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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 37663/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1982 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 24 febbraio Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, emessa il 24 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in relazione a vari reati tra cui l'associazione per delinquere, finalizzata a commettere delitti di contrabbando del gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori, emissione e utilizzazione di fatturazioni per operazioni inesistenti.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza l'imputato - a mezzo difensori - ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale del riesame, nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, trascurato di considerare la confessione resa dal ricorrente; l'essersi quest'ultimo adoperato per risarcire il danno e l'avere ammesso di avere acquistato e ricevuto carburante in violazione delle accise, previste ad hoc ex lege.

L'imputato avrebbe chiesto la sostituzione della misura cautelare intramuraria con quella domestica, in presenze' della quale non potrebbe in concreto reiterarsi la condotta illecita.

Peraltro, la misura della custodia cautelare in carcere è stata applicata un anno fa e tutti i coimputati sono in vinculis o agli arresti domiciliari, cosicché l'isolamento domestico potrebbe impedire ogni recidiva.

Peraltro, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato perché solo la misura carceraria sarebbe adeguata a fronte delle esigenze cautelari.

3. Il 2 settembre 2022 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, motivata dall'avvenuta sostituzione, nelle more, della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve premettersi che l'atto di rinuncia, depositato da uno dei difensori del ricorrente, non è rituale, non essendo firmato dall'imputato ma solo dal difensore, per il quale non si è rinvenuta in atti la procura speciale.

Peraltro, la dedotta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non risulta documentata.

2. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, perché fondato su doglianze prive di specificità.

3. Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti.

4. Posto, dunque, che colui che chiede la sostituzione di una misura cautelare ha l'onere di dedurre elementi nuovi, idonei a modificare la situazione già vagliata all'atto dell'adozione della misura, deve rilevarsi che, nel caso in esame, nessun appunto può muoversi al Collegio territoriale che ha rigettato la richiesta di sostituzione, avendo evidenziato che non vi erano elementi di novità atti a modificare la misura in atto, tali non potendosi ritenere il decorso del tempo in vinculis e gli intervenuti sequestri.

Con riguardo ai sequestri, il Tribunale del riesame ha ricordato l'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 28515 del 28 febbraio 2018, Rv 273354-01), secondo cui, in tema di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di reato associativo ai sensi dell'art. 416 cod. pen., la concretezza e l'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non vengono meno nel caso in cui i beni del sodalizio siano attinti da provvedimenti di natura cautelare reale.

Difatti, le predette misure differiscono ontologicamente tra loro e perseguono finalità diverse, tutelando distinti beni giuridici, così che non può ritenersi che il periculum attinente alla reiterazione del comportamento illecito, alla cui esclusione è posta la misura in atto applicata, venga meno solo per essere stato il sodalizio attinto da provvedimenti di natura cautelare reale, incidenti solo sull'aspetto patrimoniale.

Il menzionato Tribunale ha poi evidenziato, quanto al tempo decorso dall'adozione della misura, che "le competenze e i rapporti personali, acquisiti nel corso del periodo delle indagini, potrebbero condurre l'imputato - laddove non sottoposto a misura cautelare idonea ad impedirne l'ulteriore iniziativa criminosa - a reiterare il reato", così rimarcando che il tempo decorso era inidoneo a far ritenere affievolite le esigenze cautelari.

Del resto, questa Corte (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Rv. 271119 - 01) ha già affermato, sia pure con riferimento alla sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave ma con rilievi all'evidenza estensibili alla sostituzione di ogni misura, che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura, che si chiede di rimodulare.

Alla luce di quanto precede deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che l'ordinanza impugnata, scevra di errori di diritto e vizi logici, resiste ai rilievi censori.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

6. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. 3 12( P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1982 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 24 febbraio Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza del 16 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa il 24 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in relazione a vari reati tra cui l'associazione per delinquere, finalizzata a commettere delitti di contrabbando del gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudolento di valori, emissione e utilizzazione di fatturazioni per operazioni inesistenti. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza l'imputato - a mezzo difensori - ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale del riesame, nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, trascurato di considerare la confessione resa dal ricorrente; l'essersi quest'ultimo adoperato per risarcire il danno e l'avere ammesso di avere acquistato e ricevuto carburante in violazione delle accise, previste ad hoc ex lege. L'imputato avrebbe chiesto la sostituzione della misura cautelare intramuraria con quella domestica, in presenze' della quale non potrebbe in concreto reiterarsi la condotta illecita. Peraltro, la misura della custodia cautelare in carcere è stata applicata un anno fa e tutti i coimputati sono in vinculis o agli arresti domiciliari, cosicché l'isolamento domestico potrebbe impedire ogni recidiva. Peraltro, il Tribunale del riesame non avrebbe spiegato perché solo la misura carceraria sarebbe adeguata a fronte delle esigenze cautelari. 3. Il 2 settembre 2022 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, motivata dall'avvenuta sostituzione, nelle more, della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che l'atto di rinuncia, depositato da uno dei difensori del ricorrente, non è rituale, non essendo firmato dall'imputato ma solo dal difensore, per il quale non si è rinvenuta in atti la procura speciale. Peraltro, la dedotta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non risulta documentata. 2. Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, perché fondato su doglianze prive di specificità. 3. Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. 4. Posto, dunque, che colui che chiede la sostituzione di una misura cautelare ha l'onere di dedurre elementi nuovi, idonei a modificare la situazione già vagliata all'atto dell'adozione della misura, deve rilevarsi che, nel caso in esame, nessun appunto può muoversi al Collegio territoriale che ha rigettato la richiesta di sostituzione, avendo evidenziato che non vi erano elementi di novità atti a modificare la misura in atto, tali non potendosi ritenere il decorso del tempo in vinculis e gli intervenuti sequestri. Con riguardo ai sequestri, il Tribunale del riesame ha ricordato l'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 28515 del 28 febbraio 2018, Rv 273354-01), secondo cui, in tema di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di reato associativo ai sensi dell'art. 416 cod. pen., la concretezza e l'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non vengono meno nel caso in cui i beni del sodalizio siano attinti da provvedimenti di natura cautelare reale. Difatti, le predette misure differiscono ontologicamente tra loro e perseguono finalità diverse, tutelando distinti beni giuridici, così che non può ritenersi che il periculum attinente alla reiterazione del comportamento illecito, alla cui esclusione è posta la misura in atto applicata, venga meno solo per essere stato il sodalizio attinto da provvedimenti di natura cautelare reale, incidenti solo sull'aspetto patrimoniale. Il menzionato Tribunale ha poi evidenziato, quanto al tempo decorso dall'adozione della misura, che "le competenze e i rapporti personali, acquisiti nel corso del periodo delle indagini, potrebbero condurre l'imputato - laddove non sottoposto a misura cautelare idonea ad impedirne l'ulteriore iniziativa criminosa - a reiterare il reato", così rimarcando che il tempo decorso era inidoneo a far ritenere affievolite le esigenze cautelari. Del resto, questa Corte (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Rv. 271119 - 01) ha già affermato, sia pure con riferimento alla sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave ma con rilievi all'evidenza estensibili alla sostituzione di ogni misura, che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura, che si chiede di rimodulare. Alla luce di quanto precede deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che l'ordinanza impugnata, scevra di errori di diritto e vizi logici, resiste ai rilievi censori. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. 6. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. 3 12( P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma,
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