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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31219/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 5104/26 Marsala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di numerosi precedenti, di cui uno specifico, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità (pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il ir91sidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] rciarelli DEPOSiTA T [OSCURATO:PERSONA] A Sezione VI; Pepao 13 A e 2026 L'ASSISTENTE 1,,ligt MARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 11 1r nente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 5104/26 Marsala OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di numerosi precedenti, di cui uno specifico, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità (pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il ir91sidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] rciarelli DEPOSiTA T [OSCURATO:PERSONA] A Sezione VI; Pepao 13 A e 2026 L'ASSISTENTE 1,,ligt MARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 11 1r nente 2
Sentenza Cassazione n. 31219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris