CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17816-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - nonchè contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17816/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Numero sezionale 2223/2022Numero di raccolta generale 7705/2022 - intimata Data pubblicazione 09/03/2022- avverso la sentenza n. 9097/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per un importo di € 2.302,19. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e del concessionario per la riscossione, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 16775/2019, accoglieva l’opposizione, condannando le soccombenti alle spese di lite, liquidate in € 330. Interponeva appello avverso detta decisione la Polidori e il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 9097/2020, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Polidori, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso con decisione nel merito. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17816/2020 Giudice di Pace, con la quale quest’ultimo, accogliendo l’opposizione Numero sezionale 2223/2022Numero di raccolta generale 7705/2022 ex art. 615 c.p.c. proposta dalla predetta avverso alcuni rData pubblicazione 09/03/2022uoli esattoriali e cartelle di pagamento aventi un valore di € 2.302,19, aveva liquidato le spese del primo grado nella misura di € 330. Ad avviso del Tribunale, la predetta quantificazione sarebbe da ritenere corretta, in virtù del fatto che, per effetto della procedura di annullamento automatico di cui all’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere su parte della pretesa creditoria esercitata nei confronti della Polidori, onde il valore effettivo della controversia sarebbe stato pari ad € 1.801,06. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, degli artt. 91 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2233 c.c. e 4 della Legge n. 794 del 1942, perché il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, anche sulla base del minor valore indicato in sentenza, le spese di prime cure nella misura di € 671, secondo i parametri medi di tariffa, e di € 335,50 in applicazione dei minimi. Il ricorso è fondato, posto che il Giudice di Pace aveva liquidato, in luogo del minimo tariffario, pari ad € 335,50, il minor importo di € 330. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, il ricorso può essere deciso ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento alla ricorrente della somma di € 335,50 per il giudizio di prime cure, in luogo di quella, inferiore, a suo tempo indicata dal Giudice di Pace nella decisione conclusiva di quella fase di giudizio. Alla luce del limitatissimo valore dell’impugnazione (€ 5,50) si impone la compensazione delle spese, sia relativamente al grado di appello, che in relazione al presente giudizio di legittimità”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente asserisce che l’indicazione del valore di € 335,50 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17816/2020 Numero sezionale 2223/2022 Numero di raccolta generale 7705/2022 sarebbe frutto di errore materiale del relatore, poiché nel ricorso si Data pubblicazione 09/03/2022 indicherebbe la maggior somma di € 681. In realtà, a pag. 12 del ricorso la Polidori dettaglia l’importo ritenuto dovuto per il giudizio di primo grado, quantificandolo in € 56,50 per la fase di studio, in € 60 per quella introduttiva, in € 117,50 per quella di trattazione ed in € 101,50 per quella decisionale, per un totale, appunto, di € 335,50. L’indicazione di detta somma, dunque, corrisponde ad una precisa scelta processuale della parte ricorrente, che ha contenuto in detto importo la propria richiesta. Il ricorso va dunque accolto, nei limiti indicati in motivazione. Non essendo necessario alcun accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione in favore della Polidori, in luogo dell’importo di € 330 indicato dal Giudice di Pace, della maggior somma di € 335,50. In ragione del limitatissimo profilo di accoglimento del ricorso (per un importo – euro 5,50 – al limite del difetto di apprezzamento sul piano economico), le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti costituite, e dichiarate irripetibili nei riguardi della parte rimasta intimata. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo la causa nel merito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, tra loro in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 335,50 in luogo della minor somma risultante all’esito del giudizio di merito. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti della parte rimasta intimata. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B