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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14626/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rir\< t e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele avverso la sentenza con cui in data 12.6.2024 la Corte d'Appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 21.2.2023 che aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 10.6.2021, ha rideterminato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di due anni; Evidenziato che il ricorso censura la erroneità e contraddittorietà della valutazione, da parte dei giudici di secondo grado, degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., valutazione che, peraltro, non ha tenuto conto del tempo decorso dall'ultimo reato commesso; Ritenuto, a tal riguardo, che la motivazione della Corte d'Appello sia del tutto coerente ed esaustiva, in quanto contiene un adeguato riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sia in senso sfavorevole (gravità del fatto) che in senso favorevole (l'intervallo di tempo dalla commissione dell'ultimo reato) all'imputato, peraltro ai fini dell'applicazione della pena accessoria in una misura assai inferiore al massimo edittale; Considerato che, invece, il ricorso avversa la motivazione con argomenti nemmeno propriamente esatti in via di fatto (è vero che l'imputato non avrebbe personalmente incassato i due milioni di euro distratti, ma l'ipotesi accusatoria postula però che li abbia ceduti al figlio; è vero che l'imputato è stato assolto dalla falsa denuncia di smarrimento della contabilità, ma non perché il fatto non sia stato provato bensì perché secondo i giudici di merito non è suscettibile di integrare il reato di cui all'art. 483 cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rir\< t e [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele avverso la sentenza con cui in data 12.6.2024 la Corte d'Appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 21.2.2023 che aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 10.6.2021, ha rideterminato le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di due anni; Evidenziato che il ricorso censura la erroneità e contraddittorietà della valutazione, da parte dei giudici di secondo grado, degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., valutazione che, peraltro, non ha tenuto conto del tempo decorso dall'ultimo reato commesso; Ritenuto, a tal riguardo, che la motivazione della Corte d'Appello sia del tutto coerente ed esaustiva, in quanto contiene un adeguato riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sia in senso sfavorevole (gravità del fatto) che in senso favorevole (l'intervallo di tempo dalla commissione dell'ultimo reato) all'imputato, peraltro ai fini dell'applicazione della pena accessoria in una misura assai inferiore al massimo edittale; Considerato che, invece, il ricorso avversa la motivazione con argomenti nemmeno propriamente esatti in via di fatto (è vero che l'imputato non avrebbe personalmente incassato i due milioni di euro distratti, ma l'ipotesi accusatoria postula però che li abbia ceduti al figlio; è vero che l'imputato è stato assolto dalla falsa denuncia di smarrimento della contabilità, ma non perché il fatto non sia stato provato bensì perché secondo i giudici di merito non è suscettibile di integrare il reato di cui all'art. 483 cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend