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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2025

Cassazione n. 29554/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1068/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16180/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 12/09/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che le parti non hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 31/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che i difensori delle parti civili e del ricorrente non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12/11/2021 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, all’esito di rito abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] con la formula “per non avere commesso i fatti” in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2), truffa aggravata (capi 3 e 5) e furto con strappo (capo 4), tutti contestati come commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato.

A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero, la Corte di appello di Venezia con pronuncia del 12/09/2024 riformava la sentenza di primo grado dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui sopra e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, irrogava la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede civile con assegnazione di provvisionale quantificata in euro 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in euro 3.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29554/2025 Roma, lì, 18/08/2025 proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530 codice di rito, nonché la lacunosità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha riformato l’epilogo assolutorio a cui era pervenuto il giudice di primo grado, senza adempiere al necessario obbligo di motivazione c.d. rafforzata ed àncorando l’affermato giudizio di responsabilità non a elementi gravi precisi e concordanti, bensì a mere ipotesi; in particolare, ha tralasciato un dato decisivo e cioè il fatto che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa della rapina, aveva riconosciuto gli autori dell’azione predatoria in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], entrambi a bordo dell’auto che l’aveva seguita sino alla sua abitazione, indicando il primo come colui che l’aveva materialmente aggredita ed il secondo come il soggetto che aveva atteso in auto pronto per la fuga; il collegio di merito non ha, inoltre, superato e scalfito le argomentazioni del primo giudice limitandosi “a riportarsi per relationem” all’atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, senza operare una valutazione propria ed autonoma.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e con riguardo alla dosimetria della pena.

La Corte di appello ha omesso di valutare il ruolo marginale ricoperto dall’imputato nelle azioni delittuose ed il positivo comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile

2. Il primo motivo non è consentito con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., mentre è generico in relazione sia al prospettato travisamento probatorio che alla lamentata mancanza di motivazione c.d. rafforzata, censura, quest’ultima, che è comunque anche manifestamente infondata.

Quanto alla prima doglianza, va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione).

Quanto al travisamento, il ricorso non indica le prove asseritamente attinte da errore “sul significante” nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul "significato", atteso il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova), né argomenta in alcun modo in ordine alla decisività del dedotto travisamento e cioè come esso, ove effettivo, abbia concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; (Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).

Anche la prospettata violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata è affetta da genericità sostanziandosi nel mero richiamo a principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità (pagine da 5 a 7 del ricorso), nell’affermare apoditticamente che la Corte di appello non avrebbe superato gli argomenti posti a fondamento del precedente epilogo assolutorio e nel mettere in luce un solo elemento concreto, peraltro relativo esclusivamente ai delitti di rapina e lesioni (nulla indicando di specifico per gli altri reati), che avrebbe dovuto condurre alla conferma dell’epilogo assolutorio e cioè il mancato riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato come autore dell’azione predatoria contestata al capo 1).

Il ricorrente non opera, quindi, un effettivo e critico confronto con la sentenza impugnata che ha assolto compiutamente all’onere di motivazione rafforzata, in linea con le linee ermeneutiche dettate da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui, in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato ( SU n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; SU n. 14426 del 14/01/2019, Pavan,Rv. 275112 e, successivamente, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 2845-03; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 17.4.2023, B., Rv. 284493-03).

La sentenza impugnata (pagg. da 5 a 9) ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi la cui sussistenza non è contestata nel ricorso, dalla lettura combinata degli stessi ha ricavato la partecipazione anche di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti a lui contestati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Il collegio di merito non ha affatto trascurato il fatto che, con riferimento all’addebito di rapina, il riconoscimento fotografico di uno degli autori operato dalla vittima ([OSCURATO:PERSONA]) era effettivamente caduto – sia pure in termini solo possibilistici e, quindi, non certi - sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] e non su quella di [OSCURATO:PERSONA].

Di tale circostanza ha dato atto espressamente, evidenziando, tuttavia, la presenza di altri elementi gravi precisi e concordanti conducenti all’imputato, sia come co-autore di tale azione predatoria che come partecipe delle ulteriori reati di furto con strappo e di truffa aggravata.

La Corte distrettuale ha dato conto della sequenza temporale degli illeciti (tutti commessi il giorno 20 aprile 2017 nella zona tra Padova e Rovigo e a poche ore di distanza l’uno dall’altro) e della certa partecipazione agli stessi di [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso della rapina commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando una vettura [OSCURATO:PERSONA] di cui quest’ultima aveva fornito la targa) e ha raccordato tali pacifiche circostanze con i seguenti dati: -il “percorso” effettuato dalla scheda telefonica intestata a Erricchelli, risultata presente sul luogo della rapina e del tutto compatibile con la tratta Napoli-Padova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] pacificamente in uso a [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a controllo il giorno successivo con a bordo proprio costui e la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]; -i contatti telefonici intercorsi tra l’utenza intestata all’odierno ricorrente e quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] nelle giornate del 19 e 20 aprile; - la prenotazione di due alberghi effettuata con la scheda intestata a [OSCURATO:PERSONA], ove poi questi aveva effettivamente soggiornato insieme a [OSCURATO:PERSONA] proprio le notti del 19 e 20 aprile, esibendo entrambi le rispettive carte di identità; - l’aggancio di tale utenza anche alle celle dei luoghi ove erano stati consumati il furto con strappo e la truffa contestati ai capi 4) e 5); - l’assenza di qualsivoglia giustificazione da parte dell’imputato in merito alle ragioni dello spostamento da Napoli (luogo di residenza) alla regione Veneto.

Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “ al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).

La lettura della sentenza impugnata fornisce, infatti, contezza di come la Corte distrettuale non solo ha operato l'opportuna e autonoma valutazione, sia unitaria che globale, di dati investigativi obliterati dal giudice di primo grado ma ha anche analizzato, confutandoli ad uno ad uno, gli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione assolutoria (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente che è sorretta da argomenti dirimenti e che si confronta, mettendone in luce carenze e aporie, con la pronuncia di primo grado, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sulla colpevolezza.

3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso avente a oggetto la commisurazione della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata (pag. 10), con motivazione scevra da vizi logici e condotta in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha escluso il riconoscimento di attenuanti generiche dando rilievo alla pluralità dei fatti di reato commessi in sequenza in uno stesso giorno e con escalation di violenza, realizzata anche contro la persona ed anche al precedente penale a carico dell’imputato che, peraltro, nessun segno positivo di resipiscenza aveva palesato rispetto alle vittime delle azioni predatorie; in ragione di tali parametri ha quantificato la pena che, con riferimento alla sanzione detentiva del più grave delitto di rapina, corrisponde al minimo edittale, alla stregua della cornice vigente all'epoca dei fatti.

Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che, ove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure in sede di legittimità che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

Va, infatti, ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, v. 279549).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1068/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16180/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 12/09/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che le parti non hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 31/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che i difensori delle parti civili e del ricorrente non hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12/11/2021 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, all’esito di rito abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] con la formula “per non avere commesso i fatti” in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2), truffa aggravata (capi 3 e 5) e furto con strappo (capo 4), tutti contestati come commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato. A seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero, la Corte di appello di Venezia con pronuncia del 12/09/2024 riformava la sentenza di primo grado dichiarando [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui sopra e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, irrogava la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede civile con assegnazione di provvisionale quantificata in euro 50.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e in euro 3.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29554/2025 Roma, lì, 18/08/2025 proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530 codice di rito, nonché la lacunosità e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha riformato l’epilogo assolutorio a cui era pervenuto il giudice di primo grado, senza adempiere al necessario obbligo di motivazione c.d. rafforzata ed àncorando l’affermato giudizio di responsabilità non a elementi gravi precisi e concordanti, bensì a mere ipotesi; in particolare, ha tralasciato un dato decisivo e cioè il fatto che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa della rapina, aveva riconosciuto gli autori dell’azione predatoria in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], entrambi a bordo dell’auto che l’aveva seguita sino alla sua abitazione, indicando il primo come colui che l’aveva materialmente aggredita ed il secondo come il soggetto che aveva atteso in auto pronto per la fuga; il collegio di merito non ha, inoltre, superato e scalfito le argomentazioni del primo giudice limitandosi “a riportarsi per relationem” all’atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, senza operare una valutazione propria ed autonoma. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e con riguardo alla dosimetria della pena. La Corte di appello ha omesso di valutare il ruolo marginale ricoperto dall’imputato nelle azioni delittuose ed il positivo comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo non è consentito con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., mentre è generico in relazione sia al prospettato travisamento probatorio che alla lamentata mancanza di motivazione c.d. rafforzata, censura, quest’ultima, che è comunque anche manifestamente infondata. Quanto alla prima doglianza, va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). Quanto al travisamento, il ricorso non indica le prove asseritamente attinte da errore “sul significante” nel quale sarebbe caduti i giudici di secondo grado (non sul "significato", atteso il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova), né argomenta in alcun modo in ordine alla decisività del dedotto travisamento e cioè come esso, ove effettivo, abbia concretamente inciso sulla tenuta logica della motivazione. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; (Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). Anche la prospettata violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata è affetta da genericità sostanziandosi nel mero richiamo a principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità (pagine da 5 a 7 del ricorso), nell’affermare apoditticamente che la Corte di appello non avrebbe superato gli argomenti posti a fondamento del precedente epilogo assolutorio e nel mettere in luce un solo elemento concreto, peraltro relativo esclusivamente ai delitti di rapina e lesioni (nulla indicando di specifico per gli altri reati), che avrebbe dovuto condurre alla conferma dell’epilogo assolutorio e cioè il mancato riconoscimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato come autore dell’azione predatoria contestata al capo 1). Il ricorrente non opera, quindi, un effettivo e critico confronto con la sentenza impugnata che ha assolto compiutamente all’onere di motivazione rafforzata, in linea con le linee ermeneutiche dettate da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui, in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato ( SU n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; SU n. 14426 del 14/01/2019, Pavan,Rv. 275112 e, successivamente, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 2845-03; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 17.4.2023, B., Rv. 284493-03). La sentenza impugnata (pagg. da 5 a 9) ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi la cui sussistenza non è contestata nel ricorso, dalla lettura combinata degli stessi ha ricavato la partecipazione anche di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti a lui contestati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio di merito non ha affatto trascurato il fatto che, con riferimento all’addebito di rapina, il riconoscimento fotografico di uno degli autori operato dalla vittima ([OSCURATO:PERSONA]) era effettivamente caduto – sia pure in termini solo possibilistici e, quindi, non certi - sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] e non su quella di [OSCURATO:PERSONA]. Di tale circostanza ha dato atto espressamente, evidenziando, tuttavia, la presenza di altri elementi gravi precisi e concordanti conducenti all’imputato, sia come co-autore di tale azione predatoria che come partecipe delle ulteriori reati di furto con strappo e di truffa aggravata. La Corte distrettuale ha dato conto della sequenza temporale degli illeciti (tutti commessi il giorno 20 aprile 2017 nella zona tra Padova e Rovigo e a poche ore di distanza l’uno dall’altro) e della certa partecipazione agli stessi di [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso della rapina commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando una vettura [OSCURATO:PERSONA] di cui quest’ultima aveva fornito la targa) e ha raccordato tali pacifiche circostanze con i seguenti dati: -il “percorso” effettuato dalla scheda telefonica intestata a Erricchelli, risultata presente sul luogo della rapina e del tutto compatibile con la tratta Napoli-Padova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] pacificamente in uso a [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a controllo il giorno successivo con a bordo proprio costui e la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]; -i contatti telefonici intercorsi tra l’utenza intestata all’odierno ricorrente e quella intestata a [OSCURATO:PERSONA] nelle giornate del 19 e 20 aprile; - la prenotazione di due alberghi effettuata con la scheda intestata a [OSCURATO:PERSONA], ove poi questi aveva effettivamente soggiornato insieme a [OSCURATO:PERSONA] proprio le notti del 19 e 20 aprile, esibendo entrambi le rispettive carte di identità; - l’aggancio di tale utenza anche alle celle dei luoghi ove erano stati consumati il furto con strappo e la truffa contestati ai capi 4) e 5); - l’assenza di qualsivoglia giustificazione da parte dell’imputato in merito alle ragioni dello spostamento da Napoli (luogo di residenza) alla regione Veneto. Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “ al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce, infatti, contezza di come la Corte distrettuale non solo ha operato l'opportuna e autonoma valutazione, sia unitaria che globale, di dati investigativi obliterati dal giudice di primo grado ma ha anche analizzato, confutandoli ad uno ad uno, gli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della decisione assolutoria (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente che è sorretta da argomenti dirimenti e che si confronta, mettendone in luce carenze e aporie, con la pronuncia di primo grado, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sulla colpevolezza. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso avente a oggetto la commisurazione della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata (pag. 10), con motivazione scevra da vizi logici e condotta in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha escluso il riconoscimento di attenuanti generiche dando rilievo alla pluralità dei fatti di reato commessi in sequenza in uno stesso giorno e con escalation di violenza, realizzata anche contro la persona ed anche al precedente penale a carico dell’imputato che, peraltro, nessun segno positivo di resipiscenza aveva palesato rispetto alle vittime delle azioni predatorie; in ragione di tali parametri ha quantificato la pena che, con riferimento alla sanzione detentiva del più grave delitto di rapina, corrisponde al minimo edittale, alla stregua della cornice vigente all'epoca dei fatti. Tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito che, ove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure in sede di legittimità che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Va, infatti, ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, v. 279549). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]