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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12802/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/6/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 23/11/2023 dal Tribunale di Rieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 3, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:- violazione dell'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità in ragione soltanto della entità della somma evasa e della gravità del fatto, senza dunque considerare, come invece dovuto, le concrete modalità dell'illecito, la sua episodicità, la personalità del ricorrente e la condotta successiva al reato, con particolare riguardo alla rateizzazione del debito tributario in atto.

Tutti questi elementi avrebbero dovuto esser valutati, alla luce dell'art. 13-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.

Igs. 14 giugno 2024, n. 87, che - tra gli elementi da verificare per l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis in esame - individua proprio l'adempimento integrale o parziale degli obblighi tributari, anche se successivo al reato, in quanto comunque espressione della riduzione dell'offesa; - violazione degli artt. 3 e 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, vizio di motivazione.

La sentenza impugnata risulterebbe viziata anche con riguardo alla confisca, disposta in via diretta.

In primo luogo, difetterebbe ogni accertamento circa il nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e il bene oggetto di ablazione, non potendosi neppure accedere all'indirizzo giurisprudenziale per il quale il vincolo sul denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato sarebbe comunque di natura diretta.

In secondo luogo, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di cassazione avrebbero chiaramente affermato che le somme percepite a titolo di retribuzione, pensione, indennità di fine rapporto o assegno di quiescenza, come nel caso di specie, sono impignorabili, o pignorabili solo in parte.

Ancora, la Corte di appello avrebbe trascurato l'adempimento, da parte del ricorrente, del piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle entrate, così come il fatto che lo stesso soggetto, non rivestendo più la carica di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", non potrebbe più intraprendere iniziative come quelle di adesione a piani di rateizzazione o a rottamazioni, trovandosi, pertanto, nell'oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo.

In tale contesto, risulterebbe dunque evidente la violazione degli artt. 27 e 42 Cost., oltre che dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, con riguardo al principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell'ablazione patrimoniale; - violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., vizio di motivazione.

La sentenza impugnata trascurerebbe la pacifica origine delle somme confiscate, apprese da un conto corrente alimentato esclusivamente da accrediti di natura pensionistica.

Ne risulterebbe una pignorabilità - dunque, una sequestrabilità - solo parziale, nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ., ossia di una disciplina che le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione avrebbero ritenuto applicabile anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

Tale disposizione, infatti, costituirebbe un punto di equilibrio tra l'esigenza di recupero dell'imposta evasa e la necessità di garantire comunque all'imputato un'esistenza libera e dignitosa, in 2adesione a principi costituzionali e convenzionali richiamati in numerose pronunce; tale proporzione, per contro, sarebbe stata negata dalla Corte di appello; - violazione degli artt. 132, 133 cod. pen.; vizio di motivazione.

La sentenza risulterebbe infine viziata anche con riguardo alla misura della pena, in palese violazione dei canoni contenuti nell'art. 133 cod. pen., che il motivo richiama.

Le stesse censure sono state riproposte quali motivi aggiunti, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con effetto assorbente sulle ulteriori censure.

4. L'art. 13, comma 3-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.

Igs. 14 giugno 2024, n. 87 (dunque, precedentemente alla sentenza qui impugnata), stabilisce che "Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

5. Questa norma è stata introdotta in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che, all'art. 20, comma 1, lett. b), n. 2, incarica il Governo delegato - quanto alle sanzioni penali - di "attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto."

5.1. Il d.

Igs. n. 87 del 2024, attuativo della stessa delega, ha dunque stabilito - all'interno di un ben più ampio intervento - che gli autori dei reati previsti dal d.

Igs. n. 74 del 2000 possano beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non solo in ragione degli ordinari criteri indicati nell'art. 131-bis cod. pen. (tra i quali, per quel che qui rileva, la condotta susseguente al reato), ma anche di ulteriori indici, quelli appena richiamati, peraltro da valutare "in modo prevalente": ossia, assegnando loro una più specifica portata dimostrativa, proprio in ragione della natura degli illeciti interessati e del bene giuridico tutelato dalle relative disposizioni.

5.2. Con particolare riguardo al caso in esame, dunque, deve ribadirsi - come già affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 22076 del 13/3/2025, Meo) 3- che, nel settore dei reati tributari, è dato specifico rilievo ad una condotta susseguente al reato, rispetto alla quale non è sufficiente una semplice considerazione da parte del giudice, perché la disposizione prevede espressamente che ad essa possa essere attribuita prevalenza sugli eventuali elementi ostativi - di cui tiene conto il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. - rappresentati dalle modalità della condotta e dalla non esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. 6.

Ne consegue che, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, ai sensi della richiamata lettera c) del comma 3-ter dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può valutare in termini di prevalenza l'«entità del debito tributario residuo», quale differenza fra l'entità del debito tributario iniziale e quella dei pagamenti effettuati.

Con l'effetto che, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito tributario, il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato può essere ritenuto - per espressa previsione legislativa - quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto.

6.1. Ragionando diversamente, del resto, la modifica legislativa dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, verrebbe svuotata della sua portata innovativa, evidentemente ispirata a dare prevalenza alla finalità recuperatoria della regolamentazione, anche penale, del settore tributario, a scapito della finalità punitiva.

Tale scelta legislativa si pone, infatti, in linea con i principi che già ispirano il decreto medesimo, nel senso di favorire il più possibile comportamenti collaborativi degli autori di illeciti diretti ad effettuare pagamenti, anche parziali, dei debiti tributari oggetto di imputazione penale.

È il caso dell'art. 12-bis, comma 2, che esclude, a certe condizioni, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

E sono ispirati ad analoga ratio sia i commi 1, 2, 3 dell'art. 13, che disciplinano le cause di non punibilità, collegate a pagamenti, adesioni a procedure conciliative, ravvedimenti operosi, rateizzazioni, sia gli artt. 13-ter e 14, che configurano circostanze attenuanti anch'esse collegate a pagamenti e rateizzazioni.

7. Richiamata in questi termini la disciplina di riferimento, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione soltanto del "valore del bene - in questo caso l'evasione di una somma estremamente elevata - e (del)la complessiva gravità dell'azione".

7.1. Nessuna considerazione, seppur dovuta, è stata pertanto espressa con riguardo, in termini generali, alla condotta susseguente al reato, di cui all'art. 131- 4bis, comma 1, cod. pen., quale la rateizzazione del debito tributario in corso, espressamente menzionata e documentata nell'atto di appello, e, in termini specifici, all'art. 13, comma 3-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, con riferimento "all'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione".

8. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.

Le ulteriori censure risultano evidentemente assorbite.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/6/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 23/11/2023 dal Tribunale di Rieti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 3, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:- violazione dell'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità in ragione soltanto della entità della somma evasa e della gravità del fatto, senza dunque considerare, come invece dovuto, le concrete modalità dell'illecito, la sua episodicità, la personalità del ricorrente e la condotta successiva al reato, con particolare riguardo alla rateizzazione del debito tributario in atto. Tutti questi elementi avrebbero dovuto esser valutati, alla luce dell'art. 13-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, che - tra gli elementi da verificare per l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis in esame - individua proprio l'adempimento integrale o parziale degli obblighi tributari, anche se successivo al reato, in quanto comunque espressione della riduzione dell'offesa; - violazione degli artt. 3 e 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, vizio di motivazione. La sentenza impugnata risulterebbe viziata anche con riguardo alla confisca, disposta in via diretta. In primo luogo, difetterebbe ogni accertamento circa il nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e il bene oggetto di ablazione, non potendosi neppure accedere all'indirizzo giurisprudenziale per il quale il vincolo sul denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato sarebbe comunque di natura diretta. In secondo luogo, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di cassazione avrebbero chiaramente affermato che le somme percepite a titolo di retribuzione, pensione, indennità di fine rapporto o assegno di quiescenza, come nel caso di specie, sono impignorabili, o pignorabili solo in parte. Ancora, la Corte di appello avrebbe trascurato l'adempimento, da parte del ricorrente, del piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle entrate, così come il fatto che lo stesso soggetto, non rivestendo più la carica di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", non potrebbe più intraprendere iniziative come quelle di adesione a piani di rateizzazione o a rottamazioni, trovandosi, pertanto, nell'oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo. In tale contesto, risulterebbe dunque evidente la violazione degli artt. 27 e 42 Cost., oltre che dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, con riguardo al principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell'ablazione patrimoniale; - violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., vizio di motivazione. La sentenza impugnata trascurerebbe la pacifica origine delle somme confiscate, apprese da un conto corrente alimentato esclusivamente da accrediti di natura pensionistica. Ne risulterebbe una pignorabilità - dunque, una sequestrabilità - solo parziale, nei limiti dell'art. 545 cod. proc. civ., ossia di una disciplina che le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione avrebbero ritenuto applicabile anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. Tale disposizione, infatti, costituirebbe un punto di equilibrio tra l'esigenza di recupero dell'imposta evasa e la necessità di garantire comunque all'imputato un'esistenza libera e dignitosa, in 2adesione a principi costituzionali e convenzionali richiamati in numerose pronunce; tale proporzione, per contro, sarebbe stata negata dalla Corte di appello; - violazione degli artt. 132, 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La sentenza risulterebbe infine viziata anche con riguardo alla misura della pena, in palese violazione dei canoni contenuti nell'art. 133 cod. pen., che il motivo richiama. Le stesse censure sono state riproposte quali motivi aggiunti, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, con effetto assorbente sulle ulteriori censure. 4. L'art. 13, comma 3-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87 (dunque, precedentemente alla sentenza qui impugnata), stabilisce che "Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14." 5. Questa norma è stata introdotta in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che, all'art. 20, comma 1, lett. b), n. 2, incarica il Governo delegato - quanto alle sanzioni penali - di "attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto." 5.1. Il d. Igs. n. 87 del 2024, attuativo della stessa delega, ha dunque stabilito - all'interno di un ben più ampio intervento - che gli autori dei reati previsti dal d. Igs. n. 74 del 2000 possano beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non solo in ragione degli ordinari criteri indicati nell'art. 131-bis cod. pen. (tra i quali, per quel che qui rileva, la condotta susseguente al reato), ma anche di ulteriori indici, quelli appena richiamati, peraltro da valutare "in modo prevalente": ossia, assegnando loro una più specifica portata dimostrativa, proprio in ragione della natura degli illeciti interessati e del bene giuridico tutelato dalle relative disposizioni. 5.2. Con particolare riguardo al caso in esame, dunque, deve ribadirsi - come già affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 22076 del 13/3/2025, Meo) 3- che, nel settore dei reati tributari, è dato specifico rilievo ad una condotta susseguente al reato, rispetto alla quale non è sufficiente una semplice considerazione da parte del giudice, perché la disposizione prevede espressamente che ad essa possa essere attribuita prevalenza sugli eventuali elementi ostativi - di cui tiene conto il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. - rappresentati dalle modalità della condotta e dalla non esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. 6. Ne consegue che, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, ai sensi della richiamata lettera c) del comma 3-ter dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice può valutare in termini di prevalenza l'«entità del debito tributario residuo», quale differenza fra l'entità del debito tributario iniziale e quella dei pagamenti effettuati. Con l'effetto che, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito tributario, il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del reato può essere ritenuto - per espressa previsione legislativa - quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto. 6.1. Ragionando diversamente, del resto, la modifica legislativa dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, verrebbe svuotata della sua portata innovativa, evidentemente ispirata a dare prevalenza alla finalità recuperatoria della regolamentazione, anche penale, del settore tributario, a scapito della finalità punitiva. Tale scelta legislativa si pone, infatti, in linea con i principi che già ispirano il decreto medesimo, nel senso di favorire il più possibile comportamenti collaborativi degli autori di illeciti diretti ad effettuare pagamenti, anche parziali, dei debiti tributari oggetto di imputazione penale. È il caso dell'art. 12-bis, comma 2, che esclude, a certe condizioni, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. E sono ispirati ad analoga ratio sia i commi 1, 2, 3 dell'art. 13, che disciplinano le cause di non punibilità, collegate a pagamenti, adesioni a procedure conciliative, ravvedimenti operosi, rateizzazioni, sia gli artt. 13-ter e 14, che configurano circostanze attenuanti anch'esse collegate a pagamenti e rateizzazioni. 7. Richiamata in questi termini la disciplina di riferimento, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione soltanto del "valore del bene - in questo caso l'evasione di una somma estremamente elevata - e (del)la complessiva gravità dell'azione". 7.1. Nessuna considerazione, seppur dovuta, è stata pertanto espressa con riguardo, in termini generali, alla condotta susseguente al reato, di cui all'art. 131- 4bis, comma 1, cod. pen., quale la rateizzazione del debito tributario in corso, espressamente menzionata e documentata nell'atto di appello, e, in termini specifici, all'art. 13, comma 3-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento "all'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione". 8. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. Le ulteriori censure risultano evidentemente assorbite. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12802/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris