CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 05372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22510-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA di FERRARA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 118/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FERRARA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudice di pace di Ferrara ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ucraino, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), e 14 del t.u. imm., e avverso il consecutivo ordine di allontanamento; egli ricorre adesso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. - il ricorso è stato notificato al Ministero dell'interno e al questore di Ravenna, entrambi presso l'avvocatura generale dello Stato; né il primo, né il secondo, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, hanno però legittimazione passiva, trattandosi di ricorso che svolge censure al provvedimento di rigetto dell'opposizione all'espulsione; difatti non risultano mai prospettate doglianze per vizi propri della misura esecutiva di allontanamento; II. - nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. n. 825-10, Cass. n. 16178-15 e altre non massimate); il diverso orientamento espresso da Cass. n. 24582-20 (e in parte da Cass. n. 27692-18, la quale tuttavia è riferita alla diversa misura di trattenimento Ric. 2020 n. 22510 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- del questore) è del tutto minoritario e da ultimo superato dall'indirizzo teso ad affermare, appunto, la legittimazione esclusiva del prefetto in giudizi consimili (v. di recente Cass. n. 20304-21); a tale indirizzo va data ulteriore continuità; III. - ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non sussistono i presupposti per il rinnovo della notificazione, come invece richiesto dal ricorrente nella memoria, dal momento che non si è dinanzi né a un caso di nullità, né a una fattispecie di litisconsorzio, sebbene e proprio all'errata individuazione della parte legittimata a contraddire; IV. - non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021. Il eresid nt(-9 [OSCURATO:PERSONA] CANéELLERIA oggi ; 8 FEB 7022 [OSCURATO:PERSONA]