CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17326/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto presupposto risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come, dal compendio probatorio raccolto, emerga la sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo del reato (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto dei criteri adottati al fine di escludere il beneficio (in particolare, i precedenti a carico della ricorrente e il comportamento processuale della stessa) e ha ritenuto la pena, così come rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci