Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 580/2012
ECLI:EU:C:2012:325
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
7 giugno 2012 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑21/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione
tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con decisione del 22 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2011, nel
procedimento
[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.
contro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:SOCIETA]
,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz e D. Šváby (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 10, lettera c), e 12, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
(GU L 249, pag. 25).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. (in prosieguo:
la «[OSCURATO:SOCIETA]») da un lato, e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] dall’altro, relativamente ad una cartella di pagamento del diritto annuale dovuto per l’iscrizione al Registro
delle imprese tenuto dalla Camera stessa.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 10 della direttiva 69/335 è così formulato:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone
giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
(...)
c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione
o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».
4
L’articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva è così redatto:
[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
(...)
e) diritti di carattere remunerativo;
(...)».
Diritto italiano
5
Dall’ordinanza di rinvio emerge che l’articolo 18 della legge n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, del 29 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla GURI n. 7, dell’11 gennaio 1994;) come da ultimo
modificata con decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, in applicazione al disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, della
legge n. 59, del 15 marzo 1997, nella versione applicabile al procedimento principale, (in prosieguo: la «legge n. 580/1993»),
prevede quanto segue:
«[1.] Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
(...)
d) i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai
sensi delle disposizioni vigenti;
(...)
[3.] Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi
medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
(...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
6
In riferimento al ruolo ordinario n. 2008/2799, formato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
[OSCURATO:PERSONA], l’agente della riscossione per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso e notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] una cartella
di pagamento per l’importo di EUR 170, corrispondenti al diritto annuale dovuto per la sua iscrizione al Registro delle imprese
per il 2005, maggiorato di EUR 93,50 a titolo di sanzione pecuniaria e di EUR 15,36 per interessi legali.
7
Il 17 novembre 2009 la [OSCURATO:SOCIETA] ha adito la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso avverso
detta cartella di pagamento. A sostegno del menzionato ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto valere l’incompatibilità del
diritto annuale, e segnatamente dell’articolo 18, paragrafo 3, della legge n. 580/1993, con la direttiva 69/335.
8
Considerando, da un lato che il diritto annuale controverso non può essere assimilato a quello previsto dalla legislazione
dei [OSCURATO:PERSONA] e oggetto del procedimento all’origine della sentenza dell’11 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑2/94,
Racc. pag. I‑2827), e, dall’altro, che il carattere remuneratorio del diritto in discussione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo
1, lettera e), della direttiva 69/335 fa sorgere dei dubbi, la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se [una normativa nazionale come la disciplina italiana del] diritto camerale italiano, in particolare [...] l’articolo 18,
paragrafo 3, della legge [n. 580/1993], sia compatibile con la direttiva [69/335], in particolare con articoli 10, lettera
c), e 12[, paragrafo 1], lettera e)».
9
Tenuto conto della pronuncia della sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑443/09, non ancora pubblicata nella Raccolta),
e avendo constatato che l’articolo 18, paragrafo 3, della legge n. 580/1993, considerato dal quesito pregiudiziale, non riguardava
il diritto annuale la cui validità era oggetto di contestazione nel procedimento principale, bensì diritti di segreteria,
la cancelleria della Corte ha interpellato il giudice del rinvio relativamente alla menzionata disposizione, tuttavia senza
che quest’ultimo abbia in seguito provveduto ad una modifica dell’ordinanza di rinvio.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
10
Secondo una costante giurisprudenza il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione
tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto
dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenze del 16 luglio
1992, Meilicke, C‑83/91, Racc. pag. I‑4871, punto 22, e del 5 febbraio 2004, Schneider, C‑380/01, Racc. pag. I‑1389, punto 20,
nonché ordinanza dell’8 settembre 2011, Abdallah, C‑144/11, punto 9).
11
Nell’ambito di tale cooperazione spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, che è
il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti da cui essa ha origine e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale, per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla
Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione,
la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98,
Racc. pag. I‑2099, punto 38; Schneider, cit., punto 21, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Racc. pag. I‑2749, punto 44).
12
Tuttavia, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone
che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi
almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo
e a., da C‑320/90 a C‑322/90, Racc. pag. I‑393, punto 6; ordinanze del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA], C‑181/09,
punto 8, e Abdallah, cit., punto 10).
13
Pertanto, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, nella stessa decisione di rinvio, le circostanze in fatto e
in diritto della controversia principale. Al riguardo è importante ricordare che le informazioni contenute nei provvedimenti
di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri
e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte
di giustizia dell’Unione europea. È compito di quest’ultima vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto
del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio
(v. ordinanza Abdallah, cit., punto 11).
14
Nella fattispecie in esame è pacifico che la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], nell’ordinanza di rinvio, ha
descritto adeguatamente le circostanze in fatto della controversia principale e ha esposto le motivazioni in diritto che l’hanno
indotta ad interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 69/335. Per contro, la descrizione del contesto di diritto della
controversia in parola, quale presentata dal giudice del rinvio, pone in evidenza che la formulazione letterale delle disposizioni
considerate dalla questione pregiudiziale, ossia l’articolo 18, paragrafo 3, della legge n. 580/1993, è riferita a diritti
di segreteria, e non al diritto annuale dovuto dalle imprese alle [OSCURATO:PERSONA] di commercio italiane per l’iscrizione al Registro
delle imprese tenuto da dette [OSCURATO:PERSONA], il quale è l’unico in discussione nella controversia principale.
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Ne consegue che il giudice del rinvio pone alla Corte dei quesiti sulla compatibilità con la direttiva 69/335 di un diritto
annuale come quello controverso nel procedimento principale prendendo in considerazione disposizioni prive di relazione con
il diritto annuale di cui si contesta la validità.
16
La Corte non è pertanto in grado di fornire al giudice del rinvio un’interpretazione utile della disposizione del diritto
dell’Unione considerata nella questione pregiudiziale.
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Ciò premesso, si deve rilevare, fin da tale fase del procedimento, in applicazione degli articoli 92, paragrafo 1, e 103,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente
irricevibile.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 22
settembre 2010, è manifestamente irricevibile.
Firme
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Lingua processuale: l’italiano.