CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali l'impugnazione non si confronta (cfr. pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11