CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 14607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con cui il giudice di pace di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in punto di motivazione apparente, con riferimento all'affermazione di responsabilità della prevenuta, e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rima il 19.11.2021. Il Consigliere E n e [OSCURATO:PERSONA] -17 1 4 j 022