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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. /' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di nuovo calcolo della pena da espiare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle sedici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, in applicazione della disciplina di cui all'art.80 cod. pen.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la pena complessiva ancora da espiare da parte dell'istante era stata determinata dall'organo dell'esecuzione in anni sei, mesi sette e giorni tredici di reclusione, euro 27.766,00 di multa ed euro 50,00 di ammenda e che, quindi, la richiesta proposta ai sensi dell'art.80 cod. pen. poteva rilevare unicamente rispetto alla pena pecuniaria in quanto la reclusione non superava il limite di cui all'art.78 cod. pen., mentre l'ammenda doveva applicarsi per intero ai sensi dell' art.75 cod. pen.

Quanto alla pena della multa essa superava il limite fissato dal citato art.78, ma trattandosi di pena pecuniaria inflitta per i reati di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, non operava il limite di cui all'art.78 cod. pen. vertendosi in materia di leggi speciali.

Pertanto, il Tribunale di Oristano ha escluso la sussistenza dei presupposti per un nuovo calcolo della pena pecuniaria ai sensi dell'art.80 cod. pen., con il conseguente rigetto della richiesta.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.80 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che iI giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dell'oggetto della istanza e di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico. 2.

Invero, il ricorrente non si confronta in alcun modo con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di Oristano per escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli artt.78 e 80 cod. pen. alla pena pecuniaria della multa; al contrario, egli si limita a reiterare le argomentazioni contenute nella originaria istanza, senza però prendere posizione rispetto all'accertato mancato superamento del limite di cui all'art.78 cod. pen. in ordine alla pena detentiva e della completa esecuzione dell'ammenda a norma dell'art.75 cod. pen.

Analogamente, [OSCURATO:PERSONA] nulla deduce rispetto alla esclusione della applicabilità del limite massimo, di cui al citato art. 78, alle sanzioni previste da una legge speciale quale il d.P.R. n.309/90 (Sez. 3, Sentenza n. 2302 del 06/12/2012, dep. 2013, Rv. 254140 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. /' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di nuovo calcolo della pena da espiare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle sedici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, in applicazione della disciplina di cui all'art.80 cod. pen. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la pena complessiva ancora da espiare da parte dell'istante era stata determinata dall'organo dell'esecuzione in anni sei, mesi sette e giorni tredici di reclusione, euro 27.766,00 di multa ed euro 50,00 di ammenda e che, quindi, la richiesta proposta ai sensi dell'art.80 cod. pen. poteva rilevare unicamente rispetto alla pena pecuniaria in quanto la reclusione non superava il limite di cui all'art.78 cod. pen., mentre l'ammenda doveva applicarsi per intero ai sensi dell' art.75 cod. pen. Quanto alla pena della multa essa superava il limite fissato dal citato art.78, ma trattandosi di pena pecuniaria inflitta per i reati di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, non operava il limite di cui all'art.78 cod. pen. vertendosi in materia di leggi speciali. Pertanto, il Tribunale di Oristano ha escluso la sussistenza dei presupposti per un nuovo calcolo della pena pecuniaria ai sensi dell'art.80 cod. pen., con il conseguente rigetto della richiesta. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.80 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che iI giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dell'oggetto della istanza e di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico. 2. Invero, il ricorrente non si confronta in alcun modo con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di Oristano per escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli artt.78 e 80 cod. pen. alla pena pecuniaria della multa; al contrario, egli si limita a reiterare le argomentazioni contenute nella originaria istanza, senza però prendere posizione rispetto all'accertato mancato superamento del limite di cui all'art.78 cod. pen. in ordine alla pena detentiva e della completa esecuzione dell'ammenda a norma dell'art.75 cod. pen. Analogamente, [OSCURATO:PERSONA] nulla deduce rispetto alla esclusione della applicabilità del limite massimo, di cui al citato art. 78, alle sanzioni previste da una legge speciale quale il d.P.R. n.309/90 (Sez. 3, Sentenza n. 2302 del 06/12/2012, dep. 2013, Rv. 254140 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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