CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23419-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 57 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - elettivamente domiciliata in CIVITAVECCHIA, [OSCURATO:PERSONA] N. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23419/2021 Numero sezionale 3752/2022 Numero di raccolta generale 13675/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2021 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto dal condominio Lotto 57-[OSCURATO:PERSONA] di Amatrice per la cassazione della sentenza n. 348 del 18. 6. 2021 del Tribunale di Rieti, che aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di somme per oneri condominiali relativi a spese approvate dall’assemblea; letto il controricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale ha motivato la conclusione accolta affermando l’insussistenza del titolo su il condominio fondava la propria pretesa, atteso che quasi tutte le delibere dell’assemblea di approvazione delle spese erano state dichiarate inefficaci dalla sentenza n. 864 del 2017 dello stesso tribunale, mentre la restante delibera del 17. 8. 2014, pur non oggetto di quel giudizio, doveva comunque ritenersi inefficace perché travolta, a sua volta, dalla declaratoria di inefficacia, ad opera della suddetta sentenza, della delibera dell’1. 12. 2010, che aveva approvato la costituzione del condominio, derivando da tale statuizione che le successive deliberazioni adottate dall’assemblea non potevano produrre effetto vincolante nei confronti della opponente, a prescindere dalla loro specifica impugnazione; con un unico motivo il ricorso denunzia violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere deciso sulla base di una ragione non dedotta dalla opponente, che si era limitata ad F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23419/2021 Numero sezionale 3752/2022 opporre la declaratoria di inefficacia delle delibere a seguito della sentenza del Numero di raccolta generale 13675/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 tribunale n. 864 del 2017, e per non avere considerato che la suddetta decisione aveva espressamente escluso che il giudizio avesse ad oggetto anche la deliberazione del 17. 8. 2014, in quanto la sua impugnativa era stata dichiarata inammissibile, per essere stata avanzata soltanto all’udienza di trattazione; il motivo non appare fondato, dovendosi escludere il vizio di extrapetizione atteso che il tribunale ha motivato la propria decisione sulla precedente sentenza n. 864 del 2017, che era stata pacificamente invocata in giudizio dalla parte opponente, affermando, con un ragionamento non investito da censure, che la delibera del 17. 8. 2014 doveva considerarsi inefficace in ragione dell’annullamento da parte della suddetta sentenza della precedente delibera dell’1. 12. 2010, che aveva costituito lo stesso condominio; di conseguenza la censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile, atteso che la motivazione adottata dalla sentenza è fondata su un rilevo che supera ed assorbe la circostanza che la deliberazione del 17. 8. 2014 non sia stata specificamente impugnata nel precedente giudizio, avendo sul punto espressamente precisato che essa era da ritenersi improduttiva di effetti indipendentemente dalla sua impugnazione >>. Considerato che: entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23419/2021 Numero sezionale 3752/2022 Numero di raccolta generale 13675/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E