CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Cagliari dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si lamenta la violazione di legge, l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, ma tutte le considerazioni svolte in ricorso si limitano a segnalare presunte erroneità dell’analisi degli elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato; che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza ha tratteggiato tutti gli elementi che descrivono la pericolosità sociale del condannato in considerazione della particolare odiosità della condotta oggetto della condanna (sfruttamento della prostituzione di giovane connazionale a lui affidata) e che si accompagnano alla constatata assenza di una revisione critica rispetto alla suddetta condotta, negata o mistificata e all’inidoneità di ogni concreta praticabilità delle soluzione abitative e lavorative da lui prospettate in termini di vaghezza o comunque con l’intervento di un datore di lavoro, gravato da allarmanti precedenti penali; inoltre parte del recente vissuto del condannato, specie con riguardo alle modalità di ingresso in Italia e alle attività svolte in una prima fase di permanenza sul territorio italiano, non era stato ricostruito anche perché egli aveva fornito versioni via diverse e comunque non riscontrabili; che tutti gli elementi positivi che il ricorrente assume non essere stati valutati (tra gli altri il comportamento del condannato, l’assenza di altri precedenti penali, la disponibilità di una parrocchia di Pescia) sono stati invece considerati espressamente recessivi rispetto a quelli che sconsigliavano la concessione delle misure alternative. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]