CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenutoche l’unico motivo di ricorso nell’interesse del primo ricorrente, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, perché carente ed illogica (e non manifestamente illogica), in ordine al giudizio di responsabilità per i reati addebitati, senza tuttavia precisare la portata delle proprie censure con riferimento ai numerosissimi reati oggetto di contestazione in relazione alle specifiche argomentazioni adottate dalla Corte di appello in assenza di aporie, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) (si veda in tal senso il diverso metro valutativo, specificamente argomentato, con motivazione all’evidenza rafforzata, sia quanto ai riconoscimenti, che alle utenze cellulari e codici Imei direttamente riferibili al ricorrente, con specifica ricostruzione del ruolo dei ricorrenti in relazione a tutti i singoli episodi oggetto di condanna, con argomentazioni logiche ed approfondite, rafforzate, con le quali il ricorrente non si confronta); ritenutoche l’unico motivo di ricorso nell’interesse del secondo ricorrente, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen. nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella formulata dal giudice adito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) come avvenuto nel caso in esame, dove la Corte di appello ha specificamente preso in considerazione la condotta del [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto di confermare, in modo del tutto logico, la disposizione relativa alla intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C