CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 novembre 1947; avverso la sentenza del 14 gennaio 2019, della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di falso ideologico (riconoscendogli, tuttavia, il beneficio della non menzione), perché avrebbe falsamente attestato, nella sentenza n. 1630, da lui depositata il 12 gennaio 2016, di aver pubblicato mediante lettura del dispositivo, resa all'udienza del 10 dicembre 2015, la decisione riportata in calce alla sentenza medesima. Attività non compiuta, in quanto veniva accertato che, all'udienza, veniva pubblicato un dispositivo diverso. Articola un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge, con il quale deduce che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle effettive capacità professionali dell'imputato e di come, pertanto, la ritenuta falsa attestazione fosse, in realtà, solo un mero ripensamento, diretto ad adeguare il dispositivo alla reale portata della decisione. Un ripensamento innocuo; inidoneo a trarre in inganno i difensori e la prefettura, destinatari naturali dell'atto; che potrebbe incidere sulla validità della sentenza, ma non potrebbe fondare una penale responsabilità dell'imputato. In ultimo, con due memorie, entrambe del 31 maggio 2022, il ricorrente, insistendo nell'accoglimento del ricorso, ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, per l'esatta interpretazione dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La ricostruzione dei fatti in contestazione è pacifica. L'imputato, nella sua qualità di Giudice di pace di Modena, all'udienza del 1° dicembre 2015, pubblicava il dispositivo relativo ad un'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] accogliendo l'opposizione e annullando il provvedimento impugnato ("accoglie il ricorso in opposizione .... annulla la validità del predetto"). Di tale dispositivo veniva immediatamente rilasciata copia conforme, presentata alla competente autorità amministrativa per la restituzione della patente. Il documento, tuttavia, veniva successivamente alterato, mediante sovrascrittura (ma la contestazione relativa alla condotta di falso materiale è caduta all'esito del giudizio di primo grado) e nella sentenza veniva riprodotto un dispositivo ancora diverso, di parziale accoglimento e riduzione della sanzione al tempo già trascorso dall'applicazione della sospensione cautelare ("respinge parzialmente il ricorso ... conferma parzialmente la validità del predetto atto - dispone sospensione per 4 mesi 15 giorni pena scontata"). Cosicché viene contestato che, nella sentenza depositata, si attesterebbe falsamente di aver letto e pubblicato quel dispositivo indicato in calce alla sentenza. Ebbene, sotto il profilo oggettivo, non è revocabile in dubbio che il tenore letterale del primo dispositivo ("accoglie ... annulla") sia differente rispetto a quello riportato in calce alla sentenza depositata ("accoglie parzialmente ... conferma ..., riducendone la durata") e che, pertanto, nella sentenza successivamente depositata, venga attestato come letto (nella precedente udienza) un dispositivo che, effettivamente, non è stato letto.Ciò considerato, la falsa attestazione non può ritenersi né innocua, né grossolana. Non è innocua, perché il "falso innocuo" ricorre solo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, a prescindere dall'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453). E il dispositivo riportato nella sentenza (e la sua necessaria corrispondenza con quello pubblico in udienza) riveste un ruolo essenziale nell'economia dell'atto. Non è grossolana in quanto è tale solo la falsificazione che appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639), laddove, in sé, l'immutatio veri non è affatto riconoscibile, se non attraverso il raffronto con il dispositivo effettivamente letto in udienza. Sotto il profilo soggettivo, poi, il ricorrente deduce che l'imputato avrebbe modificato il testo del dispositivo al solo fine di adeguarlo alla sua effettiva decisione, nella convinzione che ciò non avesse mutato il significato giuridico dell'atto, avendo comunque disposto la cessazione della sospensione cautelare della patente. Sarebbe, pertanto, un falso innocuo o grossolano che non inciderebbe sulla funzione documentale dell'atto. Le deduzioni non sono condivisibili. Sotto il profilo soggettivo, è, infatti, sufficiente che la condotta sia sorretta dalla soloi volontarietà e la consapevolezza della falsificazione. È pur vero che tale consapevolezza non può desumersi solo dalla presenza nell'atto di un asserto obiettivamente non veritiero, ma, in concreto, le plurime riscritture del dispositivo ne rappresentano indiscutibile prova. Ciò considerato, è appena il caso di precisare che l'eventuale ignoranza in ordine alla legittimità giuridica di tale condotta, incidendo sul solo significato giuridico della oggettiva difformità, non esclude né la falsità dell'attestazione (sotto il profilo oggettivo), né la relativa consapevolezza (sotto il profilo soggettivo). In ultimo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, richiesto dal ricorrente, presupporrebbe che ci sia un possibile conflitto tra il diritto interno e quello unionale. Ma, in concreto, la prospettata violazione del disposto di cui all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (peraltro formulata in modo del tutto generico) non è neanche in astratto prospettabile, in quanto non risulta in alcun modo violata (né il ricorrente ne evidenzia le modalità o i contenuti) la dignità dell'imputato. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri