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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29848/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO— dato avviso alle parti; l ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli denuncia violazione di legge per l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, stesso codice.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato.

A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

E tale disciplina - come precisato da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO— dato avviso alle parti; l ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia violazione di legge per l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla mancata applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, stesso codice. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, in quanto redatto, sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, in vigore dal 3 agosto successivo, l'atto di ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina - come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 29848/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris