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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24548/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 6/12/2022 confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 197.064/25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2.

L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza del fumus commissi delicti.

Osserva, in particolare, che il Trapani nello svolgimento della sua attività di consulente del lavoro si è limitato a fare da intermediario tra i datori di lavoro e l'INPS, inviando i modelli UNILAV; che l'erogazione delle misure di sostegno del reddito ([OSCURATO:PERSONA] per l'Impiego e contributo maternità) non dipendono dalla presentazione dei predetti modelli UNILAV; che non rientra nell'ambito della professione da lui svolta accertare preventivamente se il datore di lavoro ha una sede, una unità operativa, beni strumentali, un conto corrente o disponibilità liquida e così via.

Trattasi di dati che sono in possesso e conosciuti solo dal commercialista di ogni singola ditta, che detiene le scritture contabili e gestisce la relativa contabilità, provvedendo anche all'utilizzo dei relativi crediti di imposta in relazione al bonus Renzi.

Evidenzia, altresì, che quanto percepito dalla convivente del Trapani, [OSCURATO:PERSONA], per la quale pure il primo aveva trasmesso il modello UNILAV, era dovuto in ragione di precedenti rapporti di lavoro; che, analogamente, quanto percepito dalla cognata [OSCURATO:PERSONA] trova giustificazione in precedenti rapporti lavorativi e che il rapporto di lavoro inesistente con la ditta di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe al più aver comportato un aumento della NASPI per un periodo di sette giorni, con la conseguenza che non ha inciso sulla entità economica del beneficio; che il contenuto del messaggio whatsapp richiamato nel provvedimento impugnato non rileva, atteso che in quel caso l'indagato si è limitato a offrire un consiglio professionale che avrebbe potuto esser reso da qualunque patronato. 2.1 Con il secondo motivo contesta la sussistenza del periculum in mora.

Anche sul punto la motivazione del provvedimento non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, con la sentenza Ellade, atteso che si limita ad una generica rappresentazione, priva di concreta attualità, del periculum.

In conclusione, non vi sono ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i diversi motivi che seguono.

2. Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice».

Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).

Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Orbene, il primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

Ed invero, deve essere escluso c:he a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'annessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.

In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto la partecipazione del ricorrente al meccanismo truffaldino per cui si procede, in buona sostanza, sulla base della circostanza per cui questi ha inoltrato all'INPS anche il modello UNIVAV di [OSCURATO:PERSONA], con la quale convive, oltre a quello della di lei sorella [OSCURATO:PERSONA], entrambe parti di un rapporto di lavoro inesistente e nel contenuto di un messaggio whatsapp da cui risulta che l'indagato aveva indicato ad una finta lavoratrice la via da seguire per ottenere i contributi, con la precisazione che non si tratta di una consulenza che avrebbe fornito qualsiasi patronato, posto che il Trapani ha guidato sin dall'inizio l'azione della donna, consigliandole di richiedere l'apertura della partita IVA.

Peraltro, il difensore ripropone solo questioni relative alla disciplina della erogazione dei contributi a sostegno del reddito - tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie - già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione logica, congrua e completa (la conoscenza della inesistenza del rapporto lavorativo della convivente e della cognata dell'indagato, per le quali lo stesso ha inoltrato la comunicazione all'INPS, prescinde dal momento in cui il contributo è stato maturato, essendo stata ritenuta sintomatica del pieno inserimento del Trapani nel meccanismo truffaldino ideato per frodare l'INPS).

Trattasi all'evidenza di questioni in ogni caso estranee al sindacato di legittimità.

In relazione, poi, all'evidenziato profilo del mancato profitto da parte del Trapani, che secondo la difesa escluderebbe la configurabilità della truffa, è sufficiente rilevare che l'art.640 cod. pen. fa riferimento all'ingiusto profitto procurato a sé o ad altri.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'ingiusto profitto si sia concretizzato da un lato in capo ai falsi dipendenti, che hanno indebitamente percepito i contributi di sostegno del reddito e dall'altro in capo ai falsi datori di lavoro, che hanno recuperato quanto fittiziamente corrisposto.

Quanto alla revoca della misura cautelare personale disposta dal Giudice per le indagini preliminari all'esito dell'interrogatorio di garanzia, non assume rilevanza preminente nella presente sede, atteso che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; di conseguenza, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n. 4 del 25/3/1993, Gifuni, Rv. 193117 - 01), in correlazione alla diversità - peraltro di rango costituzionale - dei valori coinvolti (Corte cost., sentenze n. 268 del 10/12/1986 e n. 48 del 9/2/1994; Corte Cost., ordinanza n. 153 del 4/5/2007; Sezioni Unite, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, non massimata sul punto).

Dunque, l'affermazione di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un determinato reato non costituisce ostacolo, in via generale ed automatica, all'adozione di una misura cautelare reale nei confronti della medesima persona e per il medesimo reato.

Diversa, invero, è la nozione di gravi indizi di colpevolezza, elemento indefettibile per l'applicazione di una misura cautelare personale, rispetto a quella di fumus commissi delicti, costituente presupposto per l'adozione di una misura cautelare reale.

Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo consesso, ha avuto modo di precisare che, ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed e alla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n. 7 del 23)2/2000, Mariano, Rv. 215840 01; Sezioni Unite, n. 4/1993 citata; Sezione 3, n. 30286 del 19/4/2021, Giudici, Rv. 282135 - 01; Sezione 6, n. 20839 del 7/2/2018,, Bagalà, Rv. 272954 - 01; Sezione 5, n. 21525 del 8/2/2018, Sabatini, Rv. 273127 - 01; Sezione 2, n. 22207 del 29/4/2014, Ianì, Rv. 259758 - 01). 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico.

Rileva, invero, il Collegio che il difensore ha trattato in modo ampio e diffuso i requisiti che la giurisprudenza richiede per poter ritenere configurato il periculum in mora, ma poi non ha mosso puntuali critiche alla motivazione dei giudici di merito, limitandosi ad affermare che non si sono attenuti ai principi di diritto espressi da questa Corte.

Deve, al contrario, rilevarsi come la struttura motivazionale del provvedimento impugnato - che si fonde e si salda con quella del decreto di sequestro preventivo per formare un unico complessivo corpo argomentativo - dia conto con motivazione esente da qualsivoglia pericolo che la libera disponibilità del denaro in capo all'indagato possa pregiudicarne la confisca, tenuto conto della natura fungibile del denaro, che ne agevola la dispersione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 6/12/2022 confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 197.064/25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza del fumus commissi delicti. Osserva, in particolare, che il Trapani nello svolgimento della sua attività di consulente del lavoro si è limitato a fare da intermediario tra i datori di lavoro e l'INPS, inviando i modelli UNILAV; che l'erogazione delle misure di sostegno del reddito ([OSCURATO:PERSONA] per l'Impiego e contributo maternità) non dipendono dalla presentazione dei predetti modelli UNILAV; che non rientra nell'ambito della professione da lui svolta accertare preventivamente se il datore di lavoro ha una sede, una unità operativa, beni strumentali, un conto corrente o disponibilità liquida e così via. Trattasi di dati che sono in possesso e conosciuti solo dal commercialista di ogni singola ditta, che detiene le scritture contabili e gestisce la relativa contabilità, provvedendo anche all'utilizzo dei relativi crediti di imposta in relazione al bonus Renzi. Evidenzia, altresì, che quanto percepito dalla convivente del Trapani, [OSCURATO:PERSONA], per la quale pure il primo aveva trasmesso il modello UNILAV, era dovuto in ragione di precedenti rapporti di lavoro; che, analogamente, quanto percepito dalla cognata [OSCURATO:PERSONA] trova giustificazione in precedenti rapporti lavorativi e che il rapporto di lavoro inesistente con la ditta di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe al più aver comportato un aumento della NASPI per un periodo di sette giorni, con la conseguenza che non ha inciso sulla entità economica del beneficio; che il contenuto del messaggio whatsapp richiamato nel provvedimento impugnato non rileva, atteso che in quel caso l'indagato si è limitato a offrire un consiglio professionale che avrebbe potuto esser reso da qualunque patronato. 2.1 Con il secondo motivo contesta la sussistenza del periculum in mora. Anche sul punto la motivazione del provvedimento non ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, con la sentenza Ellade, atteso che si limita ad una generica rappresentazione, priva di concreta attualità, del periculum. In conclusione, non vi sono ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i diversi motivi che seguono. 2. Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massinnata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Orbene, il primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ed invero, deve essere escluso c:he a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'annessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto la partecipazione del ricorrente al meccanismo truffaldino per cui si procede, in buona sostanza, sulla base della circostanza per cui questi ha inoltrato all'INPS anche il modello UNIVAV di [OSCURATO:PERSONA], con la quale convive, oltre a quello della di lei sorella [OSCURATO:PERSONA], entrambe parti di un rapporto di lavoro inesistente e nel contenuto di un messaggio whatsapp da cui risulta che l'indagato aveva indicato ad una finta lavoratrice la via da seguire per ottenere i contributi, con la precisazione che non si tratta di una consulenza che avrebbe fornito qualsiasi patronato, posto che il Trapani ha guidato sin dall'inizio l'azione della donna, consigliandole di richiedere l'apertura della partita IVA. Peraltro, il difensore ripropone solo questioni relative alla disciplina della erogazione dei contributi a sostegno del reddito - tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie - già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione logica, congrua e completa (la conoscenza della inesistenza del rapporto lavorativo della convivente e della cognata dell'indagato, per le quali lo stesso ha inoltrato la comunicazione all'INPS, prescinde dal momento in cui il contributo è stato maturato, essendo stata ritenuta sintomatica del pieno inserimento del Trapani nel meccanismo truffaldino ideato per frodare l'INPS). Trattasi all'evidenza di questioni in ogni caso estranee al sindacato di legittimità. In relazione, poi, all'evidenziato profilo del mancato profitto da parte del Trapani, che secondo la difesa escluderebbe la configurabilità della truffa, è sufficiente rilevare che l'art.640 cod. pen. fa riferimento all'ingiusto profitto procurato a sé o ad altri. Orbene, non può revocarsi in dubbio che l'ingiusto profitto si sia concretizzato da un lato in capo ai falsi dipendenti, che hanno indebitamente percepito i contributi di sostegno del reddito e dall'altro in capo ai falsi datori di lavoro, che hanno recuperato quanto fittiziamente corrisposto. Quanto alla revoca della misura cautelare personale disposta dal Giudice per le indagini preliminari all'esito dell'interrogatorio di garanzia, non assume rilevanza preminente nella presente sede, atteso che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; di conseguenza, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n. 4 del 25/3/1993, Gifuni, Rv. 193117 - 01), in correlazione alla diversità - peraltro di rango costituzionale - dei valori coinvolti (Corte cost., sentenze n. 268 del 10/12/1986 e n. 48 del 9/2/1994; Corte Cost., ordinanza n. 153 del 4/5/2007; Sezioni Unite, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, non massimata sul punto). Dunque, l'affermazione di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un determinato reato non costituisce ostacolo, in via generale ed automatica, all'adozione di una misura cautelare reale nei confronti della medesima persona e per il medesimo reato. Diversa, invero, è la nozione di gravi indizi di colpevolezza, elemento indefettibile per l'applicazione di una misura cautelare personale, rispetto a quella di fumus commissi delicti, costituente presupposto per l'adozione di una misura cautelare reale. Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo consesso, ha avuto modo di precisare che, ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed e alla gravità degli stessi (Sezioni Unite, n. 7 del 23)2/2000, Mariano, Rv. 215840 01; Sezioni Unite, n. 4/1993 citata; Sezione 3, n. 30286 del 19/4/2021, Giudici, Rv. 282135 - 01; Sezione 6, n. 20839 del 7/2/2018,, Bagalà, Rv. 272954 - 01; Sezione 5, n. 21525 del 8/2/2018, Sabatini, Rv. 273127 - 01; Sezione 2, n. 22207 del 29/4/2014, Ianì, Rv. 259758 - 01). 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché generico. Rileva, invero, il Collegio che il difensore ha trattato in modo ampio e diffuso i requisiti che la giurisprudenza richiede per poter ritenere configurato il periculum in mora, ma poi non ha mosso puntuali critiche alla motivazione dei giudici di merito, limitandosi ad affermare che non si sono attenuti ai principi di diritto espressi da questa Corte. Deve, al contrario, rilevarsi come la struttura motivazionale del provvedimento impugnato - che si fonde e si salda con quella del decreto di sequestro preventivo per formare un unico complessivo corpo argomentativo - dia conto con motivazione esente da qualsivoglia pericolo che la libera disponibilità del denaro in capo all'indagato possa pregiudicarne la confisca, tenuto conto della natura fungibile del denaro, che ne agevola la dispersione. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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