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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47119/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso ex d.P.R. n. 241 del 2006 a Luigi BEVILACQUA con ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2006 e con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, in relazione alla pena di euro 150 di multa, inflitta con decreto penale del GIP del Tribunale di Velletri in data 28 ottobre 2004, irrevocabile in data 1° ottobre 2006, e di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 8 aprile 2005, irrevocabile in data 15 luglio 2013, per i reati rispettivamente commessi in data 15 gennaio 2004 e 14 maggio 2002, ritenendo di non dovere verificare la conoscenza, in capo al giudice dell'esecuzione che aveva concesso il beneficio, della causa ostativa o di revoca.

2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la mancata applicazione del principio di diritto espresso, in tema di revoca della sospensione condizionale, da SU, n. 37345 del 2015 e richiamato in tema di revoca dell'indulto da Sez. 1, n. 32258 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso in executivis ex d.P.R. n. 241 del 2006 a Luigi BEVILACQUA con ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2006 e con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, a causa del passaggio in giudicato in data 18 febbraio 2008 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Castellammare di Stabia in data 9 novembre 2006 (fatto commesso in data 23 ottobre 2006).

2.1. La difesa aveva richiesto al giudice dell'esecuzione di verificare la conoscenza della causa ostativa da parte del giudice dell'esecuzione che ha concesso il beneficio, ciò con particolare riferimento all'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, pronunciata dopo la sentenza che costituisce causa di revoca.3.

La censura difensiva, già proposta in sede esecutiva e oggi reiterata con il ricorso per cassazione, è fondata.

3.1. Deve farsi applicazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo» (ex multis, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865).

4. Orbene, l'ordinanza impugnata, che ha erroneamente negato l'applicazione del richiamato principio in tema di revoca del beneficio dell'indulto, deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché proceda a nuovo giudizio per verificare, anche mediante l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione relativo al provvedimento del GIP del Tribunale di Velletri e del Tribunale di Vallo della Lucania, la conoscenza della causa ostativa costituita dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Castellammare di Stabia in data 9 novembre 2006; poiché, diversamente, l'erronea concessione del beneficio non è revocabile.

4.1. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione accerti la }n conoscenza della causa ostativa, è pure chiamato a verificare l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo, con particolare riferimento alla decorrenza dalla causa di revoca (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Simone PERELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso ex d.P.R. n. 241 del 2006 a Luigi BEVILACQUA con ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2006 e con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, in relazione alla pena di euro 150 di multa, inflitta con decreto penale del GIP del Tribunale di Velletri in data 28 ottobre 2004, irrevocabile in data 1° ottobre 2006, e di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 8 aprile 2005, irrevocabile in data 15 luglio 2013, per i reati rispettivamente commessi in data 15 gennaio 2004 e 14 maggio 2002, ritenendo di non dovere verificare la conoscenza, in capo al giudice dell'esecuzione che aveva concesso il beneficio, della causa ostativa o di revoca. 2. [OSCURATO:PERSONA] BEVILACQUA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la mancata applicazione del principio di diritto espresso, in tema di revoca della sospensione condizionale, da SU, n. 37345 del 2015 e richiamato in tema di revoca dell'indulto da Sez. 1, n. 32258 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, a seguito di richiesta del pubblico ministero, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso in executivis ex d.P.R. n. 241 del 2006 a Luigi BEVILACQUA con ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2006 e con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, a causa del passaggio in giudicato in data 18 febbraio 2008 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Castellammare di Stabia in data 9 novembre 2006 (fatto commesso in data 23 ottobre 2006). 2.1. La difesa aveva richiesto al giudice dell'esecuzione di verificare la conoscenza della causa ostativa da parte del giudice dell'esecuzione che ha concesso il beneficio, ciò con particolare riferimento all'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 agosto 2013, pronunciata dopo la sentenza che costituisce causa di revoca.3. La censura difensiva, già proposta in sede esecutiva e oggi reiterata con il ricorso per cassazione, è fondata. 3.1. Deve farsi applicazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo» (ex multis, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865). 4. Orbene, l'ordinanza impugnata, che ha erroneamente negato l'applicazione del richiamato principio in tema di revoca del beneficio dell'indulto, deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché proceda a nuovo giudizio per verificare, anche mediante l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione relativo al provvedimento del GIP del Tribunale di Velletri e del Tribunale di Vallo della Lucania, la conoscenza della causa ostativa costituita dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione di Castellammare di Stabia in data 9 novembre 2006; poiché, diversamente, l'erronea concessione del beneficio non è revocabile. 4.1. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione accerti la }n conoscenza della causa ostativa, è pure chiamato a verificare l'eventuale estinzione della pena per decorso del tempo, con particolare riferimento alla decorrenza dalla causa di revoca (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'app
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