CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4160-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta .eslifende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 3327/24/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04160 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 4160/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 3327/2018 la CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Brindisi con cui era stato parzialmente accolto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione dei maggiori ricavi e la rideterminazione del maggior valore della produzione e del volume di affari per l'anno 2005. Il giudice di appello rilevava che l'appellante si era limitato a criticare la consulenza che non avrebbe risposto in maniera esaustiva ai quesiti formulati senza predisporre un elaborato contabile che evidenziasse voce per voce le eventuali incongruenze della c.t.u. dando nel contempo conto della correttezza dei riscontri contenuti nell'accertamento. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso eccependo l'inammissibilità del ricorso correlata al mancato rispetto del dovere di chiarezza, rilievo questo ribadito anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 53 del Dlgs nr 546/1992, in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per avere la CTR ritenuto nella sostanza inammissibile l'appello per difetto di specificità nonostante le puntuali censure proposte dall'Ufficio avverso la decisione impugnata che aveva recepito acriticamente le conclusioni della c.t.u. disposta nel corso del giudizio senza dare conto delle specifiche critiche che erano state mosse all'elaborato tecnico. Il motivo è fondato. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per un preteso vizio deduttivo. i L'impugnazione soddisfa il principio di specificità riproducendo interamente l'atto di gravame ed evidenziando la portata delle censure in esso contenute. Dalla semplice lettura del ricorso si evincono con chiarezza il contenuto della statuizione impugnata ed il motivo di censura. Ciò posto va osservato che anche nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n. 687/07; 19639/08). In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una chiara manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, stabilisce infatti che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione "della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto"; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell'atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall'art. 53 cit., tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione)" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019). Va altresì ricordato che "Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c." (Cass n. 24641 del 2018). Ciò posto la sentenza impugnata, con decisione apodittica, pur rigettando il gravame, ha ritenuto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate privo di specificità, perché fondato su una critica generica all'elaborato tecnico senza contrapporre ad esso una analoga indagine tecnica che" evidenziasse voce per voce le eventuali incongruenze della CTU e nel contempo desse conto della correttezza dei riscontri contenuti nell'accertamento". Appare pertanto fondata la doglianza di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Infatti la specificità dei motivi di appello richiesta da tale norma non impone rigidi formalismi sicché i singoli motivi, come si è detto, non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni purché vi sia un'esposizione chiara ed univoca anche se sommaria (Cass. Sez V 21 sett. 2016 n. 18455; Cass. sez. V, n. 1224 del 19/01/2007). Inoltre allorché, come nel caso in esame, "il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza" ed "esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice", la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni formulate in primo grado adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche sul regolamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anc