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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45360/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, non potendo essere dedotti, avverso la sentenza alla cui applicazione si è pervenuti con il consenso dell'imputato motivi diversi da quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e fra questi non è prevista la denuncia di qualsiasi vizio afferente alla competenza del giudice adito (e nel caso genericamente contestata sostenendo che per l'applicazione pena, in relazione ai reati a citazione diretta, sia il solo giudice monocratico; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re atore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/5/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, non potendo essere dedotti, avverso la sentenza alla cui applicazione si è pervenuti con il consenso dell'imputato motivi diversi da quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e fra questi non è prevista la denuncia di qualsiasi vizio afferente alla competenza del giudice adito (e nel caso genericamente contestata sostenendo che per l'applicazione pena, in relazione ai reati a citazione diretta, sia il solo giudice monocratico; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re atore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris