CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Marsala, pronunciata in data 2 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputato dal fatto di cui al capo B) dell'imputazione perché non costituisce reato e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo A). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova del riconoscimento dell'imputato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 3 sull'attendibilità delle dichiarazioni del teste di P.G.); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), secondo cui, in tema di ricettazione, se il valore del bene ricettato non è esiguo, la particolare tenuità deve essere esclusa e l'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta qualora il giudice abbia escluso l'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità sotto il profilo della componente oggettiva del fatto né, più in particolare, qualora la cosa oggetto di reato sia un'autovettura funzionante, qualunque sia lo stato di vetustà, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale, anche alla luce del valore economico dell'autovettura marciante ricettata, ha escluso entrambe le attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci