CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46603/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, con statuizione di definitività in riferimento alla responsabilità penale, o, in subordine, per la remissione alle Sezioni unite, stante il contrasto fra le Sezioni semplici, circa le statuizioni che la Corte di cassazione può adottare nel caso di omessa risposta alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta ex art. 367 cod. pen. dal Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] per avere, mendacemente disconosciuto il contratto di fornitura elettrica descritto nell'imputazione, simulato una truffa a suo danno e provocato l'inizio di un procedimento penale per accertarlo. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione circa il rigetto della richiesta di disporre una nuova perizia perché la prima era stata svolta su una fotocopia del documento con la sottoscrizione attribuita a [OSCURATO:PERSONA], nonostante il perito avesse sottolineato l'impossibilità di effettuare le perizia e perché, oltretutto, la sottoscrizione era costituita da una mera sigla. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la responsabilità dell'imputato, fondandola su una registrazione fonica, su una perizia grafologica e sulle dichiarazioni di tre testimoni dei quali non è stata vagliata l'attendibilità. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e mancanza della motivazione nel diniego della sospensione condizione della pena nonostante l'assenza di precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili. Essi si presentano nella forma di generiche negazioni della valenza delle acquisizioni istruttorie e non si confrontano compiutamente con le convergenti argomentazioni che il Tribunale e la Corte di appello hanno sviluppato per giustificare la loro decisione e delle quali, del resto, non evidenziano manifeste illogicità. Va rilevato che quanto rappresentato nel ricorso circa le obiezioni del perito grafologo non trova conferma nel contenuto della sentenza, nella quale si precisa che, in realtà, negli atti vi è solo la copia del contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] perché la conclusione avvenne seguendo lo schema della proposta e dell'accettazione. Peraltro, deve comunque registrarsi che nella perizia effettivamente si rileva che «il documento in verifica è disponibile in fotocopia», e si precisa che, per essere ottimale, l'esame dovrebbe effettuarsi su un documento originale ma anche che se — come nel caso in oggetto — la fotocopia è di buona qualità e tutti gli elementi indirizzano in maniera chiara e univoca verso una conclusione, allora il risultato può essere considerato attendibile (p.9). Pertanto, non irragionevolmente la Corte di appello ha valutato che il perito ha concluso la sua relazione attribuendo la sottoscrizione del contratto appunto a [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, il ricorso non nega che dell'avvenuta stipulazione del contratto venne data conferma telefonica all'utenza intestata all'imputato a conclusione di un iter ripercorso dal [OSCURATO:PERSONA] (che ha dichiarato di avere stipulato il contratto con [OSCURATO:PERSONA] per conto della Sogenia), [OSCURATO:PERSONA] (che a tale colloquio ha dichiarato di avere assistito), il teste Cassano (il superiore gerarchico di Liga che ha dichiarato di avere da lui ricevuto il contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], che contattò per la conferma telefonica). Su queste basi non incongruamente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e ha ritenuto non necessari nuovi mezzi istruttori: deve ribadirsi che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al controllo di legittimità se la argomentazione della sentenza di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità dell'imputato nel senso che non sono presenti lacune o manifeste illogicità — ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza — che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendo all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr., Rv. 261799). 1.2. Invece, quanto al terzo motivo, deve registrarsi che effettivamente, nonostante l'appellante avesse formulato apposito motivo, la Corte di appello nulla ha risposto circa la conferma del diniego della sospensione condizionale della pena, mentre, sul punto la motivazione adottata dal Tribunale è consistita nel riportarsi alle stesse ragioni per le quali ha escluso le circostanze attenuanti generiche, ossia il non avere l'imputato mai ritrattato ma sempre confermato le accuse, argomento non riconducibile ai criteri di valutazione pertinenti al giudizio relativo alla concessione o al diniego della sospensione condizionale della pena che deve fondarsi su una prognosi circa la probabilità di recidiva. Ne deriva che, poiché non emergono cause radicalmente ostative alla eventuale sospensione condizionale della pena, l'omessa pronuncia sulla relativa richiesta determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione compiere una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 622233 del 11/03/2021, F. Rv. 281519; Sez. 2, n. 46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv. 268402; Sez. 6, n. 26539 del 09/06/2015, Ciancio, Rv. 263917). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 03/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]