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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44384/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:02WJJZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, basato anche sulla sussistenza di precedenti per reati della stessa specie.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] uolo D [OSCURATO:PERSONA] CAt'sr.,g" — 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:02WJJZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, basato anche sulla sussistenza di precedenti per reati della stessa specie. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] uolo D [OSCURATO:PERSONA] CAt'sr.,g" — 1
Sentenza Cassazione n. 44384/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris