CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 gennaio 2020
Cassazione n. 38089/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-01-2020 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 2885 del 2020, con cui la Quarta Sezione di questa Corte, in data 22 gennaio 2020, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza n. 17073 del 2019, con la quale la Terza Sezione di questa Corte aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza emessa il 27 aprile 2016 dalla Corte di Appello di Napoli, confermativa del giudizio di responsabilità penale operato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 349 cod. pen., previo rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Con l'unico motivo di doglianza, la ricorrente deduce l'errore di fatto del giudice di legittimità, osservando che il processo di appello era stato celebrato nella contumacia dell'imputata, stante l'omessa citazione della stessa sia nel domicilio eletto, che nel luogo della sua effettiva residenza, con conseguente notifica dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. La Terza Sezione, con la sentenza n. 17073 del 2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso sostenendo che l'omessa notifica era dovuta all'erronea indicazione del domicilio eletto all'udienza del 7 novembre 2011, non essendo stato precisato che l'indirizzo era in via [OSCURATO:PERSONA] al civico n. 35/b e non 35. Nel primo ricorso straordinario, la difesa della Cacace aveva sottolineato che, nella nomina del difensore di fiducia e nella contestuale elezione di domicilio del 30 marzo 2010, ella aveva indicato correttamente il luogo di dimora e residenza, aggiornando l'originaria elezione di domicilio, per cui l'affermazione della erroneità dell'indirizzo utile ai fini dell'elezione di domicilio era scaturita da un errore percettivo dell'atto processuale da parte della Corte di cassazione. Secondo la prospettazione difensiva, con la sentenza n. 2885 del 2020, la Quarta Sezione, pur affermando la correttezza dell'elezione di domicilio, aveva affermato che la Cacace aveva poi eletto domicilio nel medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA] ma al civico 35, luogo diverso da quello di dimora e residenza, come desumibile dal verbale del 7 novembre 2011, incorrendo in un ulteriore errore percettivo, atteso che nel verbale del 7 novembre 2011, allegato al presente ricorso straordinario, non vi è alcun riferimento a ulteriori elezioni di domicilio, meno che mai ad alcuna che avesse modificato quella del 30 marzo 2010. Tale errore avrebbe dunque provocato un vulnus della decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. E' opportuno premettere che il ricorso risulta proposto tempestivamente: ed invero, pur essendo stato presentata l'odierna impugnazione oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., ovvero il 23 ottobre 2020, con riferimento a una sentenza, quella della Quarta Sezione di questa Corte n. 2885 del 22 gennaio 2020, che era stata depositata in data 24 gennaio 2020, deve tuttavia tenersi conto di due sospensioni, ovvero quella di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, per il periodo decorrente dal 9 marzo al 15 aprile del 2020, prorogato fino all'il. maggio 2020 dal successivo art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, e quella di 30 giorni di cui alla sospensione feriale 2020. Circa l'applicabilità della prima sospensione al ricorso straordinario, deve richiamarsi l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 37560 del 27/10/2020, Rv. 280135), secondo cui la sospensione del decorso dei termini processuali, intròdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, opera anche con riferimento al termine perentorio previsto dall'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, mentre, quanto alla sospensione feriale, deve osservarsi che, sulla stessa falsariga, le Sezioni Unite di questa Corte avevano già chiarito (sentenza n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 264047) che il termine di centottanta giorni per la presentazione del ricorso straordinario è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Ne consegue che, sommando i due periodi di sospensione, tra loro non alternativi, anche se in parte concomitanti, il termine ordinario per proporre ricorso straordinario è "slittato" al 29 ottobre 2020, il che consente di ritenere tempestivo il deposito del ricorso straordinario, avvenuto come detto il 23 ottobre 2020. 2. Ciò posto, occorre evidenziare il ricorso è tuttavia inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero deve premettersi che, nel primo giudizio di legittimità, la difesa della Cacace aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, rilevando che il domicilio eletto dalla ricorrente era in [OSCURATO:PERSONA] la Carità alla via Visitazione n. 74 e che successivamente, all'udienza del 7 novembre 2011, l'imputata aveva dato comunicazione del nuovo luogo di elezione di domicilio, indicato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, sempre nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] la Carità. È stata quindi ritenuta falsa l'attestazione circa la irreperibilità della Cacace presso sia il primo che il secondo domicilio eletto; era stata presentata invero querela di falso rispetto alla relata dell'ufficiale giudiziario, che aveva in ogni caso impedito in maniera indebita la partecipazione dell'imputata al giudizio di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza di questa Sezione n. 17073 del 31 gennaio 2019, il ricorso proposto nell'interesse della Cacace veniva tuttavia dichiarato inammissibile, evidenziandosi che la ricorrente aveva fornito un indirizzo erroneo, risiedendo la stessa al civico 35/b di via [OSCURATO:PERSONA] e non al civico 35 come da lei indicato. L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di essersi recato al civico 35 di [OSCURATO:PERSONA] la Carità e di non avervi trovato la ricorrente non poteva ritenersi dunque falsa, legittimando tale circostanza l'attivazione del meccanismo delineato dall'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., ovvero l'effettuazione della notifica presso il difensore. Avverso tale decisione, è stato dunque proposto un primo ricorso straordinario, con il quale la difesa della Cacace ha dedotto un errore di fatto della Corte rispetto alla lettura della dichiarazione di domicilio, atteso che nell'atto di nomina del difensore depositato il 30 marzo 2010 presso l'Autorità giudiziaria competente, l'imputata aveva eletto domicilio proprio in [OSCURATO:PERSONA] la Carità, via [OSCURATO:PERSONA] 35/b, dove erano stati già ricevuti precedenti atti da parte della Cacace. La Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 2885 del 22 gennaio 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, osservando che il ricorso non si era confrontato con la sentenza della Terza Sezione, nella quale era stato fatto riferimento a una elezione di domicilio del 7 novembre 2011, dunque in data successiva a quella indicata nel ricorso straordinario, risalente al 30 marzo 2010. L'eventuale errore percettivo avrebbe dovuto quindi riguardare il verbale di udienza del 7 novembre 2011, dove il civico è stato individuato nel n. 35 e non 35/b, ma la difesa non aveva curato la produzione di tale verbale, non essendo stato rispettato quindi il principio di autosufficienza del ricorso. Orbene, con l'odierno ricorso straordinario, la difesa della Cacace ha dedotto l'errore di fatto questa volta della sentenza della Quarta Sezione, rimarcando la circostanza che nel verbale del 7 novembre 2011, allegato al ricorso, non vi era alcun riferimento a ulteriori elezioni di domicilio dell'imputata, la quale aveva indicato il luogo di dimora e di residenza nell'atto depositato il 30 marzo 2010. 3. Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie alcun errore percettivo appare ravvisabile, atteso che la Quarta Sezione non ha equivocato il contenuto dell'elezione di domicilio del 30 marzo 2010, ma si è limitata a sottolineare che la ratio decidendi della precedente sentenza di legittimità era fondata sul rilievo che all'udienza del 7 novembre 2011 era stata fornita una nuova ed erronea elezione di domicilio, per cui era con riferimento a tale affermazione che la difesa avrebbe dovuto invocare la sussistenza di un errore di fatto. Il precedente ricorso straordinario, tuttavia, aveva spostato l'attenzione su un tema diverso, ovvero l'esistenza di una precedente elezione di domicilio, non allegando il verbale del 7 novembre 2011 che avrebbe potuto consentire alla Quarta Sezione di rilevare eventuali sviste da parte del giudice di legittimità.L'impostazione seguita nella sentenza oggetto di ricorso risulta coerente del resto con l'affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012, Rv. 252794), secondo cui il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale o il fatto erroneo e allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore. Ora, a fronte di ciò, l'allegazione all'odierna impugnazione del verbale del 7 novembre 2011 risulta senz'altro tardiva, non potendo il ricorso straordinario essere esperito per porre rimedio a una preesistente carenza che ha già determinato una declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di legittimità. 4. Ribadita dunque l'assenza di errori percettivi rispetto alla sentenza della Quarta Sezione di questa Corte, il ricorso straordinario proposto nell'interesse della Cacace deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm