Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36196/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15254/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 2669/2022 depositatoil 03/05/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano,con decreto depositato in data 3 - 5 - 2021 e comunicato in data 4-5-2021, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente [OSCURATO:PERSONA] gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. 2.Avverso il suddetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i .

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione.

3. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è del seguente tenore: “ Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez.

Un. n. 15177/2021)”.

Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

Invero, la procura,depositata co ntestualmente al ricorso , è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima», richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata.

Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022.

2. Occorre, infine, chiarire che la procura a ricorrere, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata, ma deve essere accompagnata dalla certificazione del difensore specificamente della data di suo conferimento, non essendo sufficiente la mera “supposizione della posteriorità” della data  della stessa (SSUU N. 15177/2021 - Corte Cost. N. 13/2022 – CASS. N. 2142/2023).

3. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva dellaparte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez.

Un.N. 32001/2022) .

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. p roc . c iv ., al pagamento della somma di euro 2 . 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15254/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. 2669/2022 depositatoil 03/05/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano,con decreto depositato in data 3 - 5 - 2021 e comunicato in data 4-5-2021, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente [OSCURATO:PERSONA] gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. 2.Avverso il suddetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i . L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione. 3. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è del seguente tenore: “ Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 15177/2021)”. Non occorre riassumere i motivi di ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura. Invero, la procura,depositata co ntestualmente al ricorso , è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte. Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima», richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata. Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022. 2. Occorre, infine, chiarire che la procura a ricorrere, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata, ma deve essere accompagnata dalla certificazione del difensore specificamente della data di suo conferimento, non essendo sufficiente la mera “supposizione della posteriorità” della data  della stessa (SSUU N. 15177/2021 - Corte Cost. N. 13/2022 – CASS. N. 2142/2023).  3. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva dellaparte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un.N. 32001/2022) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. p roc . c iv ., al pagamento della somma di euro 2 . 500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess
Decreto Cassazione n. 36196/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris