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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48918/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2 e 219, comma 2, n. 1,

I. fall.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione delle vicende delittuose legate al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ed all'operazione distrattiva relativa al trasferimento di oltre 10 milioni di euro dalla Parmafactor, società incorporata nella fallita, ad altra società, senza corrispettivo alcuno.

Si tenta di far adottare in sede di legittimità criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, mentre nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento quanto alla non decisività dell'integrazione probatoria richiesta ai fini dell'affermazione di responsabilità del prevenuto;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che deduce erronea interpretazione della legge penale con riferimento alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata);

5. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., è inammissibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, oltre ad essere manifestamente infondato dato che il ruolo dell'imputato nella vicenda in oggetto, come già chiarito dal giudice di merito, non può dirsi marginale;

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, nn. 1 e 2 e 219, comma 2, n. 1, I. fall.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione delle vicende delittuose legate al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ed all'operazione distrattiva relativa al trasferimento di oltre 10 milioni di euro dalla Parmafactor, società incorporata nella fallita, ad altra società, senza corrispettivo alcuno. Si tenta di far adottare in sede di legittimità criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, mentre nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento quanto alla non decisività dell'integrazione probatoria richiesta ai fini dell'affermazione di responsabilità del prevenuto; 4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che deduce erronea interpretazione della legge penale con riferimento alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (si vedano pagg. 12-13 della sentenza impugnata); 5. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., è inammissibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, oltre ad essere manifestamente infondato dato che il ruolo dell'imputato nella vicenda in oggetto, come già chiarito dal giudice di merito, non può dirsi marginale; 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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