CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 640 ter cod. pen. (così qualificata la condotta di riciclaggio contestata con l'atto di esercizio dell'azione penale e ritenuta dal giudice in primo grado) non è deducibile, in quanto la più mite qualificazione giuridica attribuita al fatto contestato (inalterato nelle coordinate essenziali della condotta ascritta) è avvenuta in grado di appello a seguito di specifico motivo di gravame proposto proprio dal difensore dell'imputato e nel suo interesse (Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235-01; Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014, Grasso, Rv. 260960-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri., è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di sindacarne la rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., avendo il giudice di merito stabilito che resta integrato l'elemento psicologico del reato contestato, in quanto l'aver messo a disposizione il proprio conto corrente postale comporta che lo stesso sia utilizzato per farvi confluire le somme di denaro indebitamente prelevate a terzi attraverso l'illecita intromissione in sistemi informatici protetti; considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che il termine di prescrizione non è ancora decorso in ragione della sospensione dei termini prevista dalla disciplina novellata nel 2017 (L. n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto2017), che si applica, anche a seguito della.disciplina della prescrizione nuovamente nov.ellata nel 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M25 Ar3 2026