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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14142/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9466/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6621 /20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 7/10/2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], TorelliFausto, [OSCURATO:PERSONA] rizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute edel Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitari e concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, avendo il Tribunale correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativodiritto, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità con solidatosi da tempo; avverso la sentenza d’appello i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e d ella Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/otardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Un ione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97)e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonchédell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenutadecorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoriaavanzata d ai ricorrenti in contrasto con quanto desumibile dalcomplessivo quadro normativo e giurisprudenziale analiticamente richiamatoin ricorso ; ilmotivo è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 ) c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in particolare, in tema di giu dizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di qu esta Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato la insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; secondoi ricorrenti, la questione del se un rim edio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generaleapplicazione, come emergerebbe dal §

10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una esegesi dell'ordinamento internazionaleinterna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigetta re, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incertezzasi sarebbe protratta fino al 2011, cioè fino all'adozione della legge12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione d el diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivatii diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente rec epita, si èeffettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientementecerto e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo afar decorrere il termine di prescriz ione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cuiè basato il rigetto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti sirichiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del dannoda tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore(27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11,ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari d elle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass . 31/05/2018, n.13758); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdur are degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, a ttuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); ladifesa dei ricorrenti sostiene che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora es aminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescriz ione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, Cass. 31/03/2021, n. 8843)- sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamentodello stabile orientamento nomofilattico richiamato, per unverso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale danon potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, secondoquanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la que stione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giur isdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente;2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimentodell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effettisulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3)la legittimazione passiva - stante che è dello Stato in persona della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di undiverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mer a irregolarità, sanabile aisensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualeattività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o dialtri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrat e, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il propriodissenso attraverso il richiamo di precedenti giurispruden ziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersinon decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor renti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

LaCorte d ichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delpresente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti al risarcimento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, dei danni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9466/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6621 /20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 7/10/2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], TorelliFausto, [OSCURATO:PERSONA] rizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute edel Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitari e concernenti il riconoscimentodel compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazioneuniversitaria; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, avendo il Tribunale correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativodiritto, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità con solidatosi da tempo; avverso la sentenza d’appello i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e d ella Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; consideratoche, conl’unico motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme edei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/otardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Un ione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97)e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonchédell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto l’avvenutadecorrenza del termine di prescrizione relativo alla pretesa risarcitoriaavanzata d ai ricorrenti in contrasto con quanto desumibile dalcomplessivo quadro normativo e giurisprudenziale analiticamente richiamatoin ricorso ; ilmotivo è inammissibile; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 ) c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri in particolare, in tema di giu dizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di qu esta Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato la insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispetto a quello di introduzione del giudizio; secondoi ricorrenti, la questione del se un rim edio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generaleapplicazione, come emergerebbe dal § 10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una esegesi dell'ordinamento internazionaleinterna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigetta re, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incertezzasi sarebbe protratta fino al 2011, cioè fino all'adozione della legge12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione d el diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivatii diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente rec epita, si èeffettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientementecerto e perciò effettivo rimedio giurisdizionale idoneo afar decorrere il termine di prescriz ione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cuiè basato il rigetto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti sirichiami, correttamente applicandolo, all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del dannoda tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore(27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11,ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari d elle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass . 31/05/2018, n.13758); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdur are degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regime discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, a ttuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); ladifesa dei ricorrenti sostiene che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora es aminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescriz ione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (cfr. tra le decisioni più recenti, Cass. 31/03/2021, n. 8843)- sono del tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamentodello stabile orientamento nomofilattico richiamato, per unverso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale danon potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, secondoquanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la que stione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giur isdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente;2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimentodell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effettisulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3)la legittimazione passiva - stante che è dello Stato in persona della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di undiverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mer a irregolarità, sanabile aisensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualeattività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o dialtri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrat e, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il propriodissenso attraverso il richiamo di precedenti giurispruden ziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersinon decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricor renti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. LaCorte d ichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 2023 - R.G. n. 9466/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delpresente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito. Condanna i ricorrenti al risarcimento, in favore delle amministrazionicontroricorrenti, dei danni
Sentenza Cassazione n. 14142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris