loro collocazione nell'incarto processuale, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32093 del 4/4/2023, Raco; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539;). Il mancato assolvimento di siffatto onere da parte di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle deposizioni e ai documenti richiamati nel ricorso costituisce una prima causa di inammissibilità delle doglianze su tali prove fondate. 2.2.1 Le censure difensive, inoltre, veicolano e dissimulano in maniera surrettizia critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato senza individuare salti logici e incongruenze manifeste. Le censure, infatti, debordano dai limiti della critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e il peso attribuito ai vari dati probatori. Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01). Va, infatti, ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per Cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, 5in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.2.2 Il motivo ancora adombra, senza denunciare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p., la non corrispondenza del fatto ritenuto con quello contestato assumendo che "la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tratta a giudizio per la ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture soggettivamente inesistenti". Va, però, osservato che l'imputazione contesta che le fatture incriminate erano "afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti". 3. Venendo al secondo motivo, le censure difensive si sviluppano seguendo lo schema del precedente, richiamando prove acquisite dinanzi al Tribunale (documenti contabili, testimonianze, verbali di indagine) non allegati al ricorso, formulando ipotetiche ricostruzioni alternative disgiunte da specifiche risultanze probatorie ("la merce acquistata ben poteva essere utilizzata per i mezzi, quali camion, trattrice agricola, ecc., nella disponibilità di qualsiasi impresa agricola") e individuando lacune investigative senza, però, segnalare gli snodi argomentativi cruciali la cui tenuta logica era travolta dai rilievi difensivi. 3.1 La trama argomentativa contestata muove dall'oggetto delle fatture che, in termini del tutto generici, facevano riferimento a "ricambi per camion", rilevando che tali prodotti risultavano estranei all'oggetto sociale sia della MA [OSCURATO:PERSONA] che della ditta individuale dell'imputata. Esamina, quindi, la struttura aziendale di MA [OSCURATO:PERSONA], che si esauriva in un vano terraneo di piccolissime dimensioni, non risultando aver avuto la disponibilità di mezzi di trasporto o essere mai stata titolare di utenze, e quella della sua maggior fornitrice, la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta una cartiera, siccome documentato dalla stessa sentenza divenuta irrevocabile prodotta dalla difesa. Richiama, inoltre, la deposizione resa da Pepe e "il PVC della GDF di Scafati del 22/4/2022" per rimarcare che "i beni venduti da MA alla ditta della [OSCURATO:PERSONA] di cui 6alla contestazione erano collegati, a monte, a fatture di vendita da parte di SIA a MA" Confronta, ancora, le deposizioni di Federico e di D'Auria mettendo in rilievo che: Federico non aveva mai fatto riferimento a ricambi per camion; . le fattura incriminate facevano menzione solo alla sede di Scafati, così smentendo quanto dichiarato da D'Auria, secondo cui la merce era stata recapitata a Cerignola, ove era ubicato un vivaio della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Disattende, infine, gli ulteriori argomenti difensivi, rilevando che le fatture non facevano menzione a vettori terzi e che la MA [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di mezzi per il trasporto. 3.2 A fronte del ragionamento probatorio contestato, la difesa deduce che l'interesse dall'imputata ad acquistare ricambi per camion potesse essere legato all'esigenza di assicurare l'efficienza dei mezzi agricoli dell'azienda, ipotesi rimasta estranea all'istruttoria dibattimentale e formulata in ricorso in termini del tutto generici, non essendo indicati neppure i mezzi meccanici di cui aveva la disponibilità [OSCURATO:PERSONA], i ricambi acquistati e le modalità di utilizzazione dei medesimi. L'omesso riferimento del teste Federico ai ricambi viene qualificato come "mera imprecisione" mentre viene riproposto l'argomento della doppia sede senza considerare quanto al riguardo osservato dalla Corte territoriale in ordine al fatto che le fatture facevano riferimento alla sede di Scafati e non a quella di Cerignola. A tali argomenti il ricorso affida il recupero di deposizioni palesemente inattendibili, in quanto smentite dalle fatture, o irrilevanti, non potendo le "mera imprecisione" di Federico non privare di forza dimostrativa una narrazione che non faceva cenno alcuno ai beni indicati nelle fatture incriminate. La ricorrente lamenta, ancora, che il riferimento alle utenze era relativo al momento dell'accertamento, senza considerare che dalle sentenze di merito risulta che MA [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto intestate utenze e non soltanto che non vi erano utenze attive al momento dell'accertamento. La doglianza relativa all'astratta possibilità che la MA [OSCURATO:PERSONA] potesse essersi avvalsa di vettori terzi confligge con quanto sostenuto al riguardo dalla Corte territoriale, che ha escluso che le fatture facessero riferimento al vettore e al mezzo utilizzato per il trasporto, risultanza la cui corrispondenza ai documenti, non essendo stato denunciato il travisamento della prova, non può essere messa in discussione dalla Corte. L'ipotesi secondo cui MA [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto acquistare i ricambi da terzi e non dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è smentita dalla Corte d'appello, che valorizzando specifiche fonti di prova (deposizione di Pepe e PVC), mette in relazione le fatture incriminate con specifiche fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di MA [OSCURATO:PERSONA]. Né la forza dimostrativa di un tale passaggio motivazionale risulta scalfita dai generici rilievi 7difensivi in ordine ai limiti della verifica della Guardia di Finanza, argomento, peraltro, di cui le sentenze di merito non fanno menzione. Come innanzi rilevato, quindi, il motivo propone censure in gran parte generiche postulando, in definitiva, un terzo scrutinio sul valore dimostrativo delle prove non consentito dal codice di rito. 3. È inammissibile stante la sua genericità e manifesta infondatezza anche il terzo motivo, con cui la difesa si duole che la Corte distrettuale abbia disatteso la sua richiesta di rinnovazione istruttoria. Non è superfluo ricordare che l'esercizio della facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione, di indicazione, cioè, gli elementi di prova senza i quali esse ritengono che il giudice non possa essere in grado di decidere. Deve, pertanto, ritenersi impropria la sollecitazione dell'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che è il principio-guida dell'istituto, vale a dire la presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio (Sez. 1, n. 320 del 17/12/1991, dep. 1992, P.G. in proc. Sacco ed altri, Rv. 191099; Sez. 5, n. 3170 del 15/10/2025, dep. 2026, Minotti). Dall'eccezionalità dell'istituto della rinnovazione istruttoria in sede di giudizio di appello deriva, quale conseguenza speculare, un determinante onere di specificità del motivo di appello e, conseguentemente, del motivo di ricorso. Nella specie, la ricorrente non ha indicato chi fossero i soggetti le cui dichiarazioni sarebbe stato indispensabile acquisire, le circostanze sulle quali avrebbero dovuto riferire e le ragioni per le quali l'approfondimento istruttorio, alla luce del compendio probatorio esistente, sarebbe risultato decisivo. I giudici di appello, inoltre, hanno fornito una motivazione adeguata e non illogica per il rigetto dell'istanza, ritenendo la richiesta "del tutto ultronea" e l'indagine dibattimentale "già completa ed esaustiva". La Corte ha specificato che l'apporto narrativo di altri dipendenti o di un non meglio identificato mediatore non sarebbe stato "dirimente", alla luce della documentazione analizzata e delle "palesi contraddizioni già emerse nell'ambito della prova dichiarativa". La Corte di appello, quindi, ha ritenuto di non dover procedere alla rinnovazione per giungere alla decisione con una motivazione che non appare manifestamente illogica né tantomeno contraddittoria, secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene possa essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di 8lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Lacune e manifesta illogicità che il motivo non deduce, così consegnando la censura all'oblio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 0 I IUG, 2026 00-, [OSCURATO:PERSONA] Dots / • tta Arrabito 9