CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 08/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannalo lo Scaglia per il reato di ricettazione. . Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la logicità della motivazione in ordine alla rilevazione dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale né tantomeno travisamenti decisivi della prova (v. pag. 3 sulla assenza di giustificazione). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello offriva un'articolata e persuasiva motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio invocato, ritenendo ostativa la personalità emergente sia dalla le modalità del fatto che le precedenti vantati > Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]