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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 33569/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 9888/21 in data 11/11/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 13/12/2016, previa esclusione per tutti gli imputati dell'aggravante di cui all'art. 4 della

I. n. 146/2006, così provvedeva: -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 2 (artt. 110, 112, 646 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.: fatti accertati in Napoli il 30/11/2007 con condotta perdurante, ruolo di promotore), nella misura di anni cinque di reclusione; -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 8 (art. 367 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., ruolo di partecipe), nella misura di anni due, mesi sei di reclusione, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 2 (artt. 110, 112, 646 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., ruolo di partecipe), nella misura di anni tre di reclusione, confermando nel resto per tutti la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli in data 13/12/2016.

In relazione al predetto capo 1, si contesta agli imputati di aver preso parte ad un'associazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, ed in particolare di appropriazioni indebite e ricettazione di autovetture di origine francese, acquisite in noleggio tramite prestanome ovvero grazie all'utilizzo dello schermo di impresa offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] S.A., V.M.

Auto di [OSCURATO:PERSONA] nei ruoli appresso indicati: [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di capo e organizzatore dell'associazione con il compito di noleggiare autovetture in leasing a lungo termine in Francia tramite le società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:PERSONA]", oggetto di successiva rivendita in Italia a mezzo della V.M.

Auto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero di ricettare autovetture provenienti da appropriazioni indebite commesse da terzi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], tramite la società "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] in proprio agendo quali noleggiatori di autovetture in Francia, successivamente cedute a [OSCURATO:PERSONA].

Fatti accertati in Napoli dal 30.11.2007 con condotta perdurante.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del termine di comparizione dell'imputato ed omessa rinnovazione della citazione.

Evidenzia il ricorrente come essendo l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., una nullità di ordine generale, in caso di assenza del difensore e dell'imputato, come nel caso di specie, nonostante la stessa sia stata regolarmente eccepita, è da escludersi che l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che proprio la detta assenza del difensore e dell'imputato impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.: pertanto, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per interno di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore.

3.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'inesistenza di elementi soggettivi ed oggettivi indicativi della condotta; mancata acquisizione delle denunce per i reati fine; omessa motivazione su motivo di appello.

La mancata acquisizione del compendio probatorio necessaria a poter acclarare la eventuale sussistenza di un reato in mancanza di reali riscontri effettuati fa venir meno l'elemento oggettivo del reato e rende assolutamente inconsistenti, oltre che illogiche e contraddittorie, le motivazioni poste a base della sentenza di appello.3.3.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere.

La fattispecie in parola integra, non un'ipotesi associativa, bensì il concorso di persone nel reato continuato, non avendo le fonti probatorie evidenziato la sussistenza dei requisiti tipizzanti il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. 3.4.

Quarto motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione soggettiva in posizione apicale del ricorrente, anche in presenza di contrasto con precedente giudicato.

In sede di gravame, la difesa non aveva proposto nessun motivo relativo alla sussistenza o meno del ne bis in idem, ma più semplicemente aveva portato all'attenzione della Corte territoriale un giudicato avente medesima identità soggettiva ed oggettiva nel quale la posizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta come quella di un mero partecipe.

3.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in punto permanenza del reato con influenza sul termine prescrizionale.

Dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa a partire da tale data.

3.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante e mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto del leale comportamento processuale dell'imputato, che ha rilasciato ampie, coerenti e documentate dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA], resosi conto del disvalore del proprio comportamento ha tentato di porre in essere delle condotte improntate all'attenuazione delle conseguenze dannose in capo alla società Albax, tanto che ha immediatamente restituito l'unica autovettura in suo possesso e si è reso disponibile ad aiutare la Albax a reperire e a riportare le eventuali vetture ancora presenti sul territorio italiano e di proprietà della predetta società

3.7. Nei termini di legge, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con motivo aggiunto, insistendo nell'accoglimento del sesto motivo articolato nell'atto di ricorso principale.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Motivo unico: inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento, ex art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado in relazione al capo 1).Osserva la ricorrente come sia principio acquisito che, in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado.

Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado.

A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato.

Nella fattispecie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia compiuto tale specifico accertamento, riportandosi a quanto ritenuto dal Tribunale senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito.

Dagli atti risulta che l'imputata è stata sottoposta a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso della Iannotta dalla stessa a partire da tale data.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Motivo unico: inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento, ex art.129 cod. proc. pen., della prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado in relazione al capo 1).

Osserva il ricorrente come sia principio acquisito che, in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado.

Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado.

A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato.

Nella fattispecie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia compiuto tale specifico accertamento, riportandosi a quanto ritenuto dal Tribunale senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito.

Dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso del Curcio dalla stessa a partire da tale data. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

2.1.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rispetto del termine dilatorio di comparizione non rappresenta un requisito di validità della citazione, ma, piuttosto, esso mira a garantire all'imputato e al difensore uno spazio temporale minimo per la preparazione in vista del processo, assolvendo, così, alla diversa finalità di garanzia del diritto di difesa.

Si ritiene, cioè, che - come nel caso di specie - non sia in discussione la regolarità intrinseca della citazione, dal momento che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto l'imputato della fissazione del processo, ma si verta esclusivamente in tema di nullità della notificazione per omesso rispetto del termine di comparizione.

2.1.2. Escluso che si tratti di una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., (concernendo - quest'ultima - l'omissione e non già la mera tardività della notifica), può ricorrere, eventualmente una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria e deducibile esclusivamente nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen.

In tal senso, si è affermato che "In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art.184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato" (Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005).

In ogni caso, poiché non è in discussione l'intervenuta citazione dell'imputato, la concessione del nuovo termine, nella sua intera estensione, non deve essere eseguita necessariamente mediante notificazione di nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che il giudice d'appello rinvii la trattazione ad udienza fissata oltre l'intera estensione del termine, dal momento che l'imputato è rappresentato in udienza dal difensore (cfr., Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816; Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630).

2.1.3. Fermo quanto precede, nella fattispecie, l'omessa rinnovazione della notifica non ha, di fatto, ostacolato l'esercizio effettivo del diritto di difesa, posto che l'imputato, in data 25 ottobre 2022, ha depositato motivi aggiunti.

Inoltre, in alcun punto del ricorso si deduce che la tardività dell'originaria citazione abbia impedito all'imputato di richiedere la trattazione orale del giudizio di appello ex art. 23-bis

I. 176/2020.

In altri termini, è da ritenersi che la violazione del termine di comparizione, prima, e l'omessa notifica all'imputato del rinvio dell'udienza di appello, poi, non hanno in alcun modo cagionato pregiudizio alle prerogative difensive.

2.2. Del tutto generico è il secondo motivo.

Lo stesso articola censure non immediatamente riferibili ad uno specifico capo della decisione.

Del pari, le contestazioni che riguardano la valutazione della prova non si riferiscono con precisione ad alcun dato dimostrativo e si risolvono in una critica confusa e generica.

E le medesime conclusioni potevano già essere tratte con riferimento all'omologo motivo contenuto nel gravame di appello (cfr., Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808, secondo cui, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso.

Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (cfr., Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.

2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

2.3.1. Va evidenziato in premessa come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il presente motivo finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

2.3.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente da censure di illogicità, abbia adeguatamente dato conto della sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen.

Come è noto, l'elemento distintivo rispetto alla fattispecie del concorso va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso (avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti) e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso; ed inoltre la commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo.

Di tali regulae iuris, il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione nel caso di specie.

Non è riconoscibile, pertanto, alcuna inosservanza o erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate al [OSCURATO:PERSONA] nei capi di imputazione addebitati, nell'avere la Corte territoriale, nel rispetto di qui criteri interpretativi confermato la sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen. 2.4.

Manifestamente infondato è il quarto motivo.

2.4.1. La Corte territoriale ha ampiamente spiegato che il processo davanti all'altra Autorità giudiziaria (nella specie, Torino) concerne fatti diversi sotto il profilo giuridico-fattuale, tenuto conto: -della parziale diversità soggettiva (nel processo torinese risultano imputati e condannati molti soggetti diversi, tra cui tali Rosu, Grande e Costantino, in questa sede non imputati, e ritenuti sia partecipi dell'associazione che autori dei reati- fine); -della diversità dei ruoli contestati e ritenuti, giacchè nel processo torinese Curcio è stato considerato capo dell'associazione e [OSCURATO:PERSONA] mero partecipe, mentre nel presente giudizio è stata accertata l'inversione dei ruoli tra i due; -della rilevante diversità del locus delicti commissi, essendo i fatti torinesi accertati come commessi in Moncalieri, mentre i presenti risultano commessi in Napoli; -della parziale diversità dei fatti sotto il profilo cronologico, atteso che nel presente processo l'associazione opera dal novembre 2007 con condotta perdurante (la sentenza di primo grado è del 13/12/2016), mentre in quello torinese la contestazione va dal 6 febbraio 2008 al 2016; -del fatto che, in relazione ai reati-fine, nel presente processo essi sono circoscritti al periodo dicembre 2007-marzo 2008 e sono stati accertati in Napoli e provincia (tranne il capo 2, accertato in Anagni) e concernono unicamente ipotesi di appropriazione indebita, senza contestazioni di falso e frode assicurativa, mentre nel processo torinese i reati-fine sono stati accertati in Piemonte e a Milano tra il marzo 2008 e l'aprile 2009; -delle diverse modalità operative, in quanto nel processo torinese è stato accertato che: in alcune occasioni, le autovetture venivano portate in Italia ed immatricolate con falsi documenti prodotti in Italia e solo in pochi casi i veicoli venivano noleggiati in Francia; in altre occasioni le autovetture risultavano rubate in Italia ed in altri casi ancora risultano contestati reati-fine diversi (tra cui, falso, frode assicurativa); di contro, nel presente giudizio, risultano contestati solo pochi episodi di appropriazione indebita concernenti la ricezione di veicoli di provenienza illecita e solo un episodio sussumibile sotto l'ipotesi di reato di cui all'art. 367 cod. pen. 2.4.2.

Inoltre, il ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato in materia incontrovertibile dall'istruttoria dibattimentale, da cui sono emersi insuperabili elementi di valutazione (v. pagg. 19 e ss. della sentenza impugnata): a) è [OSCURATO:PERSONA] che, servendosi dell'entratura garantitagli dalla conoscenza col Parrini, noleggia in Francia autovetture costose e le esporta illegalmente in Italia, omettendo di pagarne il corrispettivo e di restituirle; b) è dal [OSCURATO:PERSONA] che il terzo acquirente Cairo confessa di aver "comprato" l'autovettura, provento di appropriazione indebita, controllata in Anagni (capo 2) ed è lui che, subito dopo il controllo, si attiva con plurime conversazioni intercettate per recuperare il mezzo; c) è sempre lui a presentarsi falsamente alla polizia giudiziaria come proprietario dell'autovettura controllata nel 2008 in Napoli e risultata noleggiata in Francia presso la "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 3) ed anzi si osserva come, in questa occasione, [OSCURATO:PERSONA] dia chiare indicazioni al Curcio su come agire, sollecitandolo a riferire agli acquirenti che il veicolo non era stato noleggiato, ma comprato; d) il suo ruolo apicale è confermato dalle risultanze concernenti il capo 5), allorchè è lui a dare ordini e indicazioni alla Iannotta in riferimento a un'autovettura consegnatale (la conversazione in atti mostra chiaramente come la Iannotta riferisca al [OSCURATO:PERSONA] come si è comportata, dando generalità false per confondere le Forze dell'Ordine e lui le riferisce che le avrebbe dato il denaro per pagare le rate scadute al fine di non perdere il veicolo; e) è sempre il [OSCURATO:PERSONA] a "vendere" l'autovettura di cui al capo 6) a [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse stata denunciata rubata in Francia non molto tempo prima, e a cercare di intorbidare le acque fornendo alla polizia giudiziaria una versione falsa rispetto alla vicenda cristallizzata nel capo 7).

2.4.3. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto la posizione preminente del [OSCURATO:PERSONA].2.4.4.

Con riferimento all'asserito travisamento delle conversazioni intercettate, si rappresenta che l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del Giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Invero è stato tratteggiato, nell'atto di impugnazione, un mero problema di interpretazione del contenuto delle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano - come nella fattispecie - logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni.

2.5. Non scrutinabile e, come tale, del pari inammissibile è il quinto motivo.

Si è in presenza di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello.

Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte territoriale, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

2.6. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il sesto motivo.

Lo stesso insiste nel rivendicare l'applicazione delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione (insindacabile, alla luce della sua congruità e della mancanza di vizi logico-giuridici) resa sul punto dalla Corte territoriale e tesa ad evidenziare l'intrinseca gravità dei fatti, la loro reiterazione, le modalità di realizzazione (organizzate ed oltremodo insidiose) e la negativa personalità del reo, gravato da plurimi precedenti anche specifici.

Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato anche nella parte in cui ravvisa un profilo di contraddittorietà della motivazione - del tutto inesistente, per i medesimi motivi testè esposti - con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., per avere l'imputato provveduto alla restituzione di una sola autovettura.

Al riguardo, la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che il [OSCURATO:PERSONA] "... non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dell'accaduto né risulta che si sia in concreto attivato per risarcire i danneggiati (le società di noleggio, ma anche i privati truffati) e non può certo dirsi bastevole in tal senso la restituzione di un'autovettura di proprietà della società francese; infine, francamente irrilevante il fatto che abbia ricevuto da questa l'offerta di operare in nome e per conto per il recupero di autoveicoli presenti sul territorio italiano, trattandosi di condotta che in alcun modo elide la gravità dell'accaduto o attenua le sue conseguenze dannose".

2.7. In relazione all'unico motivo aggiunto proposto, la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricollega il motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Non scrutinabile e, come tale, inammissibile è l'unico motivo proposto.Si è in presenza di doglianza che reitera sostanzialmente il quinto motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello.

Si rimanda sul punto alle valutazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo

2.5. del considerato in diritto.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Non scrutinabile e, come tale, inammissibile è l'unico motivo proposto.

Si è in presenza di doglianza che reitera sostanzialmente il quinto motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello.

Si rimanda, anche qui, alle valutazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo

2.5. del considerato in diritto.

5. Alla pronuncia consegue,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 9888/21 in data 11/11/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e da ultimo dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 13/12/2016, previa esclusione per tutti gli imputati dell'aggravante di cui all'art. 4 della I. n. 146/2006, così provvedeva: -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 2 (artt. 110, 112, 646 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.: fatti accertati in Napoli il 30/11/2007 con condotta perdurante, ruolo di promotore), nella misura di anni cinque di reclusione; -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 8 (art. 367 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., ruolo di partecipe), nella misura di anni due, mesi sei di reclusione, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; -per [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in relazione al capo 2 (artt. 110, 112, 646 cod. pen.) e rideterminava la pena per il restante capo 1 (art. 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., ruolo di partecipe), nella misura di anni tre di reclusione, confermando nel resto per tutti la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli in data 13/12/2016. In relazione al predetto capo 1, si contesta agli imputati di aver preso parte ad un'associazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, ed in particolare di appropriazioni indebite e ricettazione di autovetture di origine francese, acquisite in noleggio tramite prestanome ovvero grazie all'utilizzo dello schermo di impresa offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] S.A., V.M. Auto di [OSCURATO:PERSONA] nei ruoli appresso indicati: [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di capo e organizzatore dell'associazione con il compito di noleggiare autovetture in leasing a lungo termine in Francia tramite le società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:PERSONA]", oggetto di successiva rivendita in Italia a mezzo della V.M. Auto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero di ricettare autovetture provenienti da appropriazioni indebite commesse da terzi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], tramite la società "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] in proprio agendo quali noleggiatori di autovetture in Francia, successivamente cedute a [OSCURATO:PERSONA]. Fatti accertati in Napoli dal 30.11.2007 con condotta perdurante. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del termine di comparizione dell'imputato ed omessa rinnovazione della citazione. Evidenzia il ricorrente come essendo l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., una nullità di ordine generale, in caso di assenza del difensore e dell'imputato, come nel caso di specie, nonostante la stessa sia stata regolarmente eccepita, è da escludersi che l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che proprio la detta assenza del difensore e dell'imputato impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.: pertanto, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per interno di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. 3.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'inesistenza di elementi soggettivi ed oggettivi indicativi della condotta; mancata acquisizione delle denunce per i reati fine; omessa motivazione su motivo di appello. La mancata acquisizione del compendio probatorio necessaria a poter acclarare la eventuale sussistenza di un reato in mancanza di reali riscontri effettuati fa venir meno l'elemento oggettivo del reato e rende assolutamente inconsistenti, oltre che illogiche e contraddittorie, le motivazioni poste a base della sentenza di appello.3.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere. La fattispecie in parola integra, non un'ipotesi associativa, bensì il concorso di persone nel reato continuato, non avendo le fonti probatorie evidenziato la sussistenza dei requisiti tipizzanti il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. 3.4. Quarto motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione soggettiva in posizione apicale del ricorrente, anche in presenza di contrasto con precedente giudicato. In sede di gravame, la difesa non aveva proposto nessun motivo relativo alla sussistenza o meno del ne bis in idem, ma più semplicemente aveva portato all'attenzione della Corte territoriale un giudicato avente medesima identità soggettiva ed oggettiva nel quale la posizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta come quella di un mero partecipe. 3.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in punto permanenza del reato con influenza sul termine prescrizionale. Dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa a partire da tale data. 3.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante e mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del leale comportamento processuale dell'imputato, che ha rilasciato ampie, coerenti e documentate dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA], resosi conto del disvalore del proprio comportamento ha tentato di porre in essere delle condotte improntate all'attenuazione delle conseguenze dannose in capo alla società Albax, tanto che ha immediatamente restituito l'unica autovettura in suo possesso e si è reso disponibile ad aiutare la Albax a reperire e a riportare le eventuali vetture ancora presenti sul territorio italiano e di proprietà della predetta società 3.7. Nei termini di legge, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con motivo aggiunto, insistendo nell'accoglimento del sesto motivo articolato nell'atto di ricorso principale. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Motivo unico: inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento, ex art. 129 cod. proc. pen., della prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado in relazione al capo 1).Osserva la ricorrente come sia principio acquisito che, in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado. A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato. Nella fattispecie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia compiuto tale specifico accertamento, riportandosi a quanto ritenuto dal Tribunale senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito. Dagli atti risulta che l'imputata è stata sottoposta a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso della Iannotta dalla stessa a partire da tale data. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Motivo unico: inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento, ex art.129 cod. proc. pen., della prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado in relazione al capo 1). Osserva il ricorrente come sia principio acquisito che, in tema di reato permanente, la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado. A tal fine è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato. Nella fattispecie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia compiuto tale specifico accertamento, riportandosi a quanto ritenuto dal Tribunale senza agganci al materiale probatorio concretamente vagliato nella sentenza di merito. Dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare nell'ottobre 2009 e dall'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava l'oggettiva cessazione della consorteria criminale e il recesso del Curcio dalla stessa a partire da tale data. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rispetto del termine dilatorio di comparizione non rappresenta un requisito di validità della citazione, ma, piuttosto, esso mira a garantire all'imputato e al difensore uno spazio temporale minimo per la preparazione in vista del processo, assolvendo, così, alla diversa finalità di garanzia del diritto di difesa. Si ritiene, cioè, che - come nel caso di specie - non sia in discussione la regolarità intrinseca della citazione, dal momento che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di rendere edotto l'imputato della fissazione del processo, ma si verta esclusivamente in tema di nullità della notificazione per omesso rispetto del termine di comparizione. 2.1.2. Escluso che si tratti di una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., (concernendo - quest'ultima - l'omissione e non già la mera tardività della notifica), può ricorrere, eventualmente una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria e deducibile esclusivamente nei termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. In tal senso, si è affermato che "In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen., comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art.184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di venti giorni con carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato" (Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005). In ogni caso, poiché non è in discussione l'intervenuta citazione dell'imputato, la concessione del nuovo termine, nella sua intera estensione, non deve essere eseguita necessariamente mediante notificazione di nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che il giudice d'appello rinvii la trattazione ad udienza fissata oltre l'intera estensione del termine, dal momento che l'imputato è rappresentato in udienza dal difensore (cfr., Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277816; Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630). 2.1.3. Fermo quanto precede, nella fattispecie, l'omessa rinnovazione della notifica non ha, di fatto, ostacolato l'esercizio effettivo del diritto di difesa, posto che l'imputato, in data 25 ottobre 2022, ha depositato motivi aggiunti. Inoltre, in alcun punto del ricorso si deduce che la tardività dell'originaria citazione abbia impedito all'imputato di richiedere la trattazione orale del giudizio di appello ex art. 23-bis I. 176/2020. In altri termini, è da ritenersi che la violazione del termine di comparizione, prima, e l'omessa notifica all'imputato del rinvio dell'udienza di appello, poi, non hanno in alcun modo cagionato pregiudizio alle prerogative difensive. 2.2. Del tutto generico è il secondo motivo. Lo stesso articola censure non immediatamente riferibili ad uno specifico capo della decisione. Del pari, le contestazioni che riguardano la valutazione della prova non si riferiscono con precisione ad alcun dato dimostrativo e si risolvono in una critica confusa e generica. E le medesime conclusioni potevano già essere tratte con riferimento all'omologo motivo contenuto nel gravame di appello (cfr., Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808, secondo cui, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (cfr., Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 2.3.1. Va evidenziato in premessa come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il presente motivo finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. 2.3.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente da censure di illogicità, abbia adeguatamente dato conto della sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen. Come è noto, l'elemento distintivo rispetto alla fattispecie del concorso va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso (avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti) e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso; ed inoltre la commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo. Di tali regulae iuris, il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione nel caso di specie. Non è riconoscibile, pertanto, alcuna inosservanza o erronea applicazione delle norme di diritto penale sostanziale contestate al [OSCURATO:PERSONA] nei capi di imputazione addebitati, nell'avere la Corte territoriale, nel rispetto di qui criteri interpretativi confermato la sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen. 2.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. 2.4.1. La Corte territoriale ha ampiamente spiegato che il processo davanti all'altra Autorità giudiziaria (nella specie, Torino) concerne fatti diversi sotto il profilo giuridico-fattuale, tenuto conto: -della parziale diversità soggettiva (nel processo torinese risultano imputati e condannati molti soggetti diversi, tra cui tali Rosu, Grande e Costantino, in questa sede non imputati, e ritenuti sia partecipi dell'associazione che autori dei reati- fine); -della diversità dei ruoli contestati e ritenuti, giacchè nel processo torinese Curcio è stato considerato capo dell'associazione e [OSCURATO:PERSONA] mero partecipe, mentre nel presente giudizio è stata accertata l'inversione dei ruoli tra i due; -della rilevante diversità del locus delicti commissi, essendo i fatti torinesi accertati come commessi in Moncalieri, mentre i presenti risultano commessi in Napoli; -della parziale diversità dei fatti sotto il profilo cronologico, atteso che nel presente processo l'associazione opera dal novembre 2007 con condotta perdurante (la sentenza di primo grado è del 13/12/2016), mentre in quello torinese la contestazione va dal 6 febbraio 2008 al 2016; -del fatto che, in relazione ai reati-fine, nel presente processo essi sono circoscritti al periodo dicembre 2007-marzo 2008 e sono stati accertati in Napoli e provincia (tranne il capo 2, accertato in Anagni) e concernono unicamente ipotesi di appropriazione indebita, senza contestazioni di falso e frode assicurativa, mentre nel processo torinese i reati-fine sono stati accertati in Piemonte e a Milano tra il marzo 2008 e l'aprile 2009; -delle diverse modalità operative, in quanto nel processo torinese è stato accertato che: in alcune occasioni, le autovetture venivano portate in Italia ed immatricolate con falsi documenti prodotti in Italia e solo in pochi casi i veicoli venivano noleggiati in Francia; in altre occasioni le autovetture risultavano rubate in Italia ed in altri casi ancora risultano contestati reati-fine diversi (tra cui, falso, frode assicurativa); di contro, nel presente giudizio, risultano contestati solo pochi episodi di appropriazione indebita concernenti la ricezione di veicoli di provenienza illecita e solo un episodio sussumibile sotto l'ipotesi di reato di cui all'art. 367 cod. pen. 2.4.2. Inoltre, il ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato in materia incontrovertibile dall'istruttoria dibattimentale, da cui sono emersi insuperabili elementi di valutazione (v. pagg. 19 e ss. della sentenza impugnata): a) è [OSCURATO:PERSONA] che, servendosi dell'entratura garantitagli dalla conoscenza col Parrini, noleggia in Francia autovetture costose e le esporta illegalmente in Italia, omettendo di pagarne il corrispettivo e di restituirle; b) è dal [OSCURATO:PERSONA] che il terzo acquirente Cairo confessa di aver "comprato" l'autovettura, provento di appropriazione indebita, controllata in Anagni (capo 2) ed è lui che, subito dopo il controllo, si attiva con plurime conversazioni intercettate per recuperare il mezzo; c) è sempre lui a presentarsi falsamente alla polizia giudiziaria come proprietario dell'autovettura controllata nel 2008 in Napoli e risultata noleggiata in Francia presso la "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 3) ed anzi si osserva come, in questa occasione, [OSCURATO:PERSONA] dia chiare indicazioni al Curcio su come agire, sollecitandolo a riferire agli acquirenti che il veicolo non era stato noleggiato, ma comprato; d) il suo ruolo apicale è confermato dalle risultanze concernenti il capo 5), allorchè è lui a dare ordini e indicazioni alla Iannotta in riferimento a un'autovettura consegnatale (la conversazione in atti mostra chiaramente come la Iannotta riferisca al [OSCURATO:PERSONA] come si è comportata, dando generalità false per confondere le Forze dell'Ordine e lui le riferisce che le avrebbe dato il denaro per pagare le rate scadute al fine di non perdere il veicolo; e) è sempre il [OSCURATO:PERSONA] a "vendere" l'autovettura di cui al capo 6) a [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse stata denunciata rubata in Francia non molto tempo prima, e a cercare di intorbidare le acque fornendo alla polizia giudiziaria una versione falsa rispetto alla vicenda cristallizzata nel capo 7). 2.4.3. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto la posizione preminente del [OSCURATO:PERSONA].2.4.4. Con riferimento all'asserito travisamento delle conversazioni intercettate, si rappresenta che l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del Giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Invero è stato tratteggiato, nell'atto di impugnazione, un mero problema di interpretazione del contenuto delle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano - come nella fattispecie - logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. 2.5. Non scrutinabile e, come tale, del pari inammissibile è il quinto motivo. Si è in presenza di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello. Invero, si osserva in premessa come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte territoriale, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 2.6. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il sesto motivo. Lo stesso insiste nel rivendicare l'applicazione delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione (insindacabile, alla luce della sua congruità e della mancanza di vizi logico-giuridici) resa sul punto dalla Corte territoriale e tesa ad evidenziare l'intrinseca gravità dei fatti, la loro reiterazione, le modalità di realizzazione (organizzate ed oltremodo insidiose) e la negativa personalità del reo, gravato da plurimi precedenti anche specifici. Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato anche nella parte in cui ravvisa un profilo di contraddittorietà della motivazione - del tutto inesistente, per i medesimi motivi testè esposti - con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., per avere l'imputato provveduto alla restituzione di una sola autovettura. Al riguardo, la Corte territoriale ha avuto modo di precisare che il [OSCURATO:PERSONA] "... non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dell'accaduto né risulta che si sia in concreto attivato per risarcire i danneggiati (le società di noleggio, ma anche i privati truffati) e non può certo dirsi bastevole in tal senso la restituzione di un'autovettura di proprietà della società francese; infine, francamente irrilevante il fatto che abbia ricevuto da questa l'offerta di operare in nome e per conto per il recupero di autoveicoli presenti sul territorio italiano, trattandosi di condotta che in alcun modo elide la gravità dell'accaduto o attenua le sue conseguenze dannose". 2.7. In relazione all'unico motivo aggiunto proposto, la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricollega il motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Non scrutinabile e, come tale, inammissibile è l'unico motivo proposto.Si è in presenza di doglianza che reitera sostanzialmente il quinto motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello. Si rimanda sul punto alle valutazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo 2.5. del considerato in diritto. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Non scrutinabile e, come tale, inammissibile è l'unico motivo proposto. Si è in presenza di doglianza che reitera sostanzialmente il quinto motivo di ricorso proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell'atto di appello. Si rimanda, anche qui, alle valutazioni e alle conclusioni esposte nel precedente paragrafo 2.5. del considerato in diritto. 5. Alla pronuncia consegue,
Sentenza Cassazione n. 33569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris