Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04444/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16085/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - nonché U.T.G. di PESCARA, in persona del Prefetto p.t., e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 383/2019 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 7 marzo 2019; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del solo controricorrente Comune di Montesilvano - delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, nel mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese in ordine ai rapporti processuali instauratisi tra la stessa ricorrente e le altre due parti rimaste intimate; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Montesilvano, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16085/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.; -controricorrente - nonché U.T.G. di PESCARA, in persona del Prefetto p.t., e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 383/2019 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 7 marzo 2019; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del solo controricorrente Comune di Montesilvano - delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, nel mentre non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese in ordine ai rapporti processuali instauratisi tra la stessa ricorrente e le altre due parti rimaste intimate; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Montesilvano, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04444/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris