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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47879/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 26 ottobre 2021, la Corte d'appello dì [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio scaturito da sentenza della Corte di cassazione dell'8 febbraio 2021, ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Messina l'8 novembre 2016, con la quale - per quanto qui rileva - il ricorrente era stato condannato per tentato furto pluriaggravato; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla generica formulazione della imputazione e alla spiegazione della ragione per cui gli atti posti in essere non siano semplici atti preparatori non punibili, riferibili a diversi e meramente ipotetici reati, quali un danneggiamento, un'occupazione di immobile, o furti di minore entità; 2) vizi delle motivazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62 -bis cod. pen., quanto alla dosimetria della pena inflitta, alla recidiva, alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad opporre mere indimostrate congetture al dato probatorio correttamente preso in considerazione dalla Corte d'appello, secondo cui vi era stata la forzatura del portone dell'immobile condominiale, evidentemente volta all'attuazione del progetto criminoso di commettere furti in appartamenti, con la presenza nell'auto di arnesi atti allo scasso e con la fuga dei correi, circostanze ampiamente confermate dalla prova testimoniale; che, quanto al secondo motivo, riferito al bilanciamento delle circostanze, va rilevato che la Corte d'appello - a fronte di generiche doglianze difensive, poi reiterate con il ricorso per cassazione - ha correttamente valorizzato la gravità del reato quale emerge dalla pluralità di circostanze aggravanti a effetto speciale, che ha giustificato la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 26 ottobre 2021, la Corte d'appello dì [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio scaturito da sentenza della Corte di cassazione dell'8 febbraio 2021, ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Messina l'8 novembre 2016, con la quale - per quanto qui rileva - il ricorrente era stato condannato per tentato furto pluriaggravato; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando: 1) violazione dell'art. 56 cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla generica formulazione della imputazione e alla spiegazione della ragione per cui gli atti posti in essere non siano semplici atti preparatori non punibili, riferibili a diversi e meramente ipotetici reati, quali un danneggiamento, un'occupazione di immobile, o furti di minore entità; 2) vizi delle motivazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62 -bis cod. pen., quanto alla dosimetria della pena inflitta, alla recidiva, alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, in particolare, il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto ad opporre mere indimostrate congetture al dato probatorio correttamente preso in considerazione dalla Corte d'appello, secondo cui vi era stata la forzatura del portone dell'immobile condominiale, evidentemente volta all'attuazione del progetto criminoso di commettere furti in appartamenti, con la presenza nell'auto di arnesi atti allo scasso e con la fuga dei correi, circostanze ampiamente confermate dalla prova testimoniale; che, quanto al secondo motivo, riferito al bilanciamento delle circostanze, va rilevato che la Corte d'appello - a fronte di generiche doglianze difensive, poi reiterate con il ricorso per cassazione - ha correttamente valorizzato la gravità del reato quale emerge dalla pluralità di circostanze aggravanti a effetto speciale, che ha giustificato la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza anziché di prevalenza; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 set
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