CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5,4.2023 la Corte di Appello di Milano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod, proc, pen a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale) deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni tre di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con il primo motivo lamenta l'illegalità della pena per essere stata essa inflitta all'imputato pure a fronte della originaria contestazione del reato di bancarotta documentale in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per il quale, tuttavia, contestualmente, la corte di appello aveva dichiarato l'improcedibilità per intervenuta prescrizione previa qualificazione, per il solo [OSCURATO:PERSONA] appunto, del medesimo fatto, nei diverso reato di bancarotta semplice; col secondo motivo impugna l'ordinanza con cui si è negato alla difesa iI rinvio per acquisirsi la disponibilità dell'ente all'esecuzione di attività lavorativa da parte dell'imputato, chiesta in sostituzione della pena detentiva breve. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen.„ introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610. comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n, 103/2017 — applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione ;nflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020, M, Rv. 27817001); laddove nel caso di specie la pena inflitta è esattamente quella su cui è intervenuto l'accordo delle parti e non è né diversa né eccedente rispetto a quella prevista dalla norma per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per il quale è intervenuta condanna; condanna confermata dalla corte di appello per avere l'appellante rinunciato a tutti i motivi di ricorso - ivi compreso quello in quella sede articolato sulla qualificazione giuridica del fatto che si è inteso inamissibilmente mettere in discussione col ricorso in scrutinio nonostante appunto la intervenuta rinuncia; profilo non recuperabile attraverso la dedotta illegalità della pena che si fonda tra l'altro, in buona sostanza, sulla mera circostanza che il reato originariamente contestato in concorso è stato riqualificato solo per il concorrente e non anche per il ricorrente, laddove non esiste una preclusione in tal senso statuita dalla legge potendo il fatto di reato essere sempre diversamente qualificato a prescindere dall'iniziale sua contestazione in termini di concorso (che deve, di conseguenza, evidentemente, intendersi escluso ove l'esito finale della decisione si sdoppi); laddove, peraltro, nel caso di specie !a corte di appello, a proposito della riqualificazione operata, in termini di bancarotta semplice, nei confronti del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha specificato che la condotta di questi si esaurì in buona sostanza nell'avere accettato e mantenuto la carica di liquidatore per circa sei mesi, fino ai fallimento, senza ricevere né chiedere in consegna i libri e le altre scritture contabili in violazione degli obblighi a lui imposti, mentre al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è contestato il ben diverso ruolo di presidente del consiglio dì amministrazione della società e successivamente di liquidatore di fatto. 2.La questione sul mancato rinvio dell'udienza per recuperare la disponibilità di un ente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato, è superata dal fatto che, a seguito del rigetto della relativa istanza, l'imputato ebbe a formulare richiesta di appiicazione della pena concordata di tre anni di reclusione, in sostanza rinunciando alla richiesta di sostituzione della pena (cfr. verbale del 5.4,2023), 2.Residua solo da precisare che il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e non aì sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod: proc. pen, che avrebbe potuto trovare applicazione trattandosi, appunto, cfl impugnazione inammissibile avverso pronuncia ex art. 599 bis del codice di rito; tuttavia, ciò non ha alcun rilievo ai fini della regolarità e validità della decisione presa attraverso ii rito camerale partecipato, implicante, a differenza di quello de plano, la garanzia del contraddittorio, sia pure non in presenza. 3.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000